Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3045 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 08/02/2011), n.3045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23140/2007 proposto da:

ISTITUTI RIUNITI DI VIGILANZA S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SAN TOMMASO D’AQUINO 75, presso lo studio dell’avvocato GAUDIO

DONATELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato GALLUCCI Vittorio,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.C.G., C.B.A., T.E.,

elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso

lo studio dell’avvocato NACCARATO GIUSEPPE, rappresentati e difesi

dall’avvocato TRENTO Serafino, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1102/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/09/2006 r.g.n. 362/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato GALLUCCI VITTORIO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE NACCARATO per delega TRENTO SERAFINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Catanzaro, riformando la sentenza di primo grado,accoglieva la domanda dei lavoratori in epigrafe proposta nei confronti della società Istituti Riuniti di Vigilanza rendente ad ottenere la declaratoria d’illegittimità del licenziamento loro intimato in data 29 novembre 2000.

La predetta Corte, rilevata l’inapplicabilità, per ragioni numeriche, della L. n. 223 del 1991, relativa ai licenziamenti collettivi e degli accordi interconfederali del 24 ottobre 950 e 5 maggio 1965, qualificava i licenziamenti impugnati come plurimi per ragioni obiettivo dell’azienda.

Riteneva, poi, la Corte del merito che la riduzione – dell’attività era stata non solo di scarsa entità, rispetto al suo volume complessivo, ma anche graduale per cui era stato possibile ridistribuire i lavoratori all’interno dell’organizzazione del lavoro. D’altro canto, precisava la Corte di Appello, le comprovate nuove assunzioni effettuate prima e dopo i licenziamenti confliggeva apertamente con la dedotta necessità di ridurre il personale facendola apparire pretestuosa.

Il licenziamento, inoltre, secondo i giudici di appello, si doveva considerare illegittimo perchè il datore di lavoro non rispettando, nella scelta dei lavoratori da espellere, i criteri sanciti cagli accordi inteconfederali non si era comportato secondo buona fede e correttezza. Nè, per i precitati giudici la società aveva fornito la prova di non poter utilizzare altrimenti i lavoratori licenziati non essendo a tal fine rilevante il numero di ore di lavoro straordinario prestate nei distaccamenti di (OMISSIS).

Avverso tale sentenza la società in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di quattro censure.

Resistono con controricorso i lavoratori intimati che, tra l’altro, deducono l’inammissibilità dei motivi per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo la società, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed indicando quale fatto controverso la “riduzione del lavoro ai impresa” pone i seguenti quesiti:

1.1. “Si può ritenere non contraddittoria la motivazione della sentenza che, dopo aver dichiarato che non è data prova da parte del datore di lavoro della contrazione dei lavoro d’ impresa, non contesta le prove documentali consistenti nei contratti d’appalto con la ASL di Rossano, nonchè le lettere del direttore generale dell’ASL di Rossano del 22/7/99 e del 29/11/99, con le quali si comunica la riduzione del servizio di guardiania da 24 a 8 ore giornaliere?”;

1.2. “Si può ritenere non provata la riduzione del lavoro di impresa, nonostante siano stati prodotti e non siano stati contestati neppure dai lavoratori le buste paga, i libri matricola, gli ordini di servizio, i contratti di appalto, le comunicazioni di riduzione dell’orario di guardiania provenienti da enti pubblici?”;

1.3. “Si può ritenere non contraddittoria e logica la motivazione della sentenza che dopo aver affermato che l’appellante non abbia fornito la prova di quanto richiesto (ovvero riduzione del lavoro e possibilità di utilizzo diverso dei lavoratori), dichiara successivamente se ne deduce che la riduzione di lavoro proveniente dall’ASL era antecedente al nuovo appalto e risalente ad un anno prima dei licenziamenti impugnati?”;

1.4. “Si può ritenere non contraddittorio affermare che i lavoratori potevano essere utilizzati in altri luoghi dello stesso distaccamento, dopo aver affermato che la riduzione di lavoro vi è stata nella stessa sede aziendale? Si può ritenere che nella motivazione della sentenza sia stata correttamente interpretata la possibilità di utilizzare i lavoratori in altre mansioni confondendola con luoghi?”;

1.5. “Si può ritenere contraddittoria o insufficiente la motivazione della sentenza che censura il giudizio del Tribunale che ritiene le ore di straordinario del tutto fisiologico per un azienda di 98 guardie giurate, sostenendo Trattasi di una valutazione basata su meri criteri personali, non supportata da argomentazioni oggettive, nè verificabili con criteri comunemente accettati, mentre invece tale valutazione è conseguenza di un calcolo matematico sulle ore settimanali stabilite dal CCNL?”.

2 – Con il secondo motivo la società, allegando violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., pone, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: “Si possono ritenere correttamente applicate alle norme relative al licenziamento per giustificato motivo obiettivo quelle previste per il licenziamento per giusta causa?”.

3 – Con la terza censura la società, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 57 del CCNL nonchè delle norme relative alla scelta dei licenziandi (L. n. 604 del 1966 e L. n. 223 del 1991) e contraddittorietà della motivazione, pone i seguenti quesiti:

3.1. “Si può ritenere logica e non contraddittoria la motivazione della sentenza che dichiara indubbiamente risulta non provato il nesso con la sede di (OMISSIS) in relazione agli artt. 56 e 57 del CCNL di categoria (che prevedono rispettivamente l’obbligo di utilizzare il personale in località prossime alla loro residenza ed il diritto all’indennità in caso contrario, dopo avere affermato che l’art. 56 del CCNL è solo giustificativo dei fatto che i ricorrenti residenti due a (OMISSIS) ed uno a (OMISSIS) siano stati utilizzati in luoghi prossimi al luogo di residenza e nulla più?”;

3.2. “E’ stata omessa alcuna motivazione sulla scelta operata dall’azienda tra i dipendenti da licenziare con il criterio dell’art. 57 CCNL?”;

3.3. Sono state correttamente interpretate ed applicate le predette norme del contratto collettivo di categoria?”.

4 – Con il quarto motivo la società, prospettando violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., pone, ex art. 366 bis c.p.c. cit., il seguente quesito di diritto: “Si può ritenere violato il principio del chiesto e pronunciato quando i ricorrenti chiedono la tutela per i licenziamento collettivo e la Corte si pronuncia sul licenziamento individuale?”.

5 – E’ pregiudiziale l’esame di quest’ultima censura la quale è infondata.

5.1 Premette il Collegio, a confutazione dell’eccezione sollevata dai resistenti, che il motivo in esame risulta redatto secondo la prescrizione di cui all’art. 366 bis c.p.c., contenendo il relativo quesito in modo autosufficiente la prospettazione di una questione di diritto che giustificherebbe la cassazione della sentenza una volta accolta.

5.2 Tante precisato e passando all’esame del merito del motivo rileva la Corte che la critica non è condivisibile in quanto come del resto ne da atto la stessa società ricorrente nel descrivere i fatti di causa, i lavoratori, hanno impugnato il licenziamento deducendo anche la mancanza di giusta causa e/o giustificato motivo e, pertanto, non è ipotizzabile alcuna violazione del principio di cui al denunciato art. 112 c.p.c., per aver la Corte di appello valutato la legittimità del licenziamento sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo.

6 – Venendo allo scrutinio del primo motivo del ricorso, in ordine al quale a confutazione dell’eccezione d’inammissibilità posta dai resistenti, va sottolineato che il fatto controverso risulta precisato nei relativi plurimi quesiti come innanzi trascritti, rileva la Corte che lo stesso è infondato.

6.1 Innanzitutto, e con riferimento al primo quesito, osserva il Collegio che ancorchè si richiamino a sostegno della assunta contraddittorietà della motivazione contratti di appalto e lettere del direttore generale dell’ASL di Rossano, la società ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non trascrive nel ricorso il testo dei siffatti documenti impedendo in tal modo qualsiasi sindacato di legittimità.

7. Analoghe considerazioni valgono riguardo ai secondo quesito dove si prospetta la contraddittorietà della motivazione in relazione ali e buste paga, ordini di servizi,contratti di appalto e comunicazioni dell’orario di guardiania provenienti da enti pubblici.

8 – Riguardo al terzo quesito conviene rimarcare che la motivazione della sentenza impugnata non è affatto contraddittoria atteso che secondo la Corte del merito la riduzione dell’attività era stata non solo di scarsa entità, rispetto al suo volume complessivo, ma anche graduale per cui era stato possibile ridistribuire i lavoratori all’interne dell’organizzazione del lavoro. Si tratta per la Corte del merito, quindi, di una scarsa riduzione dell’attività che come tale non è idonea a giustificare gli intimali licenziamenti. Non vi è, pertanto nessuna contraddizione nell’affermare prima che la società non ha fornito la prova della riduzione dell’attività e poi, successivamente, rilevare che la riduzione era antecedente al nuovo appalto.

9 – Relativamente al quarto quesito è sufficiente rilevare che secondo la Corte del merito, come innanzi precisato, non vi è stata riduzione del lavoro tale da giustificare il licenziamento impugnato, sicchè non è contraddittorio affermare che i lavoratori potevano essere utilizzati in altri luoghi dello stesso distaccamento.

10 – Quanto al quinto quesito, relativo alle ore di straordinario, si tratta di un accertamento di fatto che in quanto coerentemente motivato si sottrae al sindacato di questa Corte. Del resto, e vale la pena di sottolinearlo, il richiamo al CCNL, per confutare quanto asserito dalla Corte sul punto in questione, è del tutto generico.

11 – Il secondo motivo de ricorso è inammissibile essendo il relativo quesito di diritto formulato in modo del tutto generico e cioè senza alcun riferimento alla fattispecie concreta ed alla ratio decidendi della sentenza impugnata e come tale, quindi, è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione (Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759).

Ne si può desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (per tutte V. Cass. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420).

12 – Il terzo motivo del ricorso, che riguarda la violazione di norme di contratto collettivo e il connesso vizio di motivazione, non è esaminabile non risultando depositato, a norma del novellato art. 369 c.p.c., il contratto collettivo sul quale si fonda e come tale va ritenuto improcedibile.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 22,00 oltre Euro 4.300,00 per onorario ed oltre spese, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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