Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30449 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29080/2010 proposto da:

R.M. (OMISSIS), R.D.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI Benito, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAMPANINI GIANPAOLO,

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.L. (OMISSIS), Z.T.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GEROLAMO

BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato DAL BO Daniela, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPINI STEFANO,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1275/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

26.1.2010, depositata il 09/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Benito Panariti che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;

che la relazione ha il seguente contenuto:

“1. I fratelli R., che avevano avanzato domanda di prelazione e riscatto agrario nei confronti di terreni venduti, con distinti atti, a G.L., Z.T. da un lato, a Gu.Lo. dall’altro, assumendo di essere proprietari di terreni confinanti, nonchè subaffittuari dei terreni oggetto di riscatto, soccombevano, in primo e secondo grado, rispetto ai terreni acquistati da G.L. e Z.T. (mentre la domanda avanzata nei confronti di Lo. veniva transatta ed estinto il relativo giudizio).

2. La sentenza della Corte di appello di Venezia (del 9 giugno 2010) è impugnata con tre motivi di ricorso.

Gli intimati resistono con controricorso.

E’ applicabile ratione temporis la L. 18 giugno 2009, n. 69.

Proposta di decisione.

1. La sentenza impugnata, nel confermare la decisione di primo grado, rigetta la domanda di riscatto agrario sulla base delle seguenti essenziali argomentazioni:

a) non sussiste il requisito della contiguità dei fondi; ai fini della contiguità con il fondo degli attori, i due fondi separatamente venduti, non possono essere considerati come un complesso unitario, non essendo stata provata la mancanza di autonomia funzionale degli stessi e, anzi, risultando la loro indipendenza economica dalla loro estensione, essendo utilmente coltivabili autonomamente;

b) è rimasto del tutto privo di prova il carattere fittizio delle due separate vendite, che secondo gli attori sarebbero state poste in essere per eludere la disciplina della prelazione;

c) ai fini della prelazione non rileva l’essere stati gli attori subaffittuari dei fondi oggetto di prelazione perchè la legge attribuisce il diritto di prelazione solo agli affittuari.

2. Con i primi due motivi di ricorso si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo:

a) il configurare i terreni separatamente venduti un complesso unitario, perciò confinante con gli attori (primo); b) l’avere i distinti contratti carattere elusivo, essendo stati posti in essere per eludere le norme che riconoscono la prelazione agraria (secondo).

La parte esplicativa di entrambi i motivi si sostanzia nella censura della valutazione delle prove compiuta dalla Corte di merito;

l’omessa valutazione lamentata non si traduce mai nella indicazione di documenti o altre prove che non sarebbero state considerate dal giudice; mai emerge la contraddittorietà preannunciata in rubrica.

Entrambi i motivi sono, pertanto, inammissibili.

2.1. Da un lato perchè il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la Corte di legittimità non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (da ultimo, Cass. 18 marzo 2011, n. 6288).

2.2. Dall’altro perchè sono dedotti, contemporaneamente, tutti i possibili vizi di motivazione, rispetto ad un unico profilo, rispettivamente individuato nel primo e secondo motivo. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, i vizi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 – salvo che non investano diversi fatti controversi – non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi, non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso fatto controverso, contemporaneamente omessa, nonchè insufficiente e, ancora contraddittoria; con la conseguenza, che è onere del ricorrente precisare quale sia – in concreto – il vizio della sentenza, non potendo tale scelta essere rimessa al giudice (Cass. 25 gennaio 2011 n. 1747; Cass. 30 marzo 2010, n. 7626; Cass. 19 gennaio 2010, n. 713, in motivazione).

3. Con il terzo motivo si deduce in rubrica “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto che attribuiscono al subaffittuario la stessa posizione giuridica dell’affittuario”; nella parte esplicativa si argomenta, a partire dalla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 21, per sostenere che se il locatore non fa valere la violazione del divieto di subaffitto, il subaffittuario subentra nella posizione giuridica dell’affittuario.

3.1. Il motivo è, innanzitutto, inammissibile per la mancata chiara individuazione della norma violata. Va premesso che l’interesse dei ricorrenti a vedere riconosciuta come rilevante la loro posizione di subaffittuari del fondo oggetto di riscatto sussiste rispetto alla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, che riconosce il diritto all’affittuario – e non al subaffittuario – e prescinde, ovviamente, dal requisito della contiguità dei fondi previsto per i proprietari confinanti (art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817).

Conseguentemente, la censura avrebbe dovuto essere proposta rispetto al suddetto articolo 8 e non genericamente e, perdipiù, evocando l’art. 21 cit, che concerne i rapporti tra locatore e subaffittuario.

3.2. Comunque, il motivo – anche a volerlo considerare utilmente formulato – sarebbe manifestamente infondato sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte. Infatti, nell’ambito del generale principio secondo cui il diritto di prelazione e di riscatto agrari – costituendo altrettante limitazioni al potere di disposizione del proprietario del fondo – possono essere esercitati secondo la tassativa elencazione prevista dalla legge (L. n. 590 del 1965, art. 8 e L. n. 817 del 1971, art. 7), senza possibilità di interpretazione analogica, si è espressamente esclusa la rilevanza della coltivazione di fatto e quella legittimata da un rapporto non espressamente previsto dalla legge, quale quello di subaffitto con un affittuario del fondo (Cass. 9 luglio 1988, n. 4897; Cass. 2 febbraio 1982, n. 603).

4. L’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso è correlata alla sussistenza di precedenti conformi.

Il rigetto del terzo motivo di ricorso è adottato ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., n. 1″;

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;

che, in particolare, quanto al terzo motivo di ricorso, il Collegio ritiene che la censura possa essere individuata nella prospettazione della violazione della L. n. 590 del 1965, art. 8 e della L. n. 817 del 1971, art. 7;

che, pertanto, in continuità con la giurisprudenza della Corte richiamata nella relazione, il motivo debba essere rigettato per manifesta infondatezza;

che i rilievi mossi dai ricorrenti, con memoria, non sono idonei ad inficiare le argomentazioni della relazione;

che, in conclusione, i primi due motivi di ricorso sono inammissibili e il terzo è infondato;

che consegue il rigetto del ricorso;

che l’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso è correlata alla sussistenza di precedenti conformi;

che il rigetto del terzo motivo di ricorso è adottato ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., n. 1.

che le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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