Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30448 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7212/2011 proposto da:

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 9, presso lo studio dell’avvocato BENIGNI

Arturo, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in

calce al ricorso per revocazione;

– ricorrente –

contro

Z.F. (OMISSIS), ZURICH INSURANCE COMPANY SA

RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9916/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 16.3.2010, depositata il 26/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Arturo Benigni che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“il Dott. F.G. ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza di questa Corte indicata in oggetto, relativamente alle parti in cui, secondo il ricorrente, non avrebbe giudicato sulla eccezione (rectius, argomento posto a base del ricorso) e sulla questione di diritto poste dallo stesso ricorrente, in sede di impugnazione della sentenza d’appello, concernenti, l’una, l’insufficienza dell’avviso di accertamento fiscale nei confronti del cliente contribuente al fine di ritenere la responsabilità del professionista e, l’altra, l’impossibilità di configurare una responsabilità professionale per avere esposto nella dichiarazione dei redditi del cliente dati non supportati da documentazione, senza alcun riscontro, essendo state sia la documentazione che la contabilità smarrite o disperse dal contribuente;

sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata conterrebbe degli errori revocatori per non essersi espressa su un’eccezione chiaramente sollevata dall’attore e per non avere esaminato la seconda specifica questione di diritto, in quanto avrebbe richiamato le argomentazioni svolte dalla Corte d’Appello di Trieste senza citare le motivazioni per le quali si approvano i contenuti della sentenza di appello;

l’impugnazione, così come proposta, è inammissibile;

i motivi di revocazione, infatti, non concernono la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto – avendo anzi il ricorrente dato per presupposto che la Corte abbia considerato l’avviso di accertamento, effettivamente esistente, ed abbia deciso in mancanza di documentazione, effettivamente mancante, ma riguardano la decisione in sè considerata, e la relativa motivazione: gli asseriti vizi non rientrano nel catalogo di quelli denunciabili ex art. 395 cod. proc. civ.”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al difensore.

Non sono state presentate conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Le ragioni esposte nella memoria depositata dal ricorrente non consentono di superare la valutazione di inammissibilità di cui sopra, dal momento che vi si assume che “il fatto” rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 395 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, sarebbe, nel caso di specie, “se sono stati commessi errori dal professionista Dottor F. nello svolgimento delle sue prestazioni nei confronti del cliente-contribuente Z. F.”: ritiene il Collegio che questo sia esattamente l’oggetto del giudizio concluso con la sentenza impugnata; come tale, non impugnabile per revocazione. Altro “errore di fatto”, secondo il ricorrente, sarebbe l’omesso esame, da parte della Cassazione, delle “puntuali eccezioni formulate dal Dott. F. in sede di ricorso alla Corte medesima”: anche con riferimento a queste ultime, non può non rilevarsi che trattasi di materia di giudizio, e non certo di fatto, quindi sottratta all’operatività del disposto del citato art. 395 cod. proc. civ., comma 1, n. 4.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendosi difesi gli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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