Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30448 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. II, 23/11/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 23/11/2018), n.30448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9592-2014 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO

TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CASANOVA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO ROLLA;

– ricorrente –

contro

P.F., rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE

CIVALLERO;

– controricorrente –

e contro

C.M., T.S., P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1761/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2018 dal Consigliere ANTONINO SCALISI;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO conclude con l’accoglimento

del quinto motivo del ricorso; rigetto dei restanti motivi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Premesso che M.M., con ricorso affidato a sei motivi, notificato, in data 6 marzo 2014, ai sigg. C.M. e T.S. e alla sig.ra P.F. ha chiesto la cassazione della sentenza n. 1761 del 2013 emessa dalla Corte di Appello di Torino il 13 marzo 2013 e pubblicata in data 13 agosto 2013, che confermava la sentenza n. 7101 del 2009 con la quale il Tribunale di Torino aveva dichiarato inammissibile la domanda di nullità e di revoca del provvedimento di nomina dell’amministratore, disposta dal Tribunale in composizione collegiale in sede di volontaria giurisdizione e dell’ordine del giorno di cui alla convocazione assembleare del 6 maggio 2008 ed aveva respinto nel merito le restanti domande attrici di accertamento della responsabilità dei precedenti amministratori, nonchè risarcitorie.

La sig.ra P.F. ha resistito con controricorso. I sigg. C.M. e T.S. in questa fase non hanno svolto attività giudiziale.

L’avv. Renato Rolla, per conto di M.M., il 28 marzo 2014, ha notificato agli intimati C. e T., atto di rinuncia al proposto ricorso per cassazione.

In prossimità dell’udienza camerale P.F. ha depositato memoria, ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= In via preliminare va dichiarata l’estinzione del presente giudizio tra M. e gli intimati C. e T., posto che, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1) e dell’art. 390 c.p.c., la rinunzia al ricorso comporta l’estinzione del processo di cassazione. Non occorre disporre la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione, posto che gli intimati ( C. e T.) non hanno svolto attività giudiziale.

2.= M.M. lamenta:

a) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 183 c.p.c., comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 111 Cost.. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale non avrebbe, adeguatamente, esaminato l’eccezione dell’appellante relativa alla nullità della sentenza di primo grado perchè il Giudice di primo grado non aveva concesso i termini di cui al comma sesto dell’art. 183 cod. proc. civ. Epperò, la mancata concessione dei termini, ex art. 183 cod. proc. civ. comma 6, nel giudizio di primo grado, oltre a comportare una violazione del diritto di difesa, configurerebbe un vizio che rende nulla la stessa sentenza di primo grado.

1.1. Il motivo è infondato. Infatti, la Corte distrettuale ha ritenuto che variazioni, precisazioni che l’appellante (attuale ricorrente) ha dichiarato di non aver potuto proporre, per mancata concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, risultavano, comunque, di fatto scrutinate e ritenute inammissibili, dal Tribunale, comportando esse una mera variazione del “nomen juris” delle richieste formulate con la citazione, nè le ulteriori richieste istruttorie e di esibizioni documentali, formulate in appello, e dalla valenza puramente esplorativa, avrebbero potuto mutare l’esito del giudizio, scaturito da risultanze documentali già acquisite all’incarto processuale. Piuttosto, appare corretta l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui: “(….) con ciò egli dimostra di non aver mai mutato nella sostanza le proprie richieste, modificandone, al più, il solo nomen iuris. Ne consegue che tali chiare statuizioni della sentenza di primo grado in termini di inammissibilità, per altro non investite direttamente dall’appello, devono essere confermate. Pertanto, il M. non può dolersi di non aver potuto sottoporre tale variazione e precisazione del thema decidendum ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, al giudice, che l’ha, invece, comunque, presa in considerazione e decisa in termini di vera e propria inammissibilità (…)”.

2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia riguardante la nomina di C.M., quale amministratore condominiale da parte del Tribunale di Torino, in sede di volontaria giurisdizione, del Condominio in questione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione alla erronea applicazione dell’art. 739 e ss. cod. proc. civ. in riferimento all’art. 1120 c.c., comma 1. Il ricorrente, sostanzialmente, chiede a questa Corte di chiarire se il Giudice in un giudizio a carattere contenzioso che investe pluralità di domande, connesse tra di loro, possa escludere la valutazione di merito delle stesse domande, come proposte, e definire il giudizio, senza alcun contraddittorio, sui punti espressi in citazione, decidendo su di una sola domanda, come nella fattispecie in esame. Ed ancora, se lo stesso Giudice come nella fattispecie in esame, può non tener conto del fatto che il decreto in questione di nomina giudiziaria dell’amministratore condominiale non è reclamabile presso la Corte di Appello.

2.1. = Anche questo motivo è inammissibile. Va qui evidenziato che il tenore delle censure, richiama, in vero, il testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella versione anteriore alla riforma introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 norma, nel caso, non più applicabile, trattandosi di sentenza depositata il 13 agosto 2013, quindi, dopo l’entrata in vigore della precitata novella, la quale ha introdotto una disciplina più stringente, limitata la possibilità della denuncia dei vizi di motivazione che consentono l’intervento della Corte di Cassazione, solo al caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Il cambiamento operato dalla novella è netto, dal momento che dal previgente testo dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, viene eliminato non solo il riferimento alla “insufficienza” ed alla “contraddittorietà”, ma, addirittura, la stessa parola “motivazione”. Senza dire che anche ai sensi della previgente formulazione della norma non era consentito prospettare, cumulativamente, l’omissione la contraddittorietà della motivazione, logicamente inconciliabili.

2.2. = Tuttavia, e, a parte questa essenziale considerazione, va qui osservato che la Corte distrettuale ha interpretato la domanda attorea, in tutte le sue componenti, concludendo che tutte le richieste attoree andavano ricondotte al non esperito “reclamo”, dovendo la “revoca”, a parte le questioni di rito, poggiare su fatti sopravvenuti, e che, infine, la richiesta disapplicazione non poteva correlarsi ad un provvedimento giudiziale. Ora, l’interpretazione della domanda giudiziale è tipica attività del Giudice del merito, non suscettibile di essere valutata nel giudizio di cassazione, se non presenta, come nel caso in esame, vizi logici che la rendono, assolutamente, incomprensibile e/o irrazionale 3.= Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la contraddittorietà della sentenza di appello ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’art. 1129 c.c., comma 1, in riferimento all’art. 739 e ss. cod. proc. civ. sul fatto controverso della impropria impugnazione della nomina di C.M. ad amministratore condominiale. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale in merito all’impropria impugnazione della nomina dell’amministratore condominiale avrebbe reso una motivazione contraddittoria, posto che da un verso si afferma che la domanda di revoca o di nomina dell’amministratore condominiale deve esser proposta con il rito camerale innanzi allo stesso organo collegiale in sede di volontaria giurisdizione e non con atto di citazione a cognizione ordinaria, mentre, dall’altra parte, si afferma che deve essere proposto reclamo contro la detta nomina innanzi alla Corte di Appello.

3.1.= Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni di cui si è già detto in ordine al secondo motivo già esaminato posto che ripropone i temi del vizio motivazionale, obliterando l’intervenuta novellazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

4.= Con il quarto motivo il ricorrente lamenta in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione agli artt. 1129 e 1135 cod. civ. sul potere di controllo da parte dell’assemblea condominiale circa il passaggio delle consegne fra l’amministratore uscente T.S. e la subentrante P.F..

4.1.= Anche questo motivo non può essere accolto. Intanto, anche in relazione a questo motivo, va detto che anch’esso non è in armonia con il dettato del novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

E, tuttavia, oltre questa essenziale considerazione va detto che la regolarità dello scambio di consegne è stata argomentata dalla Corte distrettuale avendo fatto riferimento all’approvazione dei bilanci che postulava la correttezza e completezza dei dati documentali in forza dei quali era stato redatto il documento contabile, poi, approvato dalla compagine condominiale, e, alla mancata indicazione di specifiche violazioni riguardanti il contenuto della documentazione e le risultanze degli estratti conto.

5.= Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 96 cod. proc. civ. della condanna per lite temeraria, condanna assunta in entrambi i gradi del giudizio in maniera spropositata e carente di motivazione adeguata.

5.1.= Il motivo è fondato e va accolto. la Corte distrettuale ha confermato la condanna, inflitta dal Tribunale, di parte attrice ex art. 96 c.p.c., senza neppure chiarire quale versione della predetta norma processuale abbia inteso applicare, nonostante, si dovesse escludere l’operatività della rimodulata disposizione, ratione temporis, L. n. 69 del 2009, ex art. 58, comma 1 risultando il giudizio di primo grado essere stato instaurato anteriormente al 4/7/09. Piuttosto il Tribunale, prima, e, poi, la Corte distrettuale, avrebbero dovuto indicare in cosa si sostanziava l’elemento “soggettivo” richiesto dall’art. 96 c.p.c. (v. Cass. SU 3948/89), non essendo sufficiente ad integrare la mala fede o la colpa grave la mera proposizione di una domanda risultata inammissibile o infondata (vieppiù per difetto probatorio) ed, inoltre, indicare in cosa fosse consistito l’elemento oggettivo, ossia il danno sofferto (Cass. 914/11), danno che in difetto di specifica allegazione non poteva essere liquidato equitativa mente.

6.= Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la nullità del procedimento di primo e di secondo grado ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 112 con l’art. 183 c.p.c., comma 6, per la mancata pronunci in primo grado su tutte le domande dell’attore, come richiesto con l’atto di citazione e per la mancata concessione dei termini richiesti, ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, nonchè in appello per la omissione di pronuncia sulle stesse domande come proposte.

6.1. = Il motivo è infondato. E’ sufficiente in questa sede evidenziare che l’omissione di pronuncia sussiste unicamente allorquando sia mancata di qualsivoglia statuizione, anche di rito o anche implicita, atta a definire la domanda o l’eccezione, e in grado di appello, a concretare pronuncia su tutti gli specifici motivi di appello. Nel caso di specie la Corte distrettuale ha statuito su tutti i motivi sottoposti al suo esame (anche nel caso in cui risulta aver errato nell’applicare l’art. 96 c.p.c., come chiarito in relazione alla precedente censura), sicchè la doglianza, peraltro, genericamente, formulata dal ricorrente, non può trovare accoglimento.

In definitiva, in via preliminare va dichiarato estinto il giudizio tra M. e C. e T., non occorre provvedere a liquidare le spese in relazione a tale giudizio, posto che C. e T., in questa fase non hanno svolto attività giudiziale; del ricorso di M. nei confronti di P.F.: va accolto il quinto motivo di ricorso rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte giudica nel merito, escludendo la condanna ex art. 96 cod. proc. civ.. Le spese di tutti gradi del giudizio vanno compensati.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio tra M. e C. unitamente a T., accoglie il quinto motivo del ricorso M. proposto nei confronti di P.F. e rigetta glia altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, esclude la condanna ex art. 96 cod. proc. civ., compensa le spese di tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile di questa Corte di Cassazione, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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