Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30448 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. I, 21/11/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 21/11/2019), n.30448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dal’avv.

Fusco, elett. dom. presso lo studio di questi in Benevento, via Zag

Siano n. 6, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente-

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del cur.fal p.t.;

AURORA s.p.a.

– intimati –

per la cassazione della sentenza App. Salerno 9.4.2015, n. 256/15,

rep. n. 242/15;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Ferro Massimo, alla camera di consiglio del 22.10.2019;

il Collegio autorizza la redazione dei provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. (OMISSIS) s.r.l. impugna la sentenza App. Salerno 9.4.2015, n. 256/15, rep. n. 242/15 che ha statuito l’inammissibilità del suo reclamo avverso la sentenza Trib. Nocera Inferiore 29.10.2013, già dichiarativa del proprio fallimento, reso su istanza del creditore Aurora s.p.a.;

2. ha ritenuto la Corte che delle notifiche esperite per l’instaurazione del contraddittorio, vigente il regime della L. Fall., art. 15 posteriore al D.Lgs. n. 169 del 2007 ed anteriore al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, la prima (effettuata alla residenza nella Repubblica ceca del legale rappresentante) non aveva rispettato il termine dilatorio dei 15 giorni, come la seconda alla stessa persona e a mezzo posta ex art. 149 c.p.c.” mentre era irrilevante la questione relativa al mancato raddoppio dei termini per la formalità attuata all’estero ed infondata la pretesa nullità per omessa traduzione; nonostante il vizio rilevato, la causa non veniva però rimessa al tribunale, non ricorrendo una nullità o altra circostanza di cui agli artt. 353-354 c.p.c., nè avendovi interesse il reclamante, che aveva circoscritto l’impugnazione ai soli vizi di rito;

3. anche poi considerando una ulteriore tornata di notifiche effettuate dalla istante – rispettivamente alla società ai sensi dell’art. 143 c.p.c., con deposito dell’atto presso la casa comunale nel cui territorio la debitrice aveva sede prima del trasferimento e diretta all’amministratore di fatto – la loro ipotizzata nullità comunque appariva assorbita dalla prima notifica, pervenuta al legale rappresentante all’estero, che così aveva conosciuto del procedimento pur nell’inosservanza del termine dilatorio alla comparizione;

4. il ricorso è su due motivi; la parte ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. la società deduce violazione della L. Fall., art. 15 e art. 354 c.p.c., sussistendo contraddizione tra la regola, pur affermata dalla corte, di dovuta rimessione per vizio della notificazione e della vocatio e conclusione negativa, ove pure le notifiche effettuate ex artt. 143 e 145 c.p.c. siano da considerarsi nulle nel caso in esame; parimenti, la mancata concessione di un termine alla reclamante per l’esercizio dei diritti connessi alla propria posizione di resistente avrebbe imposto alla corte d’appello, sospesa l’esecutività della sentenza di fallimento, di permetterle di difendersi sai fatti e sulle circostanze dell’istanza di fallimento ovvero di depositare domanda di concordato con riserva come previsto dalla L. Fall., art. 161, comma 6;

2. il ricorso è complessivamente inammissibile; con esso non viene puntualmente censurata la ratio decidendi della pronuncia impugnata, laddove con chiarezza, constatata la violazione del termine di 15 giorni tra notifica e udienza di comparizione della società debitrice, muove dal presupposto che proprio tale computo è stato effettuato avendo riguardo ad una notifica in sè non nulla; a pagina 9, la sentenza argomenta dell’irrilevanza, ai fini del reclamo, delle nullità incentrate sulla notifica alla società ex artt. 145-143 c.p.c. e all’amministratore di fatto, posto che “è stata comunque esperita ec eseguita una terza procedura notificatoria..al legale rappresentante… presso la sua residenza nella (OMISSIS), secondo le prescrizioni del Regolamento CE n. 1323/2007, la quale si è perfezionata come tale ed ha consentito alla parte resistente di venire a conoscenza dell’atto introduttivo del giudizio prefallimentare”;

3. nè è stato compreso il quadro giustificativo – conforme agli indirizzi tuttora attuali della giurisprudenza di legittimità; Cass. 19601/2017) – che ha nettamente qualificato l’inosservanza del predetto termine siccome attinente alla vocatio in jus, perciò all’atto notificato e non alla notificazione (pagina 7-8), avendo il ricorrente altresì marcato di impugnare la citata struttura argomentativa specificamente recata a sostegno del diniego della rimessione al primo giudice e dunque, per quanto anche sopra detto, violato per un verso il principio per cui “in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata” (Cass. 19989/2017) e, oer altro, quello per cui “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza” (Cass. 9752/2017);

4. va poi ribadito, con più specifico riguardo î l secondo motivo e risultando non impugnata la statuizione della corte che ha rilevato l’omessa rappresentazione ad opera del reclamante di altre censure, oltre ai soli dedotti vizi del procedimento notificatorio, che “è inammissibile, oltre che per difetto di interesse anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento proposto ai sensi della L. Fall., art. 18 (nella formulazione derivante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 169 del 2007) laddove lo stesso sia fondato esclusivamente su vizi di rito (nella specie, l’inosservanza del termine dilatorio di comparizione di cui alla L. Fall., art. 15, comma 3), senza la contestuale e rituale deduzione delle eventuali questioni di merito, ed i vizi denunciati non rientrino tra quelli che comportino una rimessione al primo giudice, tassativamente indicati dagli artt. 353 e 354 c.p.c.” (Cass. 2302/2016, 17950/2016, 13322/2019);

5. alla inammissibilità del ricorso consegue la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato, come meglio da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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