Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30448 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30448 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 20921-2016 proposto da:
i

\ NT:\ liVl)FRICO, elettivamente domiciliaro in R( )1,1,1 \ ,1

G. RANIUSIO, 6, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO TINARI,
rappresentato e difeso dall’avvocato SANDRO STIVALETTA;

– ricorrente contro
PRAEDIL SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata avverso la sentenza n. 141/2016 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, emessa l’11/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

Data pubblicazione: 19/12/2017

RILEVATO
che, con sentenza dell’H febbraio 2016, la Corte di Appello di
l’Aquila confermava la decisione del Tribunale di Vasto di rigetto della
domanda proposta da Federico Stefania nei confronti della Praedil
s.r.l. ed intesa all’accertamento della sussistenza di un rapporto di

– nel corso del quale la Federico avrebbe svolto mansioni di
carpentiere nel cantiere di Vasto Marina – con condanna della
convenuta al pagamento delle differenze retributive quantificate nella
complessiva somma di curo 42.877,22;

che per la cassazione della sentenza della Corte territoriale propone
ricorso lo Stefania affidato ad un unico motivo;

che la Praedil s.r.l. in liquidazione è rimasta intimata;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
CONSIDERATO
che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché omesso esame
di atti e documenti decisivi e vizio di motivazione ( “difetto di
motivazione incongrua, inadeguata, incoerente e quindi solo
apparente) per avere la Corte di Appello: omesso qualsiasi pronuncia
in merito alla eccezione di nullità della sentenza di primo grado per
mancanza ed insufficiente motivazione; non valutato correttamente le
risultanze della istruttoria espletata ritenendo non attendibili, con una
motivazione apparente, le dichiarazioni rese dal teste Nicolella
Leonardo che, invece, aveva riferito in modo preciso sulla presenza

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lavoro subordinato nel periodo dal 1 0 gennaio 2008 al 31 luglio 2009

dello Stefania nel cantiere di Vasto nel periodo dal 2008 al 2009, così
come quelle dei testi Caldarone Nicola e Canci Antonio;

che il motivo è inammissibile sotto vari profili in quanto:
– in primo luogo, perché, nonostante il formale richiamo contenuto
nella parte iniziale della intestazione a violazione degli artt. 115 e 116

materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito,
operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma
di denuncia di vizio di motivazione; invero, è stato in più occasioni
affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la valutazione delle
emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle
ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono
apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre
a fondamento della propria decisione una fonte di prova con
esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le
ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere
ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr, e
Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass.

n. 12362 del

24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);
– inoltre, laddove si deduce il vizio di motivazione il motivo non
presenta i requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 360, primo
comma, n. 5 così come novellato nella interpretazione fornitane dalle
Sezioni unite di questa Corte ( SU n. 8053 del 7 aprile 2014) finendo:
a) con il criticare la sufficienza del ragionamento logico posto alla base
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dell’interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un
caratteristico vizio motivazionale, in quanto tale non più censurabile (si
veda la citata Cass., S.U., n. 8053/14 secondo cui il controllo della
motivazione è ora confinato sub ipetie nullitatis, in relazione al n. 4
dell’art. 360 cod. proc. civ. il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di
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cod. proc. civ. finisce col sollecitare una generale rivisitazione del

una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc.
civ., esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’
della motivazione); b) con il lamentare l’omesso esame di risultanze
istruttorie laddove, come precisato chiaramente nella citata sentenza n.
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8053 delle S.U., l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di

storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione
dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le
risultanze probatorie;

che, infine, con riferimento alla omessa motivazione sulla eccezione di
nullità della sentenza di primo grado vale rilevare come dal complesso
delle argomentazioni esposte a sostegno della decisione di rigettare il
gravame emerga in tutta evidenza che la Corte territoriale ha
espressamente riportato detto motivo ed ha ritenuto di esaminarlo
congiuntamente agli altri, ritenuti tutti infondati sulla scorta di una
disamina delle deposizioni dei testi escussi e della loro attendibilità;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va
dichiarato inammissibile;

che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo
la Praedil s.r.l. in liquidazione rimasta intimata;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 cater, del d.P.R. 30 maggio, .introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, -n. 228 (legge di
stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame
(Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e
numerose successive conformi);

P.Q.M.
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per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese del
presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2017
residente

quello dovuto per il ricorso a nonna del comma 1 bis dello stesso art. 13.

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