Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30447 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28167/2010 proposto da:

D.S.E. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 15 (Studio Cleary & C.),

presso

lo studio dell’avvocato SALERNO FRANCESCO MARIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato FERRAU’ Giuseppe, giusta procura alle liti a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio dell’avvocato DE ARCANGELIS

Giorgio, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale ad

litem in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 398/2010 del TRIBUNALE di GELA del 27.8.2010,

depositata il 31/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Ferraù che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“con l’unico articolato motivo di ricorso, D.S. E. deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 320 cod. proc. civ.; il ricorrente sostiene che è errato il capo terzo della sentenza impugnata che ha rigettato il motivo di appello concernente la violazione da parte del Giudice di Pace della norma richiamata;

il Tribunale, quale giudice d’appello, ha ritenuto infondata la censura perchè la richiesta di termine per la formulazione di istanze istruttore sarebbe stata formulata dall’appellante, convenuto in primo grado, per la prima volta soltanto all’udienza tenuta dal giudice di pace in data 4 marzo 2008 ed in tale occasione correttamente respinta perchè reputata tardiva; e ciò in ragione del fatto che in precedenza erano state tenute dinanzi al medesimo giudice delle altre udienze, senza che la parte interessata avesse avanzato alla prima udienza ex art. 320 cod. proc. civ., od a quelle successive, l’istanza prescritta di rinvio per richieste istruttorie;

il Tribunale ha aggiunto che la concessione di termine ai sensi della norma richiamata è prevista soltanto come eventuale, rientrando nei poteri ordinatori del giudice di pace invitare le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa;

il ricorrente, con riferimento alla prima ratio decidendi, non nega che vi siano state altre udienze precedenti quella in cui ebbe a richiedere il rinvio per ulteriori produzioni e richieste di prova, ma sostiene che sarebbero state udienze di mero rinvio: in particolare quella tenuta il 29 ottobre 2007, in cui si sarebbe discusso soltanto della richiesta di riunione del procedimento ad altro connesso, e quella tenuta il 12 febbraio 2008, in cui sarebbe stato acquisito il fascicolo della fase monitoria; conclude sostenendo che, non essendo state udienze di trattazione della causa ex art. 320 cod. proc. civ., nemmeno si sarebbe verificata la preclusione prevista dal comma 3 di tale norma;

malgrado tale conclusione sia conforme alla giurisprudenza di questa Corte (secondo cui le preclusioni, pur operanti dinanzi al Giudice di Pace così come dinanzi al Tribunale – cfr., di recente, Cass. n. 13250/10-, sono collegate allo svolgimento della prima udienza effettiva: cfr. Cass. n. 7078/03, n. 9580/06, n. 12272/09 n. 10032/07 ed altre), il motivo di ricorso risulta inammissibile per difetto di autosufficienza;

infatti, il ricorrente avrebbe dovuto documentare le affermazioni fatte in ricorso, e sopra riportate, in merito al fatto che le udienze precedenti quella in cui avanzò la richiesta di rinvio per istanze istruttorie non fossero state dedicate alla trattazione della causa: ciò avrebbe dovuto fare riproducendo in ricorso, anche per sintesi, il contenuto dei relativi verbali, al fine di evidenziare la diversità delle attività ivi riportate da quella di trattazione prevista dall’art. 320 cod. proc. civ.;

va fatta applicazione del principio per il quale in riferimento alla deduzione di un error in procedendo e, particolarmente, con riguardo alla deduzione della violazione di una norma afferente allo svolgimento del processo nelle fasi di merito, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, il rispetto dell’esigenza di specificità non cessa di essere necessario per il fatto che, com’è noto, la Corte di Cassazione, essendo sollecitata a verificare se vi è stato errore nell’attività di conduzione del processo da parte del giudice del merito, abbia la possibilità di esaminare direttamente l’oggetto in cui detta attività trovasi estrinsecata, cioè gli atti processuali, giacchè per poter essere utilmente esercitata tale attività della Corte presuppone che la denuncia del vizio processuale sia stata enunciata con l’indicazione del (o dei) singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l’errore di applicazione della norma sul processo, di cui si denunci la violazione, in modo che la Corte venga posta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli atti processuali in funzione di quella verifica (così Cass. n. 4741/05, nonchè cfr. Cass. n. 6225/05, n. 1221/06, n. 2140/06, n. 4840/06; e, dopo l’introduzione della norma dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, Cass. ord. n. 6937/10; n. 488/10); ne segue, come detto, l’inammissibilità del primo profilo di censura;

dato ciò, diviene inammissibile per difetto di interesse il profilo di censura attinente alla seconda ratio decidendi della sentenza impugnata”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Le ragioni esposte nella memoria depositata dal ricorrente non consentono di superare la valutazione di inammissibilità di cui sopra, dal momento che vi si deduce in merito alla non necessità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, della trascrizione integrale degli atti su cui il ricorso si fonda (nel caso di specie, i verbali delle udienze del Giudice di Pace del 29 ottobre 2007 e del 12 febbraio 2008), laddove nella relazione si è ritenuto che fosse necessario, non tanto la riproduzione integrale del testo del verbale, quanto una sintesi di questo riportante le richieste delle parti e, soprattutto, la ragione posta dal giudice a giustificazione del rinvio (quindi, l’indicazione dell’attività da svolgere all’udienza successiva), eventualmente in accoglimento di dette richieste. Il Collegio ritiene che, mancando di siffatte precisazioni, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida complessivamente in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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