Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30447 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. I, 21/11/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 21/11/2019), n.30447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv.

Paola Tucci, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Valerio

Santagata in Roma, via Silla n. 2/A, come da procura in calce

all’atto;

– ricorrente –

contro

PETROLSUD s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv.

Vincenzo Montagna, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Vincenzo

Mallamaci in Roma, via Pompeo Trogo n. 21, come da procura a margine

dell’atto;

– controricorrente –

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del cur.fall. p.t.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Potenza 2.7.2015, n. 271/15, RG

372/2014;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Ferro Massimo, alla camera di consiglio del 22.10.2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1.(OMISSIS) s.r.l. impugna la sentenza App. Potenza 2.7.2015, n. 271/15, RG 372/2014 che ha rigettato il suo reclamo avverso la sentenza Trib. Matera 12.9.2014, già dichiarativa del proprio fallimento, reso su istanza del creditore PETROLSUD s.r.l. e a seguito dell’accoglimento, ad opera della stessa corte d’appello, del reclamo contro un iniziale decreto di rigetto del tribunale;

2.ha ritenuto la Corte che l’omessa ulteriore convocazione del debitore avanti al tribunale, nonostante l’allegazione di un fatto nuovo (l’accoglimento della domanda di rateazione del debito fiscale, comunicato nelle more della decisione poi assunta L. Fall., ex art. 22, non costituisse violazione del contraddittorio, poichè comunque il debitore aveva presentato, dinanzi al Tribunale di Matera, una memoria con la documentazione del beneficio ottenuto e dunque ciò assolvendo al diritto di difesa; era altresì respinta la censura relativa alla mancata prova dell’insolvenza, stante l’omessa documentazione – già quanto al solo debito tributario – degli adempimenti prodromici alla fruizione della rateazione, tanto più che altri debiti scaduti erano stati comunicati dalla stessa Equitalia e l’ingente attivo di bilancio (grosso modo pari ad un passivo equivalente e non contestato, per 4,6 milioni di Euro circa) derivava da un credito verso la controllante (socia al 98%) per fatture da emettere sin dal 2010 e al 2014 ancora non emesse, mentre erano irrilevanti trasformazione in s.r.l., mutamento di oggetto sociale e cambio di sede in (OMISSIS), circostanze non indizianti di nuove attività o crediti;

3.il ricorso è su cinque motivi e ad esso resiste con controricorso Petrolsud s.r.l.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Considerato che la società deduce: a) (primo motivo) violazione della L. Fall., art. 22, comma 4, art. 15 e art. 24 Cost., avendo il tribunale negato l’esame in udienza dei nuovi fatti allegati dal debitore e non motivato sulle nuove ragioni ai fini della dichiarazione di fallimento; b) (secondo motivo) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all’omessa pronuncia sul difetto di motivazione circa la rilevanza del raggiunto beneficio della rateazione, nonostante la segnalazione; c) (terzo motivo) violazione della L. Fall., artt. 5,42,44 e 52, con errata valutazione dello stato di insolvenza, poichè il mancato pagamento delle rate di debito era volto a scongiurarne (se fatto) la inefficacia ed era comunque imputabile alla decadenza dal beneficio fiscale perchè il debitore era ormai fallito; d) (quarto e quinto motivo) vizio di motivazione sullo stato di insolvenza, quanto alla mancata emissione delle fatture (adempimento inesigibile dalla società dopo il suo fallimento) e alla documentazione della GdF, non valorizzata e opposta a quella assunta in sentenza;

2.i primi due motivi di ricorso sono in parte infondati e per altra parte inammissibili; la questione con essi posta concerne le modalità del contraddittorio avanti al tribunale allorchè, in conseguenza della rimessione al medesimo degli atti ad opera della corte d’appello che accolga, ai sensi della L. Fall., art. 22, il reclamo di un istante avverso il decreto di rigetto di una prima domanda di fallimento, una parte (nella specie, il debitore) segnali un fatto nuovo, incidente negativamente sulla permanenza dei presupposti necessari per la dichiarazione di fallimento, già accertati dalla corte d’appello stessa; nella vicenda, in una più ampia ricognizione di plurimi fattori indizianti l’insolvenza di (OMISSIS) s.r.l., questa segnalava per la prima volta al tribunale, per averne avuto notizia (in realtà) tra la udienza di discussione avanti alla corte d’appello e il citato decreto reso L. Fall., ex art. 22 di tale giudice, l’accoglimento della domanda di rateazione del debito tributario, concessa da Equitalia D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 19; in concreto, il tribunale non disponeva una nuova udienza, ma il debitore, avuta comunicazione del decreto del giudice del reclamo, depositava memoria con la documentazione relativa alla citata circostanza, null’altro chiedendo, avanti al Tribunale di Matera che, ciononostante, dichiarava il fallimento;

3.osserva in via preliminare il Collegio che già Corte Cost. 142/1971 ebbe a stabilire, con riguardo alla L. Fall., art. 22, che “in riferimento all’art. 101 Cost., comma 2, si deve ritenere… che il principio della indipendenza del giudice, ben lungi dall’escludere la pluralità di gradi di giurisdizione, preordinata, nel sistema processuale, ai fini di giustizia ed all’esigenza della esattezza delle decisioni, ne postula, anzi, il coordinamento. D’altra parte, come questa Corte ha affermato nella sentenza n. 50 del 1970 con riferimento al giudizio di rinvio a seguito di pronunzia di cassazione, la sentenza del giudice si mantiene sotto l’imperio della legge anche se questa dispone che il giudice formi il suo convincimento avendo riguardo a ciò che ha deciso altra sentenza emessa nella stessa causa”; le stesse considerazioni, in una più ampia lettura di non incostituzionalità, risultano ribadite da Corte Cost. 310/1992, posto che il duplice congegno tribunale-corte d’appello è coerente, oltre che rispetto agli artt. 107 e 111 Cost., altresì dove poggia su una “opzione adottata dal legislatore nell’ambito della discrezionalità a lui riservata, e ragionevolmente giustificata da un’esigenza di rispetto della competenza funzionale del tribunale in tema di dichiarazione di fallimento, anche in ragione di armonizzazione della correlata competenza in ordine al regime della opposizione… Ed ha escluso… che il raccordo, come nella specie previsto, tra la decisione del giudice di secondo grado e quella del tribunale, quali momenti distinti della unica pronunzia dichiarativa del fallimento, si ponga in contrasto con l’art. 101 Cost.”; le pronunce sono anteriori alla modifica introdotta con il D.Lgs. n. 5 del 2006 e tuttavia la prima, reiterata nella struttura argomentativa, già si era posta l’interrogativo dell’eventuale tutela da assicurare al debitore in occasione di eventi sopraggiunti all’accertamento della corte d’appello; rilevando che, “in considerazione della speditezza e celerità della procedura, rispondente all’interesse generale della tutela dei creditori nei confronti dell’imprenditore insolvente, non è sembrato al legislatore apprezzabile l’esigenza di nuove difese da parte di quest’ultimo: difese che ovviamente non potrebbero costituire reiterazione di deduzioni già svolte nelle precedenti sedi. Nè può fondatamente osservarsi che il debitore resti in tal modo sfornito di tutela di fronte all’eccezionale evenienza… di circostanze che ne modifichino sostanzialmente la situazione patrimoniale e ne escludano lo stato di insolvenza”;

4.è vero peraltro che l’assetto normativo anteriore alla riforma consentiva al Giudice delle leggi di dare atto che, “a prescindere dall’opinione autorevolmente espressa in dottrina che dà loro eccezionalmente rilievo anche in sede di rinvio degli atti al tribunale, tali circostanze, infatti, possono essere addotte nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, che può essere promosso, ai sensi dell’art. 18, dal debitore e da qualunque interessato e nel corso del quale, come hanno ritenuto la dottrina e la giurisprudenza, il provvedimento della Corte d’appello non costituisce vincolo di sorta alla piena cognizione del tribunale”; il richiamo, nell’introdurre l’attualità assunta ora nel sistema concorsuale dalla difesa del fallendo dopo l’accoglimento del reclamo L. Fall., ex art. 22, per avere il legislatore del 2006 sostanzialmente accolto la citata sollecitazione dottrinale di ulteriore garanzia del contraddittorio sull’essere “venuto meno alcuno dei presupposti necessari” per la dichiarazione di fallimento, permette di ricostruire l’istituto come, anche costituzionalmente, ancorato per un verso ad un sicuro preliminare scrutinio di novità dei fatti rappresentati e, per altro verso, imperniato sull’esercizio del diritto di difesa non a forma predeterminata, e piuttosto da svolgersi secondo un rilievo compatibile con lo stato dell’istruzione complessiva degli elementi raccolti nella complessa attività espletata anche con il concorso della corte d’appello; mentre infatti la seconda indicazione, mancando nella L. Fall., art. 22, u.p. un richiamo specifico all’intero impianto della L. Fall., art. 15, non impone di riorganizzare il contraddittorio su quelle stesse cadenze e modalità cui soggiace l’istanza di fallimento originaria, la prima circostanza devolve al tribunale l’immediato onere di apprezzare i fatti esposti dal debitore per coglierne l’eventuale effettiva novità e decisività e, solo in caso pienamente affermativo o almeno di non certa implausibilità, disporre, tra le modalità difensive, una nuova audizione del debitore, senza dunque alcun automatismo; ciò perchè, come si rinviene sin dalla prefigurazione dell’istituto nei precedenti della Corte costituzionale, la riapertura della dialettica anche davanti al tribunale è congegnata come eventuale ed eccezionale; dovendosi altresì aggiungere che la “segnalazione di parte”, quale concorrente fonte d’impulso alla considerazione di nuovi elementi, idonei ad infirmare il giudizio di fallibilità già formatosi avanti alla corte d’appello, rientra all’interno delle facoltà d’interlocuzione con il giudice dispiegabili nel processo, ma nel doveroso rispetto del dovere di condotta leale (art. 88 c.p.c.) e compatibilmente con i requisiti di urgenza e d’interesse pubblico ad una pronta instaurazione dello strumento regolatorio concorsuale dell’insolvenza;

5.nella specie, il tribunale, cui è stata sottoposta la circostanza dell’accoglimento della istanza di rateazione del debito tributario, di fronte ai più ampi elementi indizianti della fallibilità, per come accertati anche L. Fall., ex art. 5 dalla corte d’appello, si è richiamato alla conclusione del procedimento di reclamo e ha dichiarato il fallimento, condividendone anche se implicitamente la sufficienza a tal fine; i motivi, sotto questo aspetto, sono pertanto infondati;

6.essi, per altro profilo, non enunciano nè riportano il tenore di una specifica istanza di audizione rivolta al tribunale, apparendo dunque la lamentata violazione del contraddittorio assumere carattere di novità, al cospetto di una attività difensiva concretamente svolta e coerente con il principio, già reso da questa Corte, per cui “nel procedimento per la dichiarazione di fallimento in quanto diretto esclusivamente all’accertamento dei presupposti del fallimento, il diritto di difesa dell’imprenditore è garantito e tutelato purchè il debitore abbia la possibilità di esporre le proprie ragioni, e quindi non solo attraverso l’audizione camerale a norma della L. Fall., art. 15, ma anche mediante attività equipollenti che gli assicurino la possibilità di conoscere e contrastare le ragioni a sostegno del ricorso, come il deposito di scritti difensivi o documenti” (Cass. 23718/2014, 18877/2017, 6594/2017);

7.in via ulteriore, si osserva che l’essersi il tribunale conformato al decreto della corte d’appello, così dando atto della sussistenza dei presupposti della fallibilità e pur se, per i profili della L. Fall., artt. 1 e 5, con richiamo all’accertamento che concludeva il procedimento di reclamo, è stata questione comunque affrontata e di nuovo, per la natura integralmente devolutiva del mezzo (Cass. 1893/2018, 5520/2017), dalla stessa corte d’appello in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; sul punto occorre dare continuità al principio per cui “al fine di adempiere all’obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. 8767/2011, 12123/2013);

8.i motivi dal terzo al quinto sono inammissibili, posto che in sostanza censurano l’apprezzamento di fatto condotto dal giudice di merito e con il quale è pervenuto ad un finale e motivato giudizio di insolvenza della società, come risulta dalle fonti parimenti citate e rispetto alle quali la ricorrente invoca una mera, non consentita, lettura negativa; va invero ripetuto che “lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d’impotenza strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività” (Cass. 29913/2018); e così “anche il dato di un assai marcato sbilanciamento tra l’attivo e il passivo patrimoniale accertati, pur se non fornisce, di per sè solo, la prova dell’insolvenza – potendo comunque essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell’impresa – nondimeno deve essere attentamente valutato, non potendosene per converso radicalmente prescindere, perchè l’eventuale eccedenza del passivo sull’attivo patrimoniale costituisce, pur sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici “fatti esteriori” che, a norma della L. Fall., art. 5, si mostrano rivelatori dell’impotenza dell’imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni” (Cass. 26217/2005, 29913/2018); il ricorrente, nel segnalare partitamente i singoli fattori indiziari coordinati nella unitaria struttura argomentativi della sentenza, non ha invero considerato il netto giudizio di inaffidabilità commerciale complessiva espresso alfine L. Fall., ex art. 5, allorchè ciascuno di essi viene esaminato nella sua storicità e quale fatto connesso ad altri fatti, per evidenziarsene l’intima sintomaticità di una crisi irreversibile della debitrice;

al rigetto del ricorso consegue, oltre alla condanna alle spese regolata secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 5.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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