Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30446 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27749/2010 proposto da:

A.D. (OMISSIS), M.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO 38, presso lo studio dell’avvocato SGROI Lucio (antistatario)

che le rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AMBASCIATORE pro tempore, dell’AMBASCIATA DI TUNISIA IN ITALIA, in

persona dell’Ambasciatore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 35, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI

Luigi, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controrlcorrente –

contro

ALLIANZ SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 576/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

10/02/2010, depositata il 23/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato Alessi Gaetano (delega avv. Sgroi Lucio) difensore

delle ricorrenti che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato improcedibile l’appello, proposto con ricorso depositato il 18 settembre 2009 -in causa introdotta ai sensi della L. n. 102 del 2006, art. 3, ed ha condannato le appellanti M. e A. al pagamento delle spese del grado in favore di ciascuna delle parti appellate. Per la cassazione di tale pronunzia M. e A. hanno proposto ricorso, affidato a due motivi.

2. Come pacifico in causa:

– il ricorso in appello è stato depositato il 18 settembre 2009;

il decreto di fissazione dell’udienza di discussione, recante la data del 29 settembre 2009, è stato comunicato l’8 ottobre 2009;

– il ricorso, con pedissequo decreto, è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione, il 20 ottobre 2009 e notificato il 22 ottobre 2009;

– l’udienza era fissata per 10 febbraio 2010.

Dato atto di quanto sopra, risultando la richiesta di notificazione del ricorso (con pedissequo decreto di fissazione dell’udienza) il 20 ottobre e quindi oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale, la Corte di appello ha dichiarato l’improcedibilità del gravame, richiamando la giurisprudenza di questa Corte di cui ai precedenti n. 20604/08 delle S.U., nonchè n. 29870/08 e n. 721/09.

3. Nel censurare la riassunta pronunzia le ricorrenti denunziano (con il primo motivo) violazione e falsa applicazione dell’art. 435 c.p.c., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e nullità della sentenza ex art. 360 cod. proc. civ., n. 4.

Il motivo appare manifestamente fondato, secondo quanto appresso.

Come osservato dalla Corte costituzionale (nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 435 c.p.c., comma 2, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.):

– l’art. 435 c.p.c., comma 2, dispone che, nei procedimenti in materia di lavoro e di previdenza, l’appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto con il quale il Presidente della Corte d’appello, a norma del primo comma dello stesso art. 435, nomina il giudice relatore e fissa l’udienza di discussione dinanzi al collegio, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all’appellato;

– l’art. 435 c.p.c., comma 3, stabilisce che tra la data di notificazione all’appellato e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni;

il giudice rimettente sospetta l’illegittimità costituzionale della norma denunciata, partendo dall’affermazione contenuta nella sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 20604 del 2008), secondo cui l’inosservanza del termine di cui all’art. 435 c.p.c., comma 2, determina l’improcedibilità dell’appello;

– il giudice remittente, peraltro, non tiene presente che nella fattispecie esaminata dalle S.U. tale improcedibilità era stata affermata non già per la sola violazione dell’art. 435, comma 2, ma per la inosservanza dell’art. 435, comma 3, per non essere mai intervenuta la notifica ivi prevista;

– nelle fattispecie in esame, invece, malgrado l’inosservanza del termine di cui all’art. 435, comma 2, la notifica del ricorso e del decreto era intervenuta nel rispetto del termine di cui al successivo comma 3, con la conseguente astratta possibilità dello svolgimento dell’udienza di discussione e della realizzazione del diritto di difesa dell’appellato;

da tali rilievi discende la manifesta infondatezza della questione proposta per la evidente erroneità del presupposto interpretativo (ex plurimis: ordinanze n. 301 e n. 91 del 2009) (in termini, C. cost., 24 febbraio 2010, n. 60).

Dato quanto sopra, poichè nel caso di specie il ricorso in appello con il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di discussione era stato notificato alla controparte nel rispetto del termine di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3, è evidente:

da un lato, che del tutto erroneamente la Corte d’Appello ha fatto applicazione della regula iuris enunciata da questa Corte con la sentenza n. 20604 del 2008, che è stata resa con riferimento a una fattispecie diversa dalla presente;

dall’altro, che deve trovare applicazione, nella specie, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo cui, in particolare, nel rito del lavoro il termine di dieci giorni entro il quale l’appellante, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., comma 2, deve notificare all’appellato il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza di discussione non ha carattere perentorio; la sua inosservanza non produce quindi alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perchè non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, sempre che sia rispettato, il termine che ai sensi del medesimo art. 435 c.p.c. (commi 3 e 4) deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione.

Tale principio affermato già da giurisprudenza risalente (cfr. Cass. n. 5997/94 e n. 8711/93, tra le altre), è stato ribadito di recente, specificamente dopo le citate pronunce di questa Corte a Sezioni Unite e della Corte Costituzionale, da Cass. ord. n. 21358/10 e n. 8411/11, nonchè da Cass. n. 26489/10”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.

Non sono state presentate conclusioni scritte; nè le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata deve essere cassata con rimessione della causa alla stessa Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA