Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30446 del 19/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30446 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE
sul ricorso 12931-2017 proposto da:
PAPARATTI ANTONIO, elettivamente Clomiciliato in ROMA, VIA
DI SANTA COSTANZA n.2, presso il suo studio, rappresentato e
difeso da se medesimo;

– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE (80078750587), in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la
sede dell’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati
SERGIO PREDEN, LUIGI C,MIULO, ANTONELLA PATTERI,
LIDIA CARCAVALLO;

Data pubblicazione: 19/12/2017

- controricorrente avverso l’ordinanza n. 24964/2016 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, depositata il 6/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’8/11/ 2017 dal Consigliere Dott. CATERINA

Rilevato che:
– l’avv. Antonio Paparatti, nella qualità di difensore di Ana Glusic
vedova De Rosi, ha chiesto la correzione dell’ordinanza di questa Corte
n. 24964/2016, con la quale è stato dichiarato estinto il giudizio

inuudo tt() coli ricorso

ei)fi

condanna da que=it’ultimo al

pagamento delle spese processuali, rilevando che non è stata disposta la
distrazione di tali spese in suo favore laddove egli, difensore della
controricorrente, risultava indicato quale antistatario;
– l’I.N.P.S., preso atto del ricorso avversario, si è rimesso alle
valutazioni della Corte;
– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e
stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio non partecipata;
– non sono state depositate memorie;
– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:

vteorso, che ai K/13i dell’art. 391 bis cod. rnoe. eiv., commA 7, va

trattato in Camera di consiglio, merita accoglimento,
– le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto di
giurisprudenza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In caso
di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal
difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione

Ric. 2017 n. 12931 sez. ML – ud. 08-11-2017
2-

MAROTTA.

legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori
materiali di cui agli arti. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari
mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione
qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre
ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ., –

soddisfatto il. credito del difensore per onorari e spese – consente il
migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del
processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore
distrattario di ottenere un titolo esecutivo, ed è un rimedio applicabile, ai
sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ. anche nei confronti delle pronunce
della Corte di cassazione”. (Cass., Sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037). La
successiva giurisprudenza di questa Corte si è uniformata a tale principio
(confr. Cass. 18 giugno 2010, n. 14831), dal quale non v’è ragione di

/

discostarsi;
– in conseguenza, rilevato che risulta effettivamente dagli atti che il
difensore della controricorrente Ana Glusic, vedova De Rosi, avv.
Antonio Paparatti, si era dichiarato antistatario e che, per mero errore,
tale istanza di distrazione non ha trovato riscontro nella statuizione di
questa Corte, si propone, in accoglimento del ricorso, che il dispositivo
dell’ordinanza n. 24964 del 2016 venga integrato disponendosi che le
spese del giudizio di cassazione siano distratte in favore dell’avv. Antonio
Paparatti, dichiaratosi antistatario;
– la natura del procedimento preclude anche ogni provvedimento
sulle spese (v. Cass. ord., 3566 del 24/2/2016);

P.Q.M.
La Corte dispone che l’ordinanza n. 24964 del 2016 della Sesta Sezione
Civile 7 L di questa Corte venga corretta, aggiungendo in calce al

Ric. 2017 n. 12931 sez. ML – ud. 08-11-2017
3-

che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver

dispositivo l’inciso: ‘da distrarsi in favore dell’avv. Antonio Paparatti,
dichiaratosi antistatario’.
Dispone che la presente ordinanza sia annotata sull’originale del
provvedimento corretto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 novembre 2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA