Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30445 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27364/2010 proposto da:

ECOFUTURA SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 76, presso

lo studio dell’avvocato D’AMORE SEVERINO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FERRARO Raffaele, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

SEAB SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore muneris, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN

DOMENICO 3, presso lo studio dell’avvocato PANETTA MASSIMILIANO,

rappresentata e difesa dagli avvocati SUPINO Vittorio, IEZZI

LORENZINA (membri dell’Associazione Professionale Studio Legale e

Tributario Supino lezzi & Associati), giusta procura speciale

in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 387/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

23.2.2010, depositata il 06/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Pierluigi Pennette (per delega

avv. Raffaele Ferrare) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“con la decisione ora impugnata per cassazione la Corte d’Appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’istanza dell’appellante ECOFUTURA s.r.l. (già creditrice procedente nella procedura esecutiva per pignoramento presso terzi introdotta nei confronti di SEAB s.r.l. sulla base del decreto ingiuntivo n. 708/02 emesso in forma provvisoriamente esecutiva dal Tribunale di Chieti ed opposto dalla debitrice ex art. 645 cod. proc. civ.) di conferma del decreto ingiuntivo n. 708/02 ed ha rigettato nel resto nell’appello (proposto avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta da SEAB s.r.l., ma ne aveva accolto il motivo, qualificato come di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., comma 2, ritenendo fondata la doglianza di improcedibilità dell’azione esecutiva, a cui aveva fatto seguire la corrispondente dichiarazione, la liberazione dal vincolo pignoratizio delle somme assegnate e la condanna della procedente al pagamento delle spese processuali); la Corte d’Appello ha quindi condannato l’appellante, ECOFUTURA s.r.l. al pagamento delle spese anche del secondo grado di giudizio;

il ricorso per cassazione della ECOFUTURA s.r.l. è svolto con cinque motivi, dei quali quattro subordinati al mancato accoglimento del primo.

Con tale motivo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, per non avere la Corte d’Appello dichiarato cessata la materia del contendere, malgrado l’appellante avesse prodotto, con la comparsa conclusionale, l’atto di conciliazione giudiziale, col quale veniva transatta la lite dinanzi al giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo;

il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso e conseguente difetto di interesse all’impugnazione: – sebbene non vi siano dubbi che sia consentito a questa Corte l’esame diretto degli atti, la norma dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, esige che sia specificamente indicato, in ricorso, anche per riassunto, l’atto sul quale questo è fondato, nel caso di specie il verbale di conciliazione giudiziale; in particolare, la ricorrente avrebbe dovuto evidenziare le ragioni per le quali i contenuti di tale conciliazione – che avrebbe dovuto riportare o riassumere in ricorso – fossero idonei a far cessare la materia del contendere del presente giudizio, anche relativamente alle spese di lite del giudizio di opposizione all’esecuzione, nel primo e nel secondo grado di merito (rispetto alle quali soltanto è riscontrabile l’interesse delle parti alla presente impugnazione): va infatti sottolineato che la conciliazione di che trattasi ha riguardato il differente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e nella parte di tale accordo che è riportata alla pag. 4 del ricorso nulla è detto in merito alle spese del giudizio di opposizione, malgrado la società ricorrente sostenga che dall’analisi del testo della conciliazione si evince pacificamente che le parti abbiano raggiunto, medio tempore, un accordo anche in merito alle spese processuali liquidate nella sentenza n. 854/04 ed impugnata dalla Ecofutura; giova aggiungere che le spese della fase monitoria, cui pure si accenna in ricorso, nulla hanno a che vedere con le spese sulle quali permane tuttora la contestazione;

– in mancanza della dimostrazione dell’idoneità della dedotta conciliazione a far cessare la materia del contendere anche in punto di spese, resta privo di interesse il primo motivo di ricorso, poichè, come rilevato dalla controricorrente, l’eventuale constatazione da parte della Corte d’Appello della cessazione della materia del contendere riguardo al merito del gravame, non avrebbe evitato la delibazione delle ragioni delle parti ai fini della regolamentazione delle spese processuali, secondo il criterio della soccombenza virtuale; a ciò si aggiunga che la controricorrente ha dimostrato di avere insistito, pur dopo la conciliazione, per ottenere la condanna della controparte appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello sull’opposizione all’esecuzione.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per una diversa ragione. Con questo motivo sì deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112, 615 e 553, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, per avere la Corte d’Appello riesaminato la sentenza del Tribunale di Chieti per motivi diversi da quelli posti a fondamento del gravame, vale a dire che, secondo la ricorrente, la Corte di Appello, nonostante abbia, correttamente descritto la fattispecie concreta, non ha del pari correttamente interpretato la domanda dell’appellante; il principio di diritto da applicare è quello per il quale l’interpretazione della domanda, in base alla quale il giudice del merito ritenga in essa compresi o meno alcuni aspetti della controversia, spetta allo stesso giudice, ed attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte. Ne consegue che un eventuale errore al riguardo può concretizzare solo una carenza nella interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sub specie di vizio di motivazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (così Cass. n. 24495/05); essendo inammissibile la censura ex art. 112 cod. proc. civ., atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea; in tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come error in procedendo, ma attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte (cfr. Cass. n. 11639/04, n. 3702/06, n. 8953/06, n. 2096/07, n. 7049/07);

nel caso di specie, si contesta infatti alla Corte d’Appello di avere equivocato in punto di motivo d’appello, poichè la Corte territoriale l’ha interpretato nel senso che fosse stata dedotta l’improponibilità dell’opposizione all’esecuzione perchè contenuta in un ricorso ìntroduttivo destinato alla proposizione di opposizione all’esecuzione, quindi in un ricorso avente ad oggetto istanze inconciliabili; il ricorrente sostiene che il proprio motivo di gravame non avrebbe dovuto essere interpretato in tale senso, bensì nel senso che sarebbe stata dedotta l’improponibilità (o l’inammissibilità) dell’opposizione all’esecuzione perchè proposta dopo la chiusura del processo esecutivo coincidente con l’emissione dell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ.: non vi è chi non veda che la censura riguarda proprio l’attività interpretativa del contenuto della domanda, più precisamente dei motivi d’appello, da parte del giudice del merito, sicchè avrebbe dovuto essere proposta ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

Quanto appena detto comporta, altresì, l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso per la novità della questione ivi posta: si deduce infatti la violazione e la falsa applicazione dell’art. 615, comma secondo, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 1, per non avere la Corte d’Appello dichiarato l’inammissibilità del motivo di opposizione qualificato dal primo giudice come proposto ex art. 615 cod. proc. civ., comma 2, per essere stato avanzato con un ricorso depositato dopo l’emissione dell’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ.. Orbene, dato quanto sopra in punto di interpretazione della domanda da parte del giudice d’appello, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di avere proposto tale specifico motivo di gravame, riproducendo in ricorso la parte dell’atto di citazione in appello in cui sarebbe stato contenuto: poichè tuttavia l’unica parte di questo atto è quella riportata alle pagine 13 e 14 del ricorso e che la Corte – peraltro coerentemente – ha interpretato come sopra e poichè, invece, la doglianza oggetto del motivo in esame risulta espressamente e chiaramente formulata soltanto nella parte dell’atto di replica riportato alla pagina 14 del ricorso, si deve concludere che non sia stata fatta validamente oggetto di uno specifico motivo di appello e quindi sia inammissibile in sede di legittimità.

Analoga è la ragione di inammissibilità del quarto motivo di ricorso, poichè la relativa censura (che viene ricondotta alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 649, 486 e 345 cod. proc. civ.), secondo cui la sospensione del decreto ingiuntivo, sopravvenuta all’introduzione del processo esecutivo, non comporta l’improcedibilità dell’azione esecutiva, ma soltanto la sospensione del processo, non risulta affatto formulata come motivo d’appello;

ed, invero, malgrado la ricorrente affermi di avere proposto gravame in ordine al capo della sentenza di primo grado dichiarativa dell’improcedibilità, ciò fa riferendosi alla domanda formulata con il petitum dell’atto di appello di conferma del decreto ingiuntivo n. 708/02, che il giudice d’appello ha reputato inammissibile: orbene, così formulate le conclusioni dell’atto di appello, non vi è dubbio che non corrispondessero affatto alla censura di cui è detto nel quarto motivo di ricorso, poichè un conto è invocare un inammissibile intervento del giudice dell’opposizione (e/o dell’esecuzione) con riguardo al titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo (come ha fatto l’appellante), altro conto è denunciare l’erroneità della pronuncia di improseguibilità dell’azione esecutiva.

Non sussiste infine la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., denunciata con l’ultimo motivo di ricorso perchè non risulta affatto imposta la condanna alle spese alla parte totalmente vittoriosa, tenendo conto dell’esito di entrambi i gradi del giudizio di opposizione (a nulla rilevando invece il giudizio monitorio ed il processo di espropriazione a cui fa riferimento la ricorrente);

infatti, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa (cfr. Cass. n. 406/08);

ciò, che non è accaduto nel caso di specie, in cui la ECOFUTURA s.r.l. è rimasta parzialmente soccombente in primo grado e totalmente soccombente in secondo”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Le ragioni esposte nella memoria depositata dalla ricorrente non consentono di superare la valutazione di inammissibilità di cui sopra, dal momento che, con riferimento al primo motivo, vi si deduce in merito alla portata dell’intervenuta transazione tra le parti, da interpretarsi – secondo la ricorrente – nel senso che avrebbe avuto ad oggetto anche le spese dei gradi di merito del presente giudizio:

proprio questo assunto, vale a dire la necessità di interpretare la transazione, conferma il giudizio di mancanza di autosufficienza del ricorso espresso nella relazione, dato che per consentire una corretta interpretazione dell’accordo (o, meglio, per consentire a questa Corte di valutare se il giudice del merito avesse correttamente interpretato l’accordo), la parte ricorrente, essendovi la ferma contestazione della parte resistente, avrebbe dovuto riportare, o quanto meno sintetizzare, le premesse della transazione, mentre si è limitata a riportare le determinazioni conclusive; ciò che non consente appunto di comprendere se il punto per il quale “le spese legali sono compensate tra le parti” sia riferibile alle spese di tutti i giudizi pendenti tra le parti medesime ovvero soltanto a quello (di opposizione a decreto ingiuntivo) nell’ambito del quale la transazione era stata raggiunta.

Con riferimento al secondo motivo, ritiene il Collegio che il richiamo fatto all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, alla pag.

18 del ricorso, non consenta di ritenere validamente proposta la censura ai sensi di quest’ultima norma, poichè non basta allo scopo il mero richiamo normativo, dovendo essere basata sul vizio di motivazione l’illustrazione del motivo, non potendo ammettersi riferita a due tipologie differenti di vizio una (comune) illustrazione (cfr. Cass. n. 9470/08; n. 7394/10); è infatti quanto meno necessario che, all’interno dell’unico articolato motivo, possano chiaramente distinguersi le censure dell’uno e dell’altro tipo (cfr. Cass. S.U. n. 7770/09, che, pur essendo riferita all’art. 366 bis cod. proc. civ., non applicabile al caso di specie, è basata su un principio estensibile anche a quest’ultimo, nei termini appena esposti). Le considerazioni svolte al riguardo nella memoria depositata dalla parte ricorrente non consentono di sanare l’inammissibile deduzione del vizio di motivazione, poichè la memoria è destinata ad illustrare le ragioni svolte nel ricorso non certo a colmare le lacune di questo; vale a dire che l’inammissibilità originaria del ricorso non può essere “sanata” o comunque impedita depositando una memoria che contenga gli elementi richiesti a pena di inammissibilità del ricorso e che in questo mancavano ab origine (cfr. Cass. n. 7237/06, nonchè Cass. n. 7260/05 ed altre).

Con riferimento agli altri motivi di ricorso, la memoria riproduce sostanzialmente gli argomenti difensivi già disattesi nella relazione, alla quale pertanto si fa integrale rinvio.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida complessivamente in Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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