Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30445 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. II, 23/11/2018, (ud. 05/04/2018, dep. 23/11/2018), n.30445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25698/2014 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 25/B,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIAMMARIA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO

MONTEVERDE, ALFREDO MONTEVERDE;

– ricorrente e c/ricorrente al ricorso incidentale –

contro

IMPRESA COLOMBO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI BANCHI NUOVI 39,

presso lo studio dell’avvocato RENATO MARIANI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MARIO PORZIO;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 595/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

che:

L’avvocato B.G. citava in giudizio l’impresa Colombo s.r.l. chiedendo che la convenuta fosse condannata a pagargli le proprie competenze in relazione all’attività stragiudiziale svolta nel 2001 in relazione a una compravendita. Il Tribunale di Novara accoglieva la domanda e condannava l’impresa a pagare la somma di Euro 50.235,74, a detrarsi Euro 3.702,48 corrisposte in corso causa.

L’impresa Colombo ha impugnato la sentenza innanzi alla Corte d’appello di Torino che, con sentenza 25 marzo 2014, n. 595, ha ritenuto in parte fondata l’impugnazione e ha rideterminato la somma dovuta all’avv. B., condannando l’impresa Colombo al pagamento di Euro 27.945,47, a detrarsi la somma già percepita di Euro 3.702,48.

B.G. ricorre per cassazione.

L’impresa Colombo resiste con controricorso e fa valere ricorso incidentale.

B. resiste con controricorso al ricorso incidentale e ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso principale è basato su un unico motivo che denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2333 c.c., R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 57,D.M. n. 585 del 1994, art. 1 e relative tabelle: la Corte d’appello, nel rideterminare il compenso dovuto al ricorrente ai sensi della voce 2C della tabella allegata alle norma in materia di onorari e indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia stragiudiziale civile di cui al D.M. n. 585 del 1994, ha calcolato un compenso di Lire 13.960.000 (Euro 7.209,73) che lungi dall’attribuire il compenso massimo, viola i minimi tariffari, ad avviso del ricorrente pari a Lire 23.005.950 (Euro 11.881,58).

Il motivo è infondato. E’ pacifico che il ricorrente ha svolto attività stragiudiziale in relazione a un contratto del valore di 8.030.000.000. Al riguardo l’invocata tabella del D.M. n. 585 del 1994, prevede che per le pratiche sino a un miliardo di Lire gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dell’ultima colonna della voce 2C (Lire 1.743.000) ridotti del 50%, ossia Lire 871.500 e per le pratiche di valore superiore a un miliardo gli onorari sono “aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della pratica e in relazione all’attività effettivamente prestata”. Ciò significa che gli onorari minimi, nel caso in esame, sono pari a Lire 6.998.145 (8.030.000.000: X = 1.000.000.000: 871.500) ovvero Euro 3.614,24. La Corte d’appello, pertanto, che aveva l’obbligo di non scendere sotto i minimi di cui al D.M. n. 585 del 1994, nel liquidare Euro 7.209,73 ha ampiamente superato i minimi prescritti e non ha perciò posto in essere le denunciate violazioni.

Il ricorso principale va pertanto rigettato

2. Il ricorso incidentale è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo contesta violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata sulla domanda subordinata “di riconoscimento del compenso dell’avv. B. in ragione dei minimi assoluti tariffari”.

Il denunciato vizio non sussiste: la Corte d’appello, nel rideterminare il compenso dell’avv. B. per la voce 2C e nel confermare quello stabilito in primo grado per la voce 2F, ha implicitamente rigettato la domanda dell’impresa Colombo di applicazione dei minimi tariffari di cui al D.M. n. 585 del 1994.

b) Il secondo motivo fa valere violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2333 c.c., R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 57,D.M. n. 585 del 1994, art. 1, artt. 1 e 4 norme generali materia stragiudiziale e relativa tabella: la Corte d’appello, come già il giudice di primo grado, ha erroneamente ritenuto che le prestazioni poste in essere dall’avv. B. fossero da ricondurre ad attività di assistenza (voci 2C e F della citata tabella) e non di mera consulenza (voci 1A e B della tabella).

Il motivo è infondato. La Corte d’appello motiva in modo congruo e coerente – con riferimento agli elementi di prova posti a base del proprio convincimento (pp. 6-7 del provvedimento impugnato) – circa la qualificazione della prestazione professionale dell’avv. B. come assistenza e non mera consultazione.

Il ricorso incidentale va quindi rigettato.

3. La reciproca soccombenza dei ricorrenti, principale e incidentale, comporta la compensazione delle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 5 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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