Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30445 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30445 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16321-2016 R.G. proposto da:

PORTICELLO s.r.I., in persona del legale rappresentante, Luigi
ZANGARI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO SANSONE
ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale DI GENIO,
SEGRETO & RECCHIUTI, in ROMA, via dei Gracchi, n. 151;
— ricorrente —

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
— controricorrente —

avverso la sentenza n. 11161/02/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE
STACCATA di SALERNO, depositata il 10/12/2015;

Data pubblicazione: 19/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’8/11/2017 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO che
1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di
accertamento ai fini IRES ed IRAP emesso dall’amministrazione

accoglimento dell’interpello disapplicativo del regime antielusivo, di cui
alla legge n. 724 del 1994, art. 30, avanzata dalla Porticello s.r.1., la
Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello
proposto dall’Agenzia delle entrate riformando la sentenza di primo grado
che aveva accolto il ricorso proposto dalla predetta società ed annullato
l’avviso di accertamento impugnato.
2. 1 giudici di appello, rilevata preliminarmente l’ammissibilità
dell’appello, perché notificato tempestivamente mediante spedizione a
mezzo posta effettuata in data 9/10/2013 alla società contribuente (che
l’aveva ritirata in data 28/10/2013) ed in data 10/10/2013 al procuratore
della stessa (che l’aveva ritirata in data 11/10/2013), dichiaravano
l’inammissibilità del ricorso di primo grado perché notificato con
raccomandata postale spedita in data 7/02/2012 e, quindi, tardivamente
rispetto al ricevimento, in data 7/12/2012, della notifica dell’avviso di
accertamento. Riteneva, comunque, fondati anche gli altri motivi di
appello proposti dall’Agenzia delle entrate.
3. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per
cassazione con cui deduce due motivi nonché eccezione di inammissibilità
dell’appello dell’Agenzia delle entrate perché tardivamente proposto.
4. Replica l’intimata con controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.
proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con

2

finanziaria con riferimento all’anno di imposta 2006 a seguito di diniego di

modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente
costituito il contraddittorio.
6. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione
dell’ordinanza in forma semplificata.

CONSIDERATO che:

inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle entrate perché tardivamente
proposto, è inammissibile.
2. Al riguardo pare opportuno preliminarmente premettere che il
motivo è proposto in violazione del principio di tipicità dei motivi di
ricorso, il quale ne esige la specificità, onerando il ricorrente di
argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica
previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso
tassativamente stabiliti dalla legge (arg. da Cass., Sez. U., n. 14430 del
2017), in ipotesi, peraltro, in cui viene del tutto omesso il riferimento alle
conseguenze che l’errore sulla legge processuale imputato alla CTR
comporta, vale a dire alla nullità della sentenza e/o del procedimento,
essendosi la ricorrente limitata ad argomentare solo sulla mancata
rilevazione d’ufficio, da parte dei giudici di merito, dell’inammissibilità del
ricorso in appello in quanto tardivamente proposto dall’Agenzia delle
entrate (arg. da Cass., Sez. U., n. 17931 del 2013, n. 19124 del 23015).
3. Ciò posto, osserva il Collegio che il motivo in esame è
inammissibile in quanto la ricorrente censura la mancata rilevazione, da
parte dei giudici di appello, dell’inammissibilità del ricorso in appello
omettendo qualsiasi prospettazione delle ragioni di non condivisibilità
della statuizione della CTR, la quale ha dato espressamente atto in
sentenza del fatto che le raccomandate postali con cui l’Agenzia delle
entrate aveva provveduto alla notifica del ricorso in appello erano state

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1. L’eccezione sollevata “in via preliminare” dalla società ricorrente, di

inviate in data 9 e 10 ottobre 2012 e, quindi, entro la data di scadenza del
termine lungo di impugnazione, pacificamente scadente il 10/10/2013
(con riferimento a sentenza della CTP pubblicata in data 25/02/2013 e
non notificata), correttamente ritenendo, in virtù del noto principio della
scissione degli effetti della notificazione affermato da Corte Cost. nelle

della data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, nella specie
avvenuta l’11 ottobre 2012, successivamente alla data di scadenza di quel
termine.
4. Passando, quindi, all’esame del primo motivo di ricorso, con cui la
società ricorrente, deducendo violazione di legge, censura la sentenza
impugnata per avere erroneamente statuito l’inammissibilità del ricorso
proposto dalla società contribuente avverso l’atto impositivo, perché
tardivo, il Collegio ne rileva l’inammissibilità per due ragioni. La prima,
perché con il motivo viene dedotto un error in indicando in luogo di un vizio
di motivazione, benché, secondo un consolidato e condivisibile
orientamento di questa Corte, la notificazione dell’avviso di accertamento
non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un
presupposto per la sua impugnabilità davanti al giudice tributario, con la
conseguenza che quella operata dal giudice di merito è accertamento in
fatto, come tale, appunto, censurabile in sede di legittimità solamente per
vizio di motivazione ex art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ. (in
termini, Cass. n. 9032 del 1997, n. 3554 del 2002, n. 10772 del 2006, n.
11674 del 2013, n. 18472 del 2016). La seconda ragione di inammissibilità
va, invece, ravvisata nel vizio di autosufficienza del motivo, non avendo la
ricorrente provveduto a trascrivere il contenuto dell’avviso di ricevimento
della raccomandata postale di spedizione dell’atto impositivo, da cui
evincere la data di ricezione della stessa.

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sentenze n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, l’irrilevanza per l’appellante

5. Il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la
«insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione» della sentenza
impugnata è palesemente inammissibile in quanto formulata in contrasto
con la nuova e restrittiva formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5,
cod. proc. civ., come introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. b), della legge n.

dall’11/11/2012 (ai sensi del comma 3 della citata disposizione),
applicabile al caso di specie in cui la sentenza di merito è stata pubblicata
in data 10/12/2015.
6. In base a tale nuova formulazione, è configurabile il solo vizio di
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti, la citata disposizione dovendosi interpretare,
secondo l’insegnamento di Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014 «alla luce dei
canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione»,
con la conseguenza che «è denunciabile in cassazione solo l’anomalia
motivazionale» che «si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel
‘’contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza
del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» e (secondo Cass. n.
13928 del 2015) e della contraddittorietà della motivazione.
6.1. Nel caso in esame, tutti i punti contestati nel motivo sono stati
oggetto di esame e valutazione da parte della Corte d’appello, per come si
desume dal contenuto motivazionale della sentenza impugnata, sicché le
censure sono da ritenere inammissibili sulla base dei principi sopra
enunciati.

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134 del 2012, di conversione del d.l. n. 83 del 2012, con decorrenza

7. Conclusivamente, i motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili
e la società ricorrente condannata al pagamento, in favore della
controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo. Deve altresì darsi atto che sussistono i presupporti per il
pagamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di

dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.Q.M.
dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre al rimborso
delle spese prenotate a debito.
Dà atto che ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del
2002, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
Così deciso in Roma, 1’8/11/2017

tpZ u Ct

contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi

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