Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30444 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26741/2010 proposto da:

B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE ANGELICO 103, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA

MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PAOLETTO ALBERTO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 245/2009 della CORTE D’APPELLO di TRENTO

dell’1.10.09, depositata il 13/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Massimo Letizia che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Col primo motivo di ricorso viene denunciato il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui, pur riconoscendo che il contratto comprendeva la possibilità per il conduttore di gestire trattenimenti musicali, di utilizzare una sala riunioni con 100 posti, di riprodurre eventi trasmessi da reti televisive decodificate, ha tuttavia attribuito al conduttore le responsabilità integrale per le immissioni sonore nell’abitazione del vicino, senza tener conto della carente struttura edilizia di proprietà del locatore, e della mancanza di isolamento acustico;

il motivo è inammissibile perchè sollecita questa Corte ad un riesame delle risultanze probatorie, al fine di addivenire ad una diversa valutazione del comportamento del conduttore: questa è stata già compiuta dal giudice di merito in termini di grave inadempimento, idoneo alla risoluzione del contratto, con motivazione congrua e logica contenuta nelle pagine 10-13 della sentenza impugnata;

va qui ribadito il principio di diritto più volte affermato da questa Corte per il quale l’apprezzamento del giudice di merito sul concorso degli estremi relativi all’inadempimento ed alla sua gravità nel quadro dell’economia contrattuale, implicando la risoluzione di questioni di fatto, è insindacabile in cassazione tutte le volte in cui l’apprezzamento stesso, che costituisce giudizio di fatto, sia immune da errori logici o giuridici, non essendo, a tal proposito, il giudice di merito tenuto ad analizzare e discutere ogni singolo dato acquisito al processo, ed adempiendo egli, per converso, all’obbligo della motivazione attraverso l’adozione di una decisione fondata su quelle risultanze probatorie ritenute risolutive ai fini della decisione stessa (Cass. n. 11400/02, n. 22415/04, n. 7086/05, n. 7081/06, n. 22899/06, n. 3645/07, n. 24799/08);

nel caso di specie, nemmeno è dedotto dal ricorrente che la motivazione sia affetta da errori logici o giuridici, mentre il tenore della stessa motivazione smentisce l’assunto del ricorrente che il giudice di merito non abbia tenuto conto della struttura edilizia e della carente insonorizzazione dell’immobile, poichè tali elementi sono stati specificamente considerati alle pagine 12 e 13, al fine di escluderne la idoneità ad elidere e privare di effetti il comportamento inadempiente del conduttore.

Col secondo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perchè il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda dell’appellante con cui questi chiedeva di dichiarare l’efficacia e la validità del contratto d’affitto di azienda dd. 16.04.2003 e, per l’effetto, condannare parte attrice alla eliminazione del vizio strutturale dell’immobile facente parte dell’azienda concessa in affitto a B., con realizzazione ad integrali spese della proprietà di una coibentazione del locale idonea all’uso pattuito tra le parti nel contratto di affitto di azienda dd. 16.04.2003;

il vizio denunciato non sussiste; trova applicazione il principio per il quale il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile allorchè manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado; la violazione non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su un argomento che totalmente prescinda dalla censura o necessariamente ne presupponga l’accoglimento o il rigetto: infatti nel primo caso l’esame della censura è inutile, mentre nel secondo essa è stata implicitamente considerata (così Cass. n. 11756/06; n. 15882/07);

nel caso di specie, il giudice d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto la gravità dell’inadempimento del conduttore quale causa di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno in favore del locatore, così implicitamente disattendendo la contrapposta deduzione di inadempimento del locatore, che il conduttore ha altresì posto a fondamento della domanda di adempimento, il cui esame assume essere stato omesso;

poichè l’omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che, ritualmente e incondizionatamente proposta, richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto e pertanto tale vizio deve essere escluso in relazione a una questione anche solo implicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (cfr. Cass. n. 9545/01, n. 4975/03, n. 5562/04, n. 1380/06, n. 15882/07), il secondo motivo di ricorso va rigettato”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al difensore della parte.

Non sono state presentate conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Le ragioni esposte nella memoria depositata dal ricorrente non consentono di superare la valutazione di infondatezza del ricorso, di cui sopra, dal momento che si insiste negli argomenti esposti in ricorso che risultano già superati dalla relazione. In particolare, quanto al vizio di cui al secondo motivo di ricorso, il ricorrente continua ad assumere che “la decisione del giudice di merito sia totalmente assente per quanto attiene alla domanda di accertamento e di condanna sviluppata dal gestore B.”: orbene, si è già ampiamente detto in relazione che non di omessa pronuncia si tratta, bensì di questione da ritenersi assorbita, e comunque rigettata, a seguito dell’accoglimento della domanda di risoluzione proposta dal G., dovendosi escludere che la domanda proposta dal B. fosse – così come invece sostenuto dal ricorrente – del tutto distinta ed autonoma da quella della controparte, tanto che, anche ammettendo la fondatezza della domanda di risoluzione proposta dal locatore, il giudice si sarebbe dovuto pronunciare sulla domanda di risarcimento dei danni proposta dal conduttore, accertando allo scopo il contrapposto inadempimento del locatore. Il giudice di merito, pur non essendosi espressamente pronunciato su quest’ultimo (che, come detto, ha ritenuto assorbito dall’accertamento del prevalente e grave inadempimento del conduttore) ha, peraltro, esplicitamente escluso l’esistenza di danni risarcibili in capo al B. “a causa della inadeguatezza del locale in quanto inidoneo all’uso pattuito e riferiti ai mancati guadagni del periodo di durata del contatto successivamente al provvedimento di chiusura del locale” proprio in ragione del fatto che a determinare la cessazione del rapporto fu “il comportamento inadempiente tenuto dal conduttore e non giustificato dalla pur constatata inadeguatezza del locale sotto il profilo della possibilità di diffusione musicale”.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi difeso l’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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