Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30444 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 23/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 23/11/2018), n.30444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13650-2013 proposto da:

M.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ELEONORA DUSE 53, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

TRAVAGLINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA

PATTERI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 252/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 13/03/2013 R.G.N. 1087/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/10/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza n.252/2013, accogliendo l’appello dell’Inps ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarava inammissibile la domanda proposta da M.A. intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto ai benefici contributivi per l’esposizione ad amianto.

A fondamento della decisione la Corte d’Appello sosteneva che l’assicurato aveva proposto domanda all’INAIL il 13 giugno 2003; che pertanto trovava applicazione, secondo la L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132 la disciplina di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8; che nel vigore di tale disciplina l’unica domanda amministrativa prevista a pena di improponibilità del ricorso giudiziario era quella all’Inps, che tuttavia non sembrava fosse stata mai avanzata in quel contesto dal M., il quale faceva riferimento soltanto ad una domanda avanzata all’INPS nel 2007; alla quale però non si poteva dare valenza poichè a tale epoca era vigente la nuova disciplina introdotta dal decreto L. n. 269 del 2003 (che prevede una domanda all’Inail a pena di decadenza del diritto sostanziale, entro il 15 giugno 2005), non applicabile ratione temporis;

contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.A. con due motivi; l’Inps ha depositato delega in calce alla copia notificata del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), atteso che la sentenza impugnata mancava di una motivazione che contenesse l’esposizione ordinata delle ragioni e giuridiche degli argomenti che avevano condotto il giudice ad assumere la decisione enunciata nel dispositivo, avendo applicato un regime di decadenza senza minimamente specificare il relativo dettato normativo; circostanza che rendeva impossibile individuare le ragioni che stavano a fondamento della pronuncia; sicchè non era dato comprendere se l’intendimento della Corte fosse stato quello di applicare la decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come modificato dalla L. n. 438 del 1992, art. 4 o, diversamente, se fosse stata introdotta una inedita decadenza conseguente al mancato inoltro entro un certo termine (2/10/2003) di una domanda all’Inps.

2.- Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 369 del 1970, art. 47 come modificato dalla L. n. 438 del 1992, art. 4, L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), in quanto la Corte aveva ritenuto di non attribuire alcuna valenza alla domanda amministrativa pur ritualmente inoltrata il 22 dicembre 2007 di fatto introducendo surrettiziamente per coloro che comunque avevano inoltrato la domanda all’INAIL entro il 2 ottobre 2003 il contestuale obbligo di presentare entro il medesimo termine la domanda all’Inps a pena di decadenza dal più favorevole beneficio, senza che il dettato normativo contemplasse tale obbligo.

3. Il primo motivo di ricorso, avente rilievo assorbente, è fondato. La Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato l’inammissibilità della domanda svolta da M.A. intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto ai benefici pensionistici per l’esposizione ad amianto. Ha sostenuto che l’assicurato avesse proposto una domanda all’INAIL il 13 giugno 2003; e che pertanto andasse applicata, secondo la L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132 la disciplina di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8; ha inoltre precisato che nel vigore di tale disciplina l’unica domanda amministrativa prevista a pena di improponibilità del ricorso giudiziario fosse quella all’Inps, che non sembrava mai avanzata in quel contesto dal M.. Nè secondo la Corte territoriale si poteva dare alcuna valenza alla domanda avanzata all’INPS nel 2007, poichè a tale epoca era vigente la nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003 conv. in L. n. 326 del 2003 (che prevede una domanda all’Inail a pena di decadenza del diritto sostanziale, entro il 15 giugno 2005) non applicabile ratione temporis.

4.- Si tratta di una motivazione che non risulta intellegibile perchè dichiara l’inammissibilità della domanda senza precisare in base a quale ragione giuridica e senza individuare la premessa maggiore relativa alla regola di diritto applicata.

La sentenza sostiene che in mancanza di domanda all’INPS la domanda giudiziaria sia improponibile e che però nel presente caso non potesse rilevare la domanda amministrativa presentata all’INPS nel 2007, senza appunto spiegare perchè e senza individuare in base a quale regola giuridica si debba pervenire a tale conclusione; la quale neppure si confronta con la disciplina del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

4.1. La stessa Corte ha inoltre affermato che ai fini della nuova normativa D.L. n. 269 del 2003, ex art. 47 conv. in L. n. 326 del 2003, ritenuta non applicabile ratione temporis, rilevi soltanto la domanda all’INAIL entro il 15 giugno 2005 e non la domanda all’INPS.

5.- Si configura quindi una carenza di motivazione che rende la decisione nulla ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; anche perchè dalla stessa sentenza risulta che siano state affastellate quattro differenti questioni giuridiche le quali attengono: alla improponibilità dell’azione per difetto assoluto della domanda amministrativa; alla decadenza dall’azione con riflessi sostanziali per decorrenza del termine D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 e successive modificazioni ed integrazioni; all’individuazione del regime normativo applicabile al diritto del lavoratore esposto all’amianto sotto il profilo intertemporale, D.L. n. 269 del 2003, ex art. 47 conv. con modifiche in L. n. 326 del 2003; al valore della domanda all’INAIL da proporsi entro il 15.6.2005 D.M. 27 ottobre 2004, ex art. 1, comma 2, previsto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47cit.

6.- In base alle considerazioni esposte, il primo motivo di ricorso va dunque accolto, mentre deve dichiararsi assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Ancona, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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