Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30442 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26081/2010 proposto da:

L.V.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati MILANA UBALDO, MILANA GIOVANNI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A. (OMISSIS), Z.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1119/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

19.7.2010, depositata il 07/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione Col primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione dell’art. 230 e 232 cod. proc. civ., e di difetto di motivazione, per avere il giudice di merito ritenuto come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio formale, in difetto dei presupposti richiesti dalla seconda delle norme di cui è denunciata la violazione, ed avere così attribuito alla mancata presentazione dell’interrogando, odierno ricorrente (già opponente a decreto ingiuntivo), l’effetto della ficta confessio;

il motivo non è meritevole di accoglimento, sotto nessuno dei due profili;

va premesso che la valutazione, ai sensi dell’art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all’interrogatorio formale rientra nell’ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell’art. 116 cod. proc. civ.: in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare ex se idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poichè in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all’interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell’interrogatorio medesimo; l’esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità nè per violazione di legge nè per vizio di motivazione (così Cass. n. 15389/05; cfr. anche Cass. n. 12463/03, n. 1812/96);

nel caso di specie, la Corte d’Appello di Catania ha valutato la mancata presentazione del L.V. a rendere l’interrogatorio formale considerando espressamente, non solo quest’ultima, ma anche la comparazione effettuata dal giudice di primo grado tra la sottoscrizione della scrittura della quale era stata chiesta la verificazione e le altre firme adoperate come scritture di comparazione (rilevando altresì che sulla relativa riscontrata somiglianza non fosse stata mossa alcuna censura in seno all’atto di appello), nonchè la giustificazione addotta dall’opponente a fondamento della propria mancata comparizione; la valutazione è conforme alla previsione dell’art. 232 cod. proc. civ, e la relativa motivazione non è carente nè contraddittoria.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile; si deduce violazione degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ. e carenza e contraddittorietà della motivazione, sostenendosi che la scrittura disconosciuta non fosse stata prodotta in originale e che la Corte d’Appello ne avrebbe richiesto la produzione in originale, salvo poi a confermare la sentenza di primo grado che aveva ritenuto verificata la sottoscrizione: poichè la sentenza impugnata nulla dice riguardo all’asserita produzione di copia della scrittura disconosciuta ovvero riguardo ad un (eventuale) disconoscimento di conformità all’originale della copia fotografica della scrittura (che peraltro va fatto ex art. 2119 cod. civ. ed ha portata ed effetti del tutto diversi da quelli del disconoscimento ex art. 214 cod. proc. civ., e segg.: cfr. Cass. n. 12299/03; n. 2590/09; n. 9439/10) nè riguardo a provvedimenti interlocutori con cui si sarebbe richiesta la produzione dell’originale della scrittura disconosciuta, sarebbe stato onere del ricorrente non solo allegare di avere (ri)sollevato in grado d’appello la questione, disattesa dal giudice di primo grado, ma anche riportare in ricorso i motivi dell’appello ovvero le ordinanze richiamate, al fine di consentire a questa Corte di controllare la veridicità dell’assunto, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. Cass. 28 luglio 2008 n. 20518 ed altre); in mancanza, la questione in parola è da reputarsi non riproposta in grado d’appello e quindi inammissibile dinanzi a questa Corte (cfr. Cass. 22 luglio 2005 n. 15422); a ciò si aggiunga l’ulteriore motivo di inammissibilità ex art. 366 cod. proc. civ., n. 6, non avendo nemmeno il ricorrente indicato la sede processuale nella quale rinvenire la contestata produzione e le ordinanze richiamate.

Il terzo motivo di ricorso con cui è denunciata la violazione degli artt. 91 e 96 cod. proc. civ., nonchè difetto di motivazione, è infondato per la parte in cui censura la condanna alle spese ed il rigetto della domanda risarcitoria da parte della Corte d’Appello, poichè l’una e le altre conseguono alla soccombenza dell’appellante, come rilevato dalla Corte territoriale; è inammissibile per la parte in cui censura il mancato esercizio da parte del giudice del merito del potere discrezionale di compensazione, totale o parziale, delle spese (cfr. Cass. n. 406/08)”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al difensore della parte.

Non sono state presentate conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Le ragioni esposte nella memoria depositata dal ricorrente non consentono di superare la valutazione di infondatezza del ricorso, di cui sopra, dal momento che si insiste nel richiedere a questa Corte l’apprezzamento di un dato di fatto, quale quello delle ragioni della mancata presentazione della parte a rendere l’interrogatorio formale,- che è invece riservato al giudice del merito che, nel caso di specie, si è espresso secondo quanto sopra; analogamente, con la memoria si ripetono le argomentazioni svolte in ricorso sul preteso errore che la Corte d’Appello avrebbe compiuto in merito al disconoscimento della scrittura privata, senza nulla dire quanto alle ragioni di inammissibilità del secondo motivo di ricorso esposte nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi difeso l’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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