Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30442 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 23/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 23/11/2018), n.30442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16921/2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

D.B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 468/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/04/2013 R.G.N. 708/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.B.M., dipendente dell’Amministrazione scolastica con qualifica di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo per impugnare le sanzioni disciplinari conservative della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni cinque e della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni sette, irrogategli con provvedimenti dell’Ufficio di disciplina dell’Ufficio Scolastico Provinciale del 2 aprile e del 19 maggio 2008, e per ottenere la condanna delle Amministrazioni convenute alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto sulla retribuzione.

2. Le sanzioni erano state inflitte al dipendente:

a) per aver concesso inopportunamente recuperi e ferie al personale A.T.A. senza provvedere alla loro sostituzione ed in particolare quattro giorni di ferie (dal 27 al 30 novembre) al sig. D., non provvedendo la sua sostituzione e causando l’interruzione del servizio di vigilanza dell’Istituto;

b) per non aver fornito spiegazioni al dirigente scolastico in ordine all’inclusione nell’ordine del giorno del Consiglio d’istituto del 27 novembre 2007 del punto riguardante la discussione del programma annuale relativo all’esercizio finanziario del 2008, avvenuta in assenza della preliminare riunione di giunta e del previsto parere del revisore dei conti;

c) per non avere provveduto alla consegna del suddetto programma annuale entro il termine del 30 novembre 2007;

d) per avere proceduto al passaggio delle consegne dei beni mobili del D.S.G.A. uscente Dr. Da., senza la presenza del dirigente scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto in violazione del D.M. n. 44 del 2001, art. 24, comma 8;

e) per non avere rispettato l’orario di servizio stabilito da C.C.N.L. del comparto scuola.

3. Il Giudice adito dichiarava la nullità delle sanzioni disciplinari per mancata affissione del codice disciplinare. Tale sentenza veniva impugnata dall’Amministrazione scolastica, secondo la quale le infrazioni commesse dal D.B. costituivano violazione di doveri imposti dalla legge o imposti al prestatore di lavoro da disposizioni di carattere generale proprie del rapporto di lavoro subordinato, per cui, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, non era necessaria l’affissione del codice disciplinare.

4. La Corte di appello, nel disattendere tali rilievi, osservava che i comportamenti ascritti, lungi dall’essere previsti come illeciti da disposizioni normative aventi forza di legge e come tali ufficialmente pubblicate o conosciute dalla generalità, ovvero costituire una radicale violazione degli obblighi fondamentali del rapporto, ovvero la negazione di doveri appartenenti al patrimonio deontologico di qualsiasi persona onesta, che avrebbe reso superflua l’affissione del codice disciplinare, rappresentavano la violazione di particolari disposizioni interne all’Amministrazione scolastica e di obblighi previsti dal C.C.N.L. comparto Scuola, che avrebbe imposto l’osservanza dei principi di pubblicità del codice disciplinare, allegato al C.C.N.L. 27 novembre 2007, obbligo sancito dall’art. 7, comma 1, Statuto lavoratori.

S. Per la cassazione di tale sentenza l’Amministrazione scolastica propone ricorso affidato a due motivi. Il D.B. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e degli artt. 2104 e 2105 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che le infrazioni contestate costituiscono tutte gravi violazioni dei doveri, anche di diligenza, connessi alla funzione ricoperta dal dipendente pubblico e trovano la loro fonte nella legge, nella contrattazione collettiva e della normativa secondaria, sicchè la loro previsione all’interno del codice disciplinare non ha efficacia costitutiva, ma meramente ricognitiva di infrazioni rilevanti già sul piano della disciplina generale del rapporto di lavoro. Sostiene che l’affissione del codice disciplinare nulla avrebbe potuto aggiungere alla conoscibilità della loro doverosità.

2. Con il secondo motivo denuncia carente motivazione per omesso esame di un fatto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la sentenza non ha espresso le ragioni per cui ha ritenuto che i comportamenti ascritti al dipendente non integrino violazione di norme e principi generali ai quali si conforma il rapporto di impiego ed in particolare quello di fedeltà alle Pubbliche Amministrazioni (art. 51 Cost.), del principio di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), degli artt. 2104 e 2015 c.c., che sanciscono i doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà anche del pubblico dipendente, nonchè del Codice di comportamento (D.M. 28 novembre 2000) e del D.M. n. 44 del 2001.

3. Il ricorso merita accoglimento.

4. Il fatto che siano state irrogate sanzioni conservative non implica necessariamente che i relativi comportamenti debbano essere predeterminati tassativamente come illeciti disciplinari (cfr. Cass. n. 56 del 2007, n. 1926 del 2011 e n. 21032 del 2016). In molteplici occasioni questa Corte ha affermato che, anche relativamente alle sanzioni disciplinari conservative (e non per le sole sanzioni espulsive) e anche nel pubblico impiego c.d. contrattualizzato, non è necessaria l’affissione del codice disciplinare nei casi nei quali le condotte punite con sanzioni conservative si traducano in violazioni di obblighi immediatamente percepibili dal lavoratore come illecito (cfr. Cass. n. 54 del 2017, che richiama Cass. n. 13414 del 2013, n 1926 del 2011), perchè contrario a norme di rilevanza penale o manifestamente contrarie all’etica comune (c.d. minimo etico) o anche concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 6737 del 2001). E’ stato infatti affermato che in questi casi il lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta, dovendosi d’altro canto considerare che sarebbe contraddittorio affermare la sussistenza di un interesse del lavoratore ad essere previamente edotto della possibilità di essere destinatario di una sanzione conservativa per i detti comportamenti e negarla in presenza di sanzioni di carattere espulsivo, le quali sono ben più afflittive (Cass. n. 17763 del 2004, n. 6737 del 2001, n. 2954 del 1999).

5. La sentenza impugnata ha sussunto le condotte ascritte al D.B. nell’alveo delle condotte per le quali è richiesta la previa affissione del codice disciplinare (L. n. 300 del 1970, art. 7, norma richiamata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 55 e 56, nella formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie), ma non ha spiegato le ragioni per le quali tali condotte che nella sostanza alludono a comportamenti consistiti nella inosservanza della procedura prescritta per l’approvazione del bilancio di istituto, in omissioni relative agli adempimenti occorrenti per la sostituzione del personale assente con pregiudizio per l’organizzazione di servizi dell’Istituto scolastico e nella inosservanza dell’orario di lavoro – non integrassero gravi violazioni delle norme e dei principi generali ai quali si conforma il rapporto di impiego ed in particolare quello di fedeltà con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 51 Cost., nonchè degli artt. 2104 e 2105 c.c., che sanciscono i doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà anche per il pubblico dipendente; nè ha chiarito i motivi per i quali tali violazioni non fossero percepibili come tali dal dipendente, nel suo ruolo di Direttore Generale dei Servizi Amministrativi dell’Istituto scolastico.

6. Per tali assorbenti motivi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per il riesame del merito in applicazione dei suddetti principi.

7. Si designa quale giudice di rinvio la Corte di appello di Palermo in diversa composizione

collegiale, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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