Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30442 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30442 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15291/2016 R.G. proposto da
CRISAI MARCO, in proprio e nella qualità di socio accomandante della
TOMAIFICIO MERIDIONALE s.a.s. di CRISAI Davide & C.,
elettivamente domiciliato in ROMA, via G. Palumbo n. 26, presso lo
studio dell’avvocato Armando PROFILI, rappresentato e difeso
dall’avvocato Paolo CANTILE;
ricorrente —
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
— controlicorrente —

Data pubblicazione: 19/12/2017

avverso la sentenza n. 11507/39/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE, della CAMPANIA, depositata il
17/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

RILEVATO che
1. L’Agenzia delle entrate di Napoli sulla base delle risultanze di un
processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. in data 13/06/2012,
notificava alla Tomaificio Meridionale s.a.s di Crisai Davide & C.,
esercente l’attività di parti ed accessori per calzature, un avviso di
accertamento del reddito d’impresa non dichiarato per l’anno di imposta
2006 ai fini IVA ed MP, nonché due avvisi di accertamento emessi ai
fini IRPEF rispettivamente nei confronti di Davide Crisai, quale socio
accomandatario della predetta società e di Marco Crisai, socio
accomandante, in relazione ai redditi di partecipazione ai medesimi
imputati per trasparenza ex art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986.
2. Il ricorso proposto dal socio accomandante Marco Crisai avverso
gli atti impositivi emessi nei confronti suoi e della società veniva accolto
dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli ma la sentenza veniva
riformata dalla Commissione tributaria regionale della Campania che, con
sentenza n. 11507 depositata in data 17 dicembre 2015, accoglieva
l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, rigettando l’eccezione di
omessa notifica dell’atto di appello alla società, quella di prescrizione e
ritenendo legittimo il ricorso all’accertamento di tipo induttivo per avere la
società omesso di presentare le dichiarazioni annuali dei redditi dal 2005 al
2009, e rigettava l’appello incidentale proposto dal contribuente con
riferimento alla condanna alle spese processuali.

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partecipata dell’8/11/2017 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

3. Avverso tale statuizione il ricorrente Marco Crisai propone ricorso
per cassazione affidato a due motivi, cui replica con controricorso
l’Agenzia delle entrate.
4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.
proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con

costituito il contraddittorio.
5. Il Collegio ha deliberato la redazione dell’ordinanza con
motivazione semplificata.

CONSIDERATO che:
1. Va preliminarmente rilevato, d’ufficio, il difetto di contraddittorio
nei giudizi di merito, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario
originario tra società di persone ed i suoi soci.
2. E’ principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di
questa Corte, a partire dall’arresto di Cass., Sez. U., n. 14815 del 2008 e
reiteratamente ribadito dalle sezioni semplici (cfr. Cass. n. 27337 del 2014;
n. 11459 del 2009; n. 13073, n. 17925 e n. 23096 del 2012; n. 1047 del
2013; n. 25300 e 27337 del 2014; n. 2094 del 2015; n. 11727 e n. 13737 del
2016), quello secondo cui «in materia tributaria, l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei
redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente
automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla
quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione
degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un
solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda
inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi
prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere

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modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente

parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa
limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non
ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli
elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta
nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un

proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone
l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art.
14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il
giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è
affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio».
2.1. E’ pur vero che l’accertamento a carico della società riguarda,
oltre ad IRPEF ed IRAP, anche l’IVA e che, secondo la giurisprudenza di
questo giudice di legittimità, l’accertamento di maggior imponibile IVA a
carico di una società di persone, se autonomamente operato, non
determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultaneus processus nei
confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un
meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5,
di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della
società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa
comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci.
Va tuttavia precisato che, qualora l’Agenzia abbia contestualmente
proceduto con un unico atto impositivo ad accertamenti per IVA ma,
come nel caso qui vagliato, anche per IRAP a carico di una società di
persone, fondati su elementi (anche in parte) comuni, il profilo
dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, ove non

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caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso

suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso
specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa
l’inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass. n. 12236 del 2010;
conf. n. 11240 del 2011; n. 21340 del 2015; n. 16731 del 2016).
3. Nel caso di specie non risulta che parte dei precedenti giudizi di

accomandatario e legale rappresentante Davide Crisai, né che questi
abbiano promosso autonomi giudizi nei confronti del medesimo
accertamento trattati con modalità tali da soddisfare le condizioni indicate
da questa Corte nella sentenza n. 3830 del 2010 per evitare la
dichiarazione di nullità delle sentenze di merito e cioè la simultanea
proposizione di ricorsi avverso il sostanzialmente unitario avviso di
accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni
sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese ed
identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi, nonché simultanea
trattazione dei processi ed identità sostanziale delle decisioni adottate dai
giudici di merito.
3.1. Pertanto, poiché l’intero rapporto processuale si è sviluppato in
violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14, le sentenze di merito vanno
cassate in quanto affette da nullità e la causa va rinviata alla Commissione
tributaria provinciale di Napoli, in diversa composizione, per la
celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i
litisconsorti necessari, provvedendo il giudice del rinvio a disporre
l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14,
nonché a provvedere sulle spese anche del presente giudizio di legittimità.
4. Quanto detto consente, altresì, a questa Corte di evitare lo
scrutinio dei motivi di ricorso e, prima ancora, di riferirli.

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merito sia stata, oltre al socio accomandante, anche la società ed il socio

P.Q.M.
dichiara il difetto di contraddittorio, cassa le sentenze di merito e
rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla
Commissione tributaria provinciale di Napoli, in diversa cofriposizione.

Così deciso in Roma, l’8/11/2017

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