Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30441 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25713/2010 proposto da:

R.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato GIUFFRIDA

Roberto, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA

BARTOLOMEI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M. (OMISSIS), SI.MA.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA OSLAVIA

14, presso lo studio dell’avvocato BARBERA Marco, che le rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MAROZZI SILVIO giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 597/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

16/07/2009, depositata il 26/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“con la decisione ora impugnata per cassazione la Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da R. F. avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno – sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, con la quale il R. era stato condannato a pagare alle controparti, a titolo di risarcimento danni, la somma di Euro 7.000,00 ciascuna, oltre accessori e spese di lite; la Corte d’Appello ha ritenuto violato l’art. 348 c.p.c., per non essersi l’appellante costituito nel termine di dieci giorni dalla prima notificazione, avendo, invece, fatto decorrere tale termine dall’ultima della notificazioni, compiuta nei confronti di uno dei due procuratori di S. M. (mentre le altre notificazioni erano giunte precedentemente e contestualmente ad entrambi i difensori di Si.Ma. ed all’altro dei due difensori della stessa S.);

il ricorso per cassazione del R. è svolto con un unico articolato motivo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, specificamente degli artt. 347 e 165 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello dichiarato l’improcedibilità del gravame, facendo decorrere il termine di costituzione di cui a tale seconda norma dalla data della prima notificazione piuttosto che dalla data dell’ultima;

il motivo di ricorso è infondato poichè, come detto nella sentenza impugnata, in primo luogo, è esclusa in appello l’applicabilità del meccanismo della costituzione fino alla prima udienza ex art. 171 c.p.c. (cfr. Cass. n. 11423/03, n. 18565/04, n. 11594/05);

quanto all’interpretazione data dalla sentenza impugnata alle norme di cui è denunciata la violazione, è sufficiente richiamare il principio di diritto affermato da Cass. n. 17958/07 secondo cui: in relazione al processo civile di cognizione anche dopo l’introduzione del modello processuale speciale del c.d. rito societario, nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, il termine di dieci giorni per la costituzione dell’attore, di cui all’art. 165 c.p.c., comma 1, si consuma con il decorso di dieci giorni dal perfezionamento della prima notificazione verso uno dei convenuti dell’atto di citazione, conformemente alla lettera e alla ratio della norma del comma 2 dello stesso articolo, in base alla quale, entro dieci giorni dall’ultima notifica di esso, l’originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che presuppone l’avvenuta costituzione. La costituzione entro il termine di dieci giorni dalla prima notificazione – rispetto alla quale il deposito dell’originale entro i dieci giorni dall’ ultima notificazione assume la funzione di adempimento necessario per escludere che i suoi effetti si risolvano – può avere luogo con il deposito di una copia della citazione, estesa anche alla procura, se essa sia stata rilasciata a margine od in calce, ovvero con il deposito di tale copia unitamente alla procura (generale o speciale) rilasciata per atto pubblico o scrittura privata. Nel giudizio di appello, essendo la costituzione tempestiva dell’appellante prevista a pena di improcedibilità, il mancato deposito della copia della citazione entro il suddetto termine decorrente dalla prima notificazione comporta l’improcedibilità dell’appello; il principio è stato confermato, tra le altre, da Cass. ord. n. 1310/10 e n. 10/10;

l’interpretazione di cui sopra consegue a quella che la Corte di Cassazione, a partire da Cass. n. 6481/97 (con giurisprudenza oramai consolidata: cfr., da ultimo, Cass. n. 7628/10), ha dato dell’art. 165 c.p.c. (applicabile al giudizio di appello per il richiamo operato dall’art. 347 c.p.c.), conformemente alla lettera e alla ratio del suo secondo comma, in base alla quale, entro dieci giorni dall’ultima notifica di esso, l’originale dell’atto di citazione va inserito nel fascicolo, il che da un lato presuppone il suo già avvenuto deposito, e perciò l’avvenuta costituzione, esibendo in visione al cancelliere originale della citazione (art. 74 disp. att. cod. proc. civ.), se necessario per rilevare gli estremi della procura al difensore, e dall’altro giustifica tale disposizione, altrimenti superflua se anche la costituzione potesse avvenire entro lo stesso termine; trattasi di un’interpretazione che esclude ogni verifica da parte del giudice circa la posizione dei chiamati in giudizio, poichè del tutto ne prescinde; quindi, quanto al giudizio di appello, ogniqualvolta l’appellante abbia ritenuto di proporre l’appello, quindi di chiamare nel giudizio di secondo grado, più di una persona quale appellata, la sua costituzione in giudizio deve essere compiuta nel termine di dieci giorni dalla prima delle notificazioni;

detti principi sono stati da ultimo definitivamente confermati dalla sentenza a Sezioni Unite di questa Corte n. 10864 del 18 maggio 2011, alla cui motivazione si fa integrale rinvio, anche per la confutazione degli ulteriori argomenti addotti a sostegno del ricorso;

nella specie, la decisione impugnata, ha fatto applicazione dei principi espressi sopra e correttamente ha concluso per l’improcedibilità dell’appello”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte; nè le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida complessivamente in Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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