Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30441 del 19/12/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/12/2017, (ud. 04/10/2017, dep.19/12/2017),  n. 30441

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 3 novembre 2011, la Corte d’appello di Perugia rigettava l’appello di B.B. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto l’opposizione all’esecuzione promossa (in esito a quella negativa nei confronti della società partecipata, anche) nei suoi confronti, sulla base del decreto ingiuntivo ottenuto dal Tribunale di Perugia da S.L. per il complessivo importo di Euro 47.573,48, a titolo di retribuzioni ed accessori, in danno di Eredi V.E. s.a.s. e della predetta opponente, quale socia accomandataria.

A motivo della decisione, la Corte territoriale ribadiva la titolarità del debito societario anche della socia accomandataria, siccome tenuta da un peculiare vincolo di solidarietà alla società personale partecipata i cui debiti sono anche propri: con opponibilità pure ad essa del titolo formatosi in un giudizio tra la creditrice e la società.

La Corte perugina negava poi la rilevanza della qualità di erede beneficiaria della ricorrente appellante, non trattandosi di responsabilità per un debito paterno (compreso nel patrimonio ereditario accettato con beneficio d’inventario) ma sociale, avendo ella optato (non già per la liquidazione della quota ereditata, ma) per il subentro nella società per la sua continuazione, a norma dell’art. 2284 c.c., u.p., con atto notarile di ammissione di socio in rappresentanza di socio defunto del 16 giugno 2005.

Con atto notificato il 2 (8) novembre 2012, B.B. ricorreva per cassazione con due motivi, mentre l’intimata non svolgeva difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1306 c.c., comma 1, art. 2313 c.c., comma 2, art. 2909 c.c., art. 12 preleggi, ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, per inopponibilità al socio del titolo giudiziario formatosi nei soli confronti della società di persone partecipata, in virtù della natura solidale della responsabilità del primo, che esclude la comunicabilità agli altri condebitori solidali degli effetti della sentenza pronunciata nei confronti di uno solo, secondo il più corretto indirizzo giurisprudenziale di legittimità, peraltro in contrasto con altro contrario.

2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 484,490,505 c.c., per esclusione della responsabilità per il debito paterno, in base all’accettazione di eredità con beneficio d’inventario, da cui non decaduta per effetto del subentro nella quota sociale, anch’essa bene ereditario ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo dell’affermazione di titolarità del debito della società (e non del padre, in quanto socio illimitatamente responsabile) contraddittoria con quella di responsabilità del medesimo per il debito.

3. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 1306 c.c., comma 1, art. 2313 c.c., comma 2, art. 2909 c.c., art. 12 preleggi, ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per inopponibilità al socio del titolo giudiziario formatosi nei soli confronti della società di persone partecipata, è infondato.

3.1. Ed infatti, il titolo esecutivo conseguito nei confronti di una società di persone abilita il creditore ad agire direttamente in via esecutiva anche contro i soci illimitatamente responsabili: sicchè, in quanto dall’esistenza dell’obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio, ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l’art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato (Cass. 14 giugno 1999, n. 5884; Cass. 17 gennaio 2003, n. 613; Cass. 6 ottobre 2004, n. 19946; Cass. 16 gennaio 2009, n. 1040).

3.2. Tale interpretazione rinviene il proprio fondamento giustificativo nella considerazione dell’imperfetta soggettività giuridica delle società di persone, che si risolve e sostanzialmente si identifica in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi e dei creditori soltanto dal fragile diaframma della sussidiarietà della loro responsabilità rispetto a quella del patrimonio sociale: sicchè, in considerazione della normale coincidenza della pienezza del potere di gestione e della responsabilità illimitata in capo a ciascuno dei soci di società di persone, i debiti della prima finiscono con l’essere dei secondi (Cass. 24 marzo 2011, n. 6734), posto che, per la struttura delle società personali, il debito della società resta essenzialmente un debito che fa capo anche al singolo socio (Cass. 23 maggio 2011, n. 11311).

3.3. Appare evidente la differenza decisiva rispetto al regime (di incomunicabilità) degli effetti della sentenza pronunciata nei soli confronti di un debitore solidale agli altri (art. 1306 c.c., comma 1), che postula un’effettiva pluralità di soggetti, dotati di autonomia patrimoniale. Essa difetta invece nel rapporto tra società personale e socio illimitatamente responsabile, avendo la prima autonomia come centro di imputazione di diritti e di effetti, ma non anche autonoma personalità giuridica in difetto di autonomia patrimoniale: costituendo anzi il patrimonio dei soci una naturale e strutturale estensione della garanzia patrimoniale per i creditori sociali, con il solo filtro di sussidiarietà rappresentato dal beneficio di escussione ai sensi dell’art. 2304 c.c., quale condizione dell’azione esecutiva nei confronti del singolo socio (Cass. 14 novembre 2011, n. 23749; Cass. 15 luglio 2005, n. 15036). Nel caso di specie, il detto filtro si è rivelato infruttuoso per l’incapienza del patrimonio sociale: come ha accertato la Corte territoriale (secondo l’esposizione al primo periodo di pg. 2 della sentenza).

3.4. Il regime illustrato di (cor)responsabilità trova, infine, una coerente corrispondenza nella previsione (L. Fall., art. 147, comma 1) della dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili delle società per effetto di quello (attestante, quale pignoramento generale in favore della collettività dei creditori, l’infruttuosa escussione del patrimonio sociale) della società di persone (o di società comunque costitutivamente strutturata sulla presenza di soci illimitatamente responsabili), indipendentemente dalla loro qualità di imprenditori commerciali e persino della loro insolvenza; e così pure della chiusura del loro fallimento personale in dipendenza di quello sociale in assenza di creditori da soddisfare o di cessazione per effetto del concordato della società (L. Fall., art. 118, u.c. e art. 153).

4. Anche il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 484,490,505 c.c., ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, per esclusione di responsabilità della ricorrente per il debito paterno, in base all’accettazione di eredità con beneficio d’inventario, è infondato.

4.1. La ricorrente ha, infatti, autonomamente assunto la qualità di socia accomandataria (comportante gli effetti illustrati in relazione al precedente mezzo), in virtù della sua incontestata scelta, non già di liquidazione della quota paterna ereditata, ma di subentro nella società in virtù di un autonomo patto (per atto notarile del 16 giugno 2005) in funzione della sua continuazione, ai sensi dell’art. 2284 c.c., u.p..

Sicchè, ella non è subentrata nella posizione del de cuius quale erede beneficiaria, avendo assunto la qualità di socia accomandataria, non a titolo di successione mortis causa per la posizione di erede del socio accomandatario defunto, ma per effetto del contenuto dell’accordo con gli altri soci in ordine alla continuazione della società (Cass. 11 ottobre 2006, n. 21803; Cass. 21 novembre 2011, n. 24476): e pertanto senza alcuna interferenza con la sua posizione di erede beneficiaria, nè tanto meno contraddizione motiva nell’iter logico argomentativo della sentenza impugnata.

5. Dalle superiori argomentazioni discende il rigetto del ricorso, senza alcun provvedimento sulle spese di giudizio per la soccombenza della ricorrente nei confronti di intimata che non ha svolto difese in giudizio.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2017

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