Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30440 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25146/2010 proposto da:

L.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

DI RIENZO Savino, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AVIVA ITALIA SPA in persona del suo procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OPPIDO MAMERTINA 4, presso lo

studio dell’avvocato NEGRETTI Giandomenico, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROSSI MASSIMO, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9848/2010 del TRIBUNALE di MILANO del

28.6.2010, depositata il 05/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“con la decisione ora impugnata per cassazione il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da L.G. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano del 23 giugno 2004, pronunciata secondo equità, ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ., comma 2, nel testo introdotto dal D.L. n. 18 del 2003, art. 1, convertito nella L. n. 63 del 2003 (applicabile ratione temporis, essendo stato il giudizio dinanzi al Giudice di Pace introdotto con citazione successiva al 10 febbraio 2003);

il ricorrente impugna la sentenza relativamente all’applicazione del principio di diritto contenuto nel precedente di questa Corte n. 9251 del 14 maggio 2004, espressamente richiamato in motivazione;

infatti, col primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. e dell’art. 339 cod. proc. civ., comma 2 (quest’ultimo nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006), in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 2, 3 e 4, deducendo che nel caso di specie la domanda riguardava un contratto di massa, sicchè, non avendo il Giudice di Pace espressamente pronunciato sulla natura del titolo dedotto in causa, ma avendo soltanto affermato di decidere secondo equità, si dovrebbe fare applicazione del principio di diritto espresso da questa Corte a S.U. con la sentenza n. 13917/06;

il motivo è fondato poichè con tale ultima sentenza a Sezioni Unite, nel comporre il relativo contrasto, si è superato l’orientamento fatto proprio dal precedente di cui si è avvalso il Tribunale di Milano e si è invece affermato il principio di diritto per il quale l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi dell’art. 10 cod. proc. civ., e segg.) ed all’eventuale rapporto contrattuale dedotto (contratto di massa o meno), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto), operando, invece, il principio dell’apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull’essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ.;

nel caso di specie è accaduto appunto che il giudice di pace, pur avendo dichiarato di decidere secondo equità, non abbia deciso in merito a tale regola di giudizio pronunciandosi espressamente sulla natura di contratto di massa del titolo dedotto in giudizio (che avrebbe dovuto coerentemente negare, mentre nella sentenza è fatto cenno all’art. 1342 cod. civ., quale norma applicabile), ma piuttosto tenendo conto soltanto del valore della controversia; poichè le sentenze del Giudice di Pace che concludono cause derivanti da rapporti giuridici relativi ai c.d. contratti di massa erano – già nel regime vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 – appellabili, malgrado fossero pronunciate in cause di valore inferiore all’importo di millecento Euro (cfr. Cass. n. 13543/07; n. 22813/10), non è conforme al diritto la sentenza oggetto della presente impugnazione; la sentenza va perciò cassata con rinvio e le parti vanno rimesse davanti al Tribunale di Milano in diversa composizione per la decisione di merito, non potendo questa essere adottata ex art. 384 cod. proc. civ., comma 2”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte. La resistente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Le ragioni esposte nella memoria depositata dalla resistente non consentono di superare la valutazione di fondatezza di cui sopra, dal momento che, come detto nella relazione, risulta dagli atti che il Giudice di Pace si sia limitato a dichiarare di decidere secondo equità, laddove la domanda era chiaramente fondata su un rapporto contrattuale “di massa”.

Seguono le statuizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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