Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3044 del 17/02/2016
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3044 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Fontana Carmelo, elett.te dom.to in Roma alla via M. Pilsudski n. 118 , presso lo studio
dell’avv. Fabrizio Paoletti, rapp.to e difeso dall’avv. Giovanni Rinzivillo, —– —Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
Controricorrente
per legge-
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.
30/111/13 del 14/5/2013;
Fatto e diritto
Il ricorso proposto da Fontana Carmelo nei confronti di Agenzia delle Entrate, notificato il
30/6/2014, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione
della cancelleria Centrale Civile del 7/1/2015.
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi
€.1.000,00, in favore della controricorrente.
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T— R.G. n.
6213
-IG
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 17/02/2016
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore
plessivi E 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Il si ente
Così deciso in Roma, 3/2/2016
dott.
cobellis
della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in com-