Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3044 del 17/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3044 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Fontana Carmelo, elett.te dom.to in Roma alla via M. Pilsudski n. 118 , presso lo studio
dell’avv. Fabrizio Paoletti, rapp.to e difeso dall’avv. Giovanni Rinzivillo, —– —Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
Controricorrente

per legge-

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.
30/111/13 del 14/5/2013;
Fatto e diritto
Il ricorso proposto da Fontana Carmelo nei confronti di Agenzia delle Entrate, notificato il
30/6/2014, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione
della cancelleria Centrale Civile del 7/1/2015.
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi
€.1.000,00, in favore della controricorrente.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T— R.G. n.

6213

-IG

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 17/02/2016

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore

plessivi E 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Il si ente

Così deciso in Roma, 3/2/2016
dott.

cobellis

della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in com-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA