Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3044 del 11/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 3044 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 21509-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante

2/2 tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
studio

dell’avvocato

FIORILLO

LUIGI,

che

lo

la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014
86

contro

VINCI BARBARA C.F. VNCBBR73L56E372J, MARINO DANIELA
C.F. MRNDNL65R50E435WAATORRE FABIO, OLIVASTRI MARISA,
CACCIAGRANO CRISTINA C.F. CCCCST76H57G482F, D’ULISSE

Data pubblicazione: 11/02/2014

DANIELA C.F. DLSDNL66A56L291B, MEROLLI SIMONA C.F.
MRLSMN71R66M022Z, DI CAMPLI VALERIA 4mUF.
DCMVLR78H51G141W, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA BUCCARI 11, presso lo studio dell’avvocato
PECORARO FRANCESCO, rappresentati e difesi

– controricorrenti

avverso la sentenza n. 1524/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/09/2007 R.G.N.
9875/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento per CACCIAGRANO, inammissibilità per
gli altri.

dall’avvocato FAUGNO MASSIMO, giusta delega in atti;

R.G. 21509/2008
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 22-11-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di
Roma rigettava le domande proposte da Cristina Cacciagrano, Daniela Marino,

Olivastri e Fabio La Torre, nei confronti della s.p.a. Poste Italiane dirette ad
ottenere la declaratoria di nullità dei termini finali apposti ai contratti di lavoro
intercorsi.
I lavoratori proponevano appello avverso la detta sentenza chiedendone la
riforma, con l’accoglimento della domanda.
La società si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 7-9-2007, in
riforma della pronuncia di primo grado accoglieva le domande relative alla
nullità dei termini apposti ai contratti de quibus e rigettava le domande
risarcitorie, compensando per metà le spese del doppio grado.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con sei
motivi.
I lavoratori hanno resistito con controricorso.
Sono state poi depositate copie di verbali di conciliazione conclusi in sede
sindacale riguardanti la Marino (in data 13-11-2008), la D’Ulisse (in data 2-22009), la Merolli (in data 13-11-2008), la Di Campli (in data 26-11-2008), la
Vinci (in data 19-1-2009, la Olivastri (in data 25-9-2008), e il La Torre (in data
19-1-2009).
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

1

Daniela D’Ulisse, Simona Merolli, Valeria Di Campli, Barbara Vinci, Marisa

Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti dei detti
lavoratori, che hanno conciliato la lite.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi

legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse
saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa
idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue
pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad
agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della
decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda
originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29
novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341, Cass. S.U. Ord. 9-1-2013
n. 302).
In considerazione, poi, dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del
presente giudizio di cassazione vanno compensate tra la società e i nominati
lavoratori.
Per quanto riguarda, invece, la Cacciagrano Cristina, va rilevato che il
relativo contratto è stato concluso (in tal senso vedi anche la sentenza
impugnata) con modalità part-time, per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ceni

2

atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di

1994 come integrato dall’acc. az. 25 9 97 e succ, per il periodo dal 1-12-1998
al 31-1-1999.
Orbene, con riguardo alla Cacciagrano, la società, tra l’altro, con il quinto
e con il sesto motivo censura, sotto i profili della violazione di legge e del vizio

del termine apposto al contratto de quo, nonostante che lo stesso fosse stato
stipulato a tempo parziale entro il termine prorogato (31-12-1998) previsto
dalle parti collettive per tale tipo di contratto, in base all'”Addendum” del 2-71998 all’art 7 del ceni del 26-11-1994.
I detti motivi, risultano fondati.
Come è stato più volte chiarito da questa Corte con il citato “Addendum”
in data 2.07.98 le parti sottoscrissero un accordo in tema di part-time, con il
quale, dopo aver previsto la possibilità di assunzioni a termine e a part-time,
stabilirono che le assunzioni di cui trattasi avvenivano “in applicazione
dell’accordo sottoscritto in data 25.9.1997 come successivamente integrato”
che si intendeva pertanto “prorogato a tutto il 31.12.1998” (v. fra le altre Cass.
26-9-2007 n. 20163, Cass. 2-10-2012 n. 16750).
Peraltro, come è stato costantemente affermato, con riferimento alle
assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 259-1997, ex art. 23 1. n. 56/1987 (v. fra le altre Cass. 26-7-2004 n. 14011, Cass.
7-3-2005 n. 4862, Cass. 8-7-2009 n. 15981), l’attribuzione alla contrattazione
collettiva del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine, rispetto a
quelli previsti dalla legge n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore
di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato
del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per il loro
3

di motivazione, l’impugnata sentenza, nella parte in cui ha ritenuto la nullità

diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di
lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo
indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi
specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali e di provare la
sussistenza del nesso causale fra le mansioni in concreto affidate e le esigenze

aziendali poste a fondamento dell’assunzione a termine.
In tali sensi, con riguardo alla Cacciagrano, vanno quindi accolti il quinto
e il sesto motivo, in tal modo risultando assorbiti gli altri motivi (formulati in
relazione a tutti gli intimati e riguardanti la risoluzione del rapporto per mutuo
consenso tacito il primo e il limite temporale del 30-4-1998 il secondo, il terzo
e il quarto).
La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione ai motivi accolti
nei confronti della Cacciagrano, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in
diversa composizione, la quale provvederà statuendo anche sulle spese di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto e il sesto motivo nei confronti della
Cacciagrano, assorbiti gli altri motivi, cassa l’impugnata sentenza in relazione
alla stessa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa
composizione; dichiara inammissibile il ricorso nei confronti degli altri
intimati, compensando le relative spese.
Roma 9 gennaio 2014
IL CONSIGLIERE STENSORE

gìf–

to

IL PRESIDENTE
•1e.otAL-3

4

X

Il Funzionario
.
ill0
Oh
G92),

1 i FEa 14
i F ut ..zgl
VI

^

Depos

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA