Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3044 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. II, 10/02/2020, (ud. 26/03/2019, dep. 10/02/2020), n.3044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4994-2015 proposto da:

M.R., rappresentato e difeso dall’Avvocato NICOLA TARIDDI ed

elettivamente domiciliato a Roma, via Ramusio 6, presso lo studio

dell’Avvocato ALFONSO TINARI per procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CENTRO DI COMMERCIALIZZAZIONE INTERCOMM SOC. COOP. A R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza del TRIBUNALE DI VASTO, depositata il 24/6/2013;

(n. 302/13);

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

26/3/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale della Repubblica, Dott. MISTRI CORRADO, il quale ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.R. ha proposto opposizione al decreto con il quale, in data 27/8/2010, il tribunale di Vasto gli ha ingiunto il pagamento, in favore del Centro di Commercializzazione Intercomm soc. coop. a r.l., della somma di Euro 31.288,48, oltre accessori, a titolo di oneri condominiali maturati a suo carico in relazione a due locali collocati all’interno del Centro Commerciale gestito dalla società ricorrente, uno di proprietà dell’ingiunto, identificato con il n. (OMISSIS), e l’altro, invece, detenuto dallo stesso, identificato con il n. (OMISSIS).

L’opponente, per quanto ancora rileva, ha dedotto, innanzitutto, che le fatture prodotte a corredo del ricorso monitorio non sono titolo idoneo alla pronuncia del decreto ingiuntivo a norma dell’art. 634 c.p.c. ed, in secondo luogo, che gli oneri condominiali relativi al lotto n. (OMISSIS) sono stati regolarmente corrisposti, e che nulla è dovuto per l’altro lotto, contraddistinto dal n. (OMISSIS), pure indicato nelle fatture prodotte dalla società opposta.

L’opponente, quindi, in forza delle indicate circostanze, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La società opposta si è costituita in giudizio e, dopo aver contestato le circostanze allegate dall’opponente, ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto infondata, e la conferma del decreto ingiuntivo.

Il tribunale, con sentenza del 24/6/2013, ha rigettato l’opposizione ed ha confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Il tribunale, in primo luogo, ha esaminato l’eccezione secondo la quale le fatture prodotte dalla controparte non avevano i requisiti prescritti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 e, comunque, non costituiscono, in assenza degli estratti autentici delle scritture contabili, idonea prova scritta per l’emissione del decreto ingiuntivo, ritenendone l’infondatezza: al riguardo, ha osservato il tribunale, vale il principio secondo il quale la fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa. Peraltro, ha aggiunto il tribunale, l’idoneità del documento a fungere da prova scritta per ingiunzione di pagamento non era pregiudicata neppure dall’eventuale omissione di taluna delle indicazioni previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 2.

Il tribunale, inoltre, quanto al merito, ha rilevato, innanzitutto, che l’opponente non aveva sollevato alcuna contestazione nè in ordine al titolo della pretesa creditoria vantata dalla controparte (e cioè “la proprietà del locale commerciale” contrassegnato dal n. (OMISSIS) e le “delibere assembleari di ripartizione degli oneri condominiali”), nè all’esatto ammontare della somma ingiunta, di guisa che, ha concluso, “dette circostanze devono ritenersi pacifiche e non bisognose di prova”, ed, in secondo luogo, che le argomentazioni difensive dallo stesso formulate erano incentrate esclusivamente sull’eccezione di avvenuto pagamento integrale degli oneri richiesti dalla società ricorrente, “senza – però – offrire (come, invece, era suo onere fare) il benchè minimo supporto probatorio di carattere documentale a suffragio delle proprie allegazioni”.

L’opponente ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale.

La corte d’appello, con ordinanza pronunciata a norma degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., dichiaratamente comunicata in data il 12/12/2014, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello ritenendo che lo stesso non presentava una ragionevole probabilità di essere accolto.

La corte, in particolare, quanto al motivo d’appello con il quale il M. aveva lamentato che il Centro aveva posto a fondamento del decreto ingiuntivo fatture, emesse dallo stesso Centro, di contenuto assolutamente generico, ha rilevato che, in realtà, il Centro, con il ricorso monitorio, aveva esplicitamente azionato il credito avente ad oggetto gli oneri condominiali dovuti dal M. per il fatto d’essere proprietario del locale n. (OMISSIS) e per il fatto di condurre in locazione il locale n. (OMISSIS), e che tale elemento di collegamento risultava enunciato anche nelle fatture emesse dal Centro e poste a fondamento del ricorso monitorio.

La corte, inoltre, per ciò che riguarda la censura con la quale il M. aveva dedotto che soltanto la delibera dell’assemblea di approvazione dei bilanci e di riparto delle spese poteva costituire prova idonea del credito, ha ritenuto che tale motivo “resta superato dalle delibere con le quali l’assemblea ha approvato i bilanci, mentre il successivo riparto delle spese, tra i vari condomini, è operazione di mero calcolo, in relazione alla quale l’appellante non ha sollevato critiche specifiche”.

M.R., con ricorso notificato il 10/2/2015, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza del tribunale.

Il Centro di Commercializzazione Intercomm soc. coop. a r.l. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115,116 e 643 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e art. 63 disp. att. c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha omesso di considerare e di valutare quanto l’opponente aveva eccepito nei suoi scritti difensivi, a partire dall’atto di opposizione, e cioè che unicamente la deliberazione dell’assemblea condominiale di “ripartizione delle spese” costituisce idoneo titolo di credito del condominio per la riscossione degli oneri condominiali. La sentenza impugnata, invece, ha ritenuto dimostrata la pretesa avanzata dalla società ricorrente sull’erroneo presupposto della validità delle fatture prodotte e della loro idoneità a fornire la prova non solo per l’emissione del decreto ingiuntivo ma anche per la decisione nel merito della controversia. Il tribunale, inoltre, ha aggiunto il ricorrente, ha erroneamente affermato che l’opponente non aveva sollevato alcuna contestazione nè in relazione ai titoli dedotti, e cioè la proprietà del locale commerciale n. (OMISSIS) e le delibere assembleari di ripartizione degli oneri condominiali (quest’ultime mai prodotte dall’opposta), nè in relazione all’esatto ammontare della somma ingiunta. In realtà, ha osservato il ricorrente, la suddetta valutazione confligge apertamente con quanto emerge dagli atti e dai documenti di causa. L’opponente, infatti, già nell’atto di opposizione, ha dedotto l’inesistenza di qualunque credito in favore della società opposta, attesa l’inidoneità dei titoli indicati in ricorso a costituire fonte e prova di tale diritto: le fatture prodotte, infatti, sono prive dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 trattandosi di documenti indeterminati, vaghi ed astratti, senza alcuna indicazione delle operazioni alle quali si riferiscono. Tali censure sono state ribadite nella comparsa conclusionale lì dove l’opponente ha dedotto che la Intercomm aveva fatto ricorso al procedimento ingiuntivo sulla base di documentazione assolutamente inidonea a giustificare la pretesa, non integrando la prova scritta richiesta dall’art. 634 c.p.c. e dall’art. 63 disp. att. c.c. per richiedere il pagamento dei contributi condominiali, e che la controparte aveva omesso di dimostrare i fatti costitutivi del preteso credito, non essendo sufficiente l’allegazione di copia delle delibere assembleari non autenticate, peraltro del tutto inconferenti con il riparto delle quote condominiali, posto che la ripartizione delle spese condominali, con le relative specifiche delibere di approvazione per ogni singolo periodo oggetto della pretesa, non figura tra gli allegati alla comparsa di risposta e al ricorso per ingiunzione. Non si comprende, quindi, ha concluso il ricorrente, come, alla luce di tali deduzioni, il tribunale abbia potuto ritenere che l’opponente non avesse contestato la pretesa sia nell’an, che nel quantum. Il tribunale, infine, ha erroneamente ritenuto che l’opponente avesse incentrato la sua difesa unicamente sull’eccezione di avvenuto pagamento integrale degli oneri richiesti, senza, tuttavia, fornirne la prova. In realtà, ha osservato il ricorrente, l’opponente non ha mai eccepito il pagamento delle somme richieste nel ricorso per ingiunzione ma ha semplicemente affermato di aver sempre corrisposto gli oneri condominiali relativi al lotto n. (OMISSIS) effettivamente dovuti in quanto risultanti da ripartizioni di spese regolarmente approvate dall’assemblea, del tutto mancanti, invece, nel caso in esame.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 113,115,116 e 634 c.p.c., dell’art. 1123 c.c., comma 2 e art. 1135c.c., dell’art. 63 disp. att. c.c., comma 1 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, incorrendo nella violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non ha rilevato che la documentazione prodotta dalla società istante, dapprima con il ricorso per decreto ingiuntivo, e poi con la comparsa di risposta nel giudizio di opposizione, e cioè le delibere assembleari erroneamente etichettate come ripartizione delle quote condominiali, non era idonea a fornire la prova del credito, posto che le somme richieste si riferivano a quote di oneri condominali relative agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, non supportate da alcuna ripartizione di spese a carico di ciascun condomino debitamente approvata dall’assemblea. Ed infatti, ha proseguito l’opponente, vale, in materia, il principio per cui, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo che sia stato emesso nei confronti di un condomino, si apre un autonomo giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario di cognizione, con la conseguenza che il giudice è investito del potere-dovere di statuire nel merito delle pretesa fatta valere dal condominio opposto (attore in senso sostanziale). In tal caso, qualora l’opponente contesti la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell’ingiunzione, incombe appunto all’amministratore del condominio di dimostrare i fatti costitutivi del credito con la produzione di tutti gli opportuni documenti, senza che sia a tal fine sufficiente l’esibizione di copie di delibere la cui conformità all’originale non è provata e senza che alle stesse sia allegata la ripartizione di spesa con tali delibere approvata. Nel caso di specie, ha osservato il ricorrente, la società opposta si è limitata a produrre in giudizio – oltre alla fatture, prive degli elementi sostanziali e descrittivi tassativamente richiesti dal D.P.R. n. 633 cit., art. 21 e dunque tamquam non essent per la loro astrattezza e indeterminatezza, ed, in ogni caso, insufficienti, nel giudizio di merito, a fornire la prova dell’esistenza del credito – la copia del verbale dell’assemblea ordinaria n. 72 del 12/5/2009 e la copia del verbale dell’assemblea ordinaria n. 66 del 31/3/2008, con i quali l’assemblea avrebbe approvato i conti consuntivi 2007 e 2008, con l’elenco delle spese sostenute, e i bilanci preventivi 2008 e 2009, con l’elenco delle spese preventivate, ma entrambi privi del piano di riparto delle spese tra i condomini ed, in particolare, l’importo effettivo delle spese condominiali a carico del M..

3. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. L’opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione da parte dell’opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata: è, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell’opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, e dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha, in sostanza, respinto l’opposizione proposta dal ricorrente e confermato il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in ragione, per un verso, dell’affermata idoneità della fattura a fungere da prova scritta ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, e, per altro verso, dell’affermata mancanza di qualsivoglia contestazione, da parte dell’opponente, in ordine tanto al titolo della pretesa creditoria vantata dalla controparte (e cioè la proprietà del locale commerciale n. (OMISSIS) e le delibere assembleari di ripartizione degli oneri condominiali), quanto all’esatto ammontare della somma ingiunta, di guisa che “dette circostanze devono ritenersi pacifiche e non bisognose di prova”, con l’ulteriore conseguenza che, non avendo l’opponente offerto “(come, invece, era suo onere fare) il benchè minimo supporto probatorio di carattere documentale a suffragio delle proprie allegazioni”, e cioè il pagamento integrale degli oneri richiesti dalla società ricorrente, l’opposizione dallo stesso proposta doveva essere, appunto, respinta e il decreto ingiuntivo, per l’effetto, confermato. Ora, come emerge dagli atti del giudizio di merito – cui la Corte accede direttamente in ragione della natura sostanzialmente processuale del vizio denunciato – il ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio di opposizione (p. 3 ss.), si è limitato ad eccepire, per un verso, la mancanza di prova scritta idonea alla pronuncia del decreto ingiuntivo, sul rilievo che le fatture prodotte, non potendo essere configurate come prova scritta ai fini previsti dall’art. 634 c.p.c., non costituiscono titolo idoneo all’accoglimento del ricorso per ingiunzione, e, per altro verso, l’inesistenza del credito ivi azionato, sul rilievo che, “per quanto riguarda gli oneri condominiali corrispondenti al lotto n. (OMISSIS), del quale l’opponente è proprietario, questi sono stati sempre regolarmente corrisposti rispetto alla loro effettività”. E non solo: come si evince, rispettivamente, dalla comparsa conclusionale in primo grado (p. 4) e dall’atto d’appello (p. 11), l’opponente, da un lato, ha lamentato l’insufficienza dell’allegazione di copia delle delibere assembleari non autenticate, “peraltro del tutto inconferenti con il riparto delle quote condominali, atteso che la ripartizione delle spese condominiali con relative specifiche delibere di approvazione per ogni singolo periodo oggetto della pretesa, non figurano nullamente tra gli allegati alla avversa comparsa…”, e, dall’altro lato, ha censurato la sentenza di primo grado sul rilievo che il tribunale non avrebbe considerato che la documentazione prodotta dalla controparte con la comparsa di costituzione, e cioè “le delibere assembleari”, non era idonea a fornire la prova del credito posto che “le somme richieste si riferiscono a quote condominiali relative agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009” e non risultano supportate “da alcuna ripartizione di spesa a carico di ciascun condomino debitamente approvate dall’assemblea”. Così facendo, però, l’opponente ha inequivocamente ammesso non solo di essere il proprietario del lotto n. (OMISSIS) ma pure che la società opposta aveva prodotto in giudizio le delibere con le quali l’assemblea come accertato in fatto dal tribunale e come risulta dall’ordinanza della corte d’appello – aveva approvato i bilanci e disposto la ripartizione degli oneri condominiali. La sentenza impugnata, pertanto, nella parte in cui ha ritenuto che l’opponente non avesse sollevato alcuna contestazione in ordine al titolo della pretesa creditoria vantata dalla società istante, vale a dire, per un verso, la proprietà del locale commerciale n. (OMISSIS) e, per altro verso, l’effettiva esistenza delle delibere assembleari di ripartizione degli oneri condominiali, con la conseguenza che “dette circostanze devono ritenersi pacifiche e non bisognose di prova”, si sottrae alle censure svolte dal ricorrente. Escluso, quindi, ogni rilievo alla censura con la quale il ricorrente ha dedotto che la ripartizione delle spese condominiali, con le relative specifiche delibere di approvazione per ogni singolo periodo oggetto della pretesa, non figura tra gli allegati alla comparsa di risposta ed al ricorso per ingiunzione, trattandosi di presunto errore a carattere revocatorio e, come tale, inammissibile in questa sede, la Corte non può che rilevare come la sentenza impugnata si sia attenuta ai principi, ripetutamente affermati in sede di legittimità, secondo i quali, per un verso, la fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), e, per altro verso, l’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, ex art. 63 disp. att. c.c., è limitato alla verifica dell’esistenza ed efficacia della sottostante delibera assembleare di approvazione e riparto della spesa (Cass. n. 3354 del 2016; Cass. n. 26629 del 2009; Cass. n. 2387 del 2003; più di recente, Cass. n. 4672 del 2017).

4. Il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è, pertanto, inammissibile.

5. Nulla per le spese di lite, in difetto di attività difensiva da parte della resistente.

6. Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

la Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA