Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3044 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 09/02/2021), n.3044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28899-2019 proposto da:

GP DI G.B. & C SAS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA MELORIA, 27, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO SABA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO PRETTI;

– ricorrente –

contro

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIGRE 30,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA GALLETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVAN PAOLO RUGGERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 568/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 27/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

G.P. di G.B. & c. s.a.s., con atto notificato il 26 settembre 2019, ha proposto ricorso articolato in due motivi (1: Violazione o falsa applicazione di norme di diritto; 2: omesso esame circa un fatto decisivo) avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 568/2019 del 27 giugno 2019.

Resiste con controricorso F.C..

La sentenza impugnata, accogliendo l’appello avanzato da F.C. contro la sentenza pronunciata in data 4 dicembre 2017 dal Tribunale di Lanusei, ha dichiarato l’incompetenza dell’adito tribunale, indicando come competente il Tribunale di Terni, in relazione al foro del consumatore.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Come eccepito anche dal controricorrente, le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello (quale quella appunto resa dalla Corte d’Appello di Cagliari in data 27 giugno 2019), sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto quale mezzo d’impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza (fra le più recenti, Cass. Sez. 2, 28/02/2020, n. 5516; Cass. Sez. 6 – 3, 17/12/2019, n. 33443). Ne consegue che è inammissibile l’impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, semprechè ne ricorrano i requisiti, tenuto conto che tale mezzo va proposto nel termine di trenta giorni, che decorre dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione da parte della cancelleria dell’ordinanza (art. 47 c.p.c., comma 2), operando il cosiddetto “termine lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., soltanto quando, in assenza della notificazione, la comunicazione non sia prevista o non sia concretamente avvenuta o sia stata effettuata in maniera incompleta o inidonea a fornire al destinatario la piena conoscenza dell’atto (Cass. Sez. 6 – 2, 07/05/2015, n. 9268). Nella specie, non può neanche procedersi alla conversione del ricorso in regolamento, atteso che la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, oltre che comunicata lo stesso 27 giugno 2019 alle parti, è stata poi notificata a mezzo PEC, come allega la stessa ricorrente, in data 1 luglio 2019, mentre il ricorso è stato affidato per la notifica e notificato il 26 settembre 2019, oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 47 c.p.c., comma 2.

Il ricorso è quindi inammissibile.

Ne deriva altresì la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, in favore del controricorrente.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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