Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3044 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3044 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: DI MARZIO MAURO

ORDINANZA

tk-

sul ricorso 22995-2016 proposto da:
N’ALLI ZABBAN SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE
MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
TEPEDINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MARCO DI CRISTOF.ARO;

– ricorrente contro
F ALLINIINTO

ARAMINI VASCO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VVTO GIUSEPPE GAI ATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato
ENZO GIARDIELLO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PAOLO SANTI( CIOLI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 08/02/2018

avverso il decreto del TRIBUNALE di AREZZO, depositato il
09/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI

RILEVATO CHE
1. — Con decreto del 3 settembre 2016 il Tribunale di Arezzo ha
respinto) l’opposizione allo stato passivo proposta da Valli Zabban S.r.l.
nei confronti del Fallimento Aramini Vasco contro il provvedimento
con cui il giudice delegato aveva ammesso al passivo la società per il
complessivo importo di 894.850,55 (senza accessori per spese e per
iscrizione ipotecaria, a fronte della somma richiesta di €: 973.484,77) in
chirografo e non, come richiesto, in via privilegiata ipotecaria, sul
rilievo) che il credito era portato da due decreti ingiuntivi muniti della
dichiarazione di esecutività di cui all’articolo 647 c.p.c. solo
successivamente alla dichiarazione di fallimento.

2.

Per la cassazione della sentenza Valli Zabban S.r.l. ha proposto

ricorso per un solo articolato motivo illustrato da memoria.
Il Fallimento Aramini

VaSCO

ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE
3.

Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo

647 c.p.c., in combinato disposto con gli articoli 641, 645, 650 c.p.c.,
2909 c.c., 45, 52 e 96, secondo comma, numero 3, della legge
fallimentare, in relazione all’articolo 360, numero 4, c.p.c., per avere il
Tribunale reputato) che, nonostante l’assenza di opposizione, il decreto
ingiuntivo acquisti efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel
Ric. 2016 n. 22995 sez. M1 – ud. 05-12-2017
-2-

NIA MI O.

momento in cui il giudice, dopo aver controllato la notificazione, lo
dichiari esecutivo ai sensi dell’articolo 647 c.p.c. ed avere
conseguentemente rigettato) l’opposizione e.x articolo 98 della legge
fallimentare promossa da Valli Zabban S.r.l. e confermato la
correttezza della decisione del giudice delegato di ammettere allo stato

ipotecaria, e senza accessori per spese e per iscrizione ipotecaria.

RITENUTO CHE
Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione

4.

semplificata.

5. –

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c..

Costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo
cui: «In assemza di oppoikione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato

rmale e sostamziale solo nel momento in twi il giudice, dopo averne controllato la
nonfitnione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. (il ,. Tale _fun,-ione
si dille ren,-(ia dalla verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp.
ai/. cod. proc civ. e consiste in una vera e propria attività giuri,sdkionale di verifica
del contraddittorio che si pone come ultimo atto de/giudice all’interno de/processo
d’ingiumzione e a cui non può surrogarsi i I giudice delegato in sede di accertamento
del passivo. _Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della
dichiara ione di . fiillimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa
guditata fònnale e so.slan-iale e non è opponibile alfillimento, neppure nell’ipotesi
in cui il decreto ex art. 647 cod. prot: civ. venga emesso successivamente, tenuto
conto de/fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel

concorso dei creditori ai sensi dell’art. 52 legge la

(Cass. 27 gennaio 2014, n.

1650; Cass. 31 gennaio 2014, n. 2112; in precedenza tra le tante Cass.
23 dicembre 2011, n. 28553; Cass. 13 marzo 2009, n. 6198).
Ric. 2016 n. 22995 sez. M1 – ud. 05-12-2017
-3-

passivo il solo credito per sorte capitale in via chirografaria anziché

Solo nel corso del 2017 il principio è stato ribadito, senza pretesa di
completezza, dalle ordinanze n. 23775, n. 25191, n. 20886, n. 18733, n.
17865, n. 16322, n. 16177, n. 16176, n. 15953, n. 13542, n. 14692, n.
14691, n. 14690, n. 13755, n. 13542, n. 12936, n. 12935, n. 10821, n.
10208, n. 6595, n. 6524, n. 684.

fallimento, della prevista dichiarazione, non avendo in breve veste di
giudicato, non è opponibile al fallimento.
I,’odierna ricorrente non prospetta ragioni idonee a giustificare un
mutamento di giurisprudenza, trovando risposta le obiezioni pur

approfonditamente svolte in ricorso, ed illustrate ulteriormente in
memoria, sotto i diversi aspetti, ivi compresi quello della valenza ev

tu m: della certificazione di definitività del decreto ingiuntivo, nella
pregi-essa giurisprudenza di questa Corte.

6. —1,c spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in
favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio
di legittimità, liquidate in complessivi C 7.100,00, di cui C 100,00 per
esborsi; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater,
dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della
parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso
articolo 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2017.
Il presidente
\.
Ric. 2016 n. 22995 sez. M1 – ud. 05-12-2017
-4-

ii

Il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di

INPOSITATO IN CANCELLERIA
,

– FEB. 2018

Cinzio DIPP M

li Funzionario Giudiziario
CiniaDIPRI

00

Il Funzionario Giudi iaric

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