Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3044 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/02/2017, (ud. 27/10/2016, dep.06/02/2017),  n. 3044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23773-2011 proposto da:

ANAS S.P.A., (già Ente Nazionale per le Strade ANAS) P.I. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DI S. ANDREA DELLA VALLE 6, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA PALOMBI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.O. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRAZIA ANNA RIZZI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 205/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 30/03/2011 r.g.n. 745/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato PALOMBI NICOLA;

udito l’Avvocato BOMBOI SAVINO per delega verbale Avvocato COSSU

BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Pescara notificato il 29.10.2008 M.O., dipendente di ANAS spa con inquadramento nel livello B1 del CCNL ANAS e profilo di capo cantoniere, agiva nei confronti del datore di lavoro per l’accertamento del proprio diritto all’inquadramento dal 26.5.2001 nel superiore livello B – profilo di assistente di nucleo – nonchè per la condanna di parte convenuta al pagamento delle differenze di retribuzione maturate.

Il Giudice del lavoro, con sentenza nr. 455 /2010, accoglieva la domanda.

La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza del 24.2-30.3.2011, rigettava l’appello della società ANAS spa.

Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale osservava che dalle dichiarazioni del testi escussi (signori MA., + ALTRI OMESSI

Le mansioni svolte presentavano tutte le caratteristiche professionali del profilo superiore di assistente di nucleo rivendicato.

Per la Cassazione della sentenza ricorre la società ANAS spa, articolando quattro motivi. Resiste con controricorso M.O..

Le parti hanno depositato memoria; il controricorrente ha replicato per iscritto alle conclusioni del PM.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cc. con riferimento all’art. 66 del CCNL ANAS del 17.5.1999 ed all’art. 74 del CCNL ANAS del 18.12.2002.

Ha lamentato che la Corte d’appello non aveva tenuto conto delle questioni sollevate sulla genericità dei capitoli di prova articolati nel ricorso introduttivo, non contenenti specificazione dei periodi e luoghi di svolgimento dei fatti nonchè esprimenti giudizi.

Ha altresì dedotto:

– che i testimoni avevano reso dichiarazioni generiche in riferimento alle mansioni svolte dal M.;

– che il teste C. aveva in corso una controversia con la società di analoga natura;

– che non era stata raggiunta la prova dello svolgimento delle mansioni superiori;

– che non erano state esaminate le mansioni effettivamente svolte.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente ha denunziato- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2697 c.c..

Ha affermato che i testimoni erano stati chiamati a deporre su capitoli di prova generici e contenenti valutazioni e che le dichiarazioni rese non erano idonee ad attestare la assunzione da parte del M. della autonomia e delle responsabilità proprie della qualifica superiore nè il carattere esclusivo e continuativo delle mansioni superiori.

Dalle deposizioni testimoniali era emerso lo svolgimento di attività richiedenti specializzazione rientranti nel profilo di capo cantoniere, quale risultante dalla relativa declaratoria.

Le dichiarazioni rese dai testi circa il coordinamento da parte del M. di più squadre ed i suoi rapporti con i laboratori e gli Enti territoriali non corrispondevano alla realtà dei fatti; il M. si era occupato di una sola squadra di manutenzione, come emergeva anche dalle allegazioni del ricorso introduttivo (pag.2 punto 8) ed i rapporti con i laboratori e gli Enti territoriali si erano limitati alla segnalazione di problematiche ed alla esecuzione di direttive dei superiori.

In assenza della prova dello svolgimento delle mansioni superiori per un periodo continuativo di almeno tre mesi il giudice dell’appello era incorso nel vizio di violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c..

3. Con il terzo motivo la società ricorrente ha lamentato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3- violazione e falsa applicazione dell’art. 66 del CCNL ANAS del 17.5.1999 e dall’art. 74 del CCNL ANAS del 18.12.2002.

Ha dedotto che il M. aveva sempre eseguito le mansioni corrispondenti alla posizione B1 laddove la sentenza aveva erroneamente ritenuto che alcune mansioni, potenzialmente riconducibili al profilo superiore (responsabilità della tratta, controllo delle opere d’arte e degli impianti tecnologici, sorveglianza dei lavori in corso), fossero state svolte in via autonoma e prevalente, con assunzione della relativa responsabilità.

Il coordinamento di più squadre, previsto nel livello superiore, non era stato mai svolto dal M. e non era stato affermato da alcun testimone.

Lo svolgimento di alcune mansioni previste nel livello superiore era condizione necessaria ma non sufficiente al riconoscimento del diritto all’inquadramento superiore giacchè occorreva altresì verificare che tali mansioni fossero incompatibili con l’inquadramento riconosciuto.

4. Con il quarto motivo la ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – insufficiente motivazione della sentenza in ordine al riconoscimento del superiore inquadramento.

Ha esposto che il M. non aveva dimostrato la sussistenza dei requisiti indispensabili all’accoglimento della domanda, quali la prevalenza e la continuità dell’esercizio delle mansioni superiori e la assunzione delle relative responsabilità.

I motivi di ricorso possono essere congiuntamente trattati in quanto sovrapponibili, nonostante la diversa qualificazione in rubrica del vizio denunziato.

Gli stessi sono infondati.

Le censure sono tutte configurabili in termini di vizio della motivazione nonostante la impropria evocazione della violazione di norme di diritto (artt. 1362, 2103 e 2697 c.c.) nei motivi primo e secondo e di norme del contratto collettivo nazionale (artt. 66 e 72 del CCNL ANAS, come vigente ratione temporis) con il terzo motivo.

I motivi investono infatti la valutazione delle prove e l’accertamento dei fatti storici da parte del giudice del merito, censurabile soltanto ai sensi e nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5; il vizio di violazione delle norme di diritto o delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro deve essere valutato, invece, in relazione all’inquadramento in diritto del fatto storico come accertato in sentenza e non già proponendo una ricostruzione del fatto diversa e corrispondente alle aspettative della parte.

Nella fattispecie di causa il ricorrente nei primi tre motivi individua il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 non già rispetto al fatto accertato in sentenza ma rispetto ad un fatto ricostruito in senso diverso.

Non appare poi pertinente la censura formulata in relazione all’art. 2697 c.c..

La violazione della regola processuale viene in rilievo nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio basata sull’onere della prova, individuando come soccombente la parte onerata della prova; è in tale eventualità che il soccombente può dolersi della non corretta ripartizione del carico della prova. Nell’ipotesi di causa la Corte territoriale ha ritenuto provato dalla escussione testimoniale lo svolgimento delle mansioni previste nel profilo superiore rivendicato sicchè non ha fatto applicazione della regola residuale dell’art. 2697 c.c..

La censura articolata nel quarto motivo sotto il profilo del vizio di motivazione non rispetta le condizioni previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

Per costante giurisprudenza di legittimità il citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012 – (applicabile ratione temporis in ragione della data di pubblicazione della sentenza d’appello) – non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., ad esempio, in termini, Cassazione civile, sez. 3, 04/03/2010, n. 5205 Cass. 6 marzo 2006, n. 4766. Sempre nella stessa ottica, altresì, Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500; Cass. 19 dicembre 2006, n. 27168; Cass. 8 settembre 2006, n. 19274; Cass. 25 maggio 2006, n. 12445).

Nella fattispecie di causa la società ricorrente neppure allega un asserito fatto decisivo della controversia il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice del merito nè evidenzia il vizio di motivazione su un fatto decisivo in termini di contraddittorietà o di obiettiva carenza del procedimento logico posto a fondamento della decisione.

Con la denunzia si contesta la difformità del decisum rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente quanto al significato attribuito agli elementi di prova sicchè il ricorso si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice del merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100 per spese ed Euro 4.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione ai difensori.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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