Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30439 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 23/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 23/11/2018), n.30439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11589/2013 proposto da:

B.M.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato GINA TRALICCI, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA

PATTERI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7770/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/10/2012 R.G.N. 4688/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza in data 26 ottobre 2012, la Corte di Appello di Roma ha rigettato il gravame svolto da B.M.F., per non avere il difensore sottoscritto la parte del gravame relativa alla predetta B. ed avere sottoscritto solo la parte concernente differente persona e controversia, ed ha dichiarato l’appello infondato anche nel merito per decorso del termine triennale di decadenza (in riferimento a domanda amministrativa del 22 luglio 1992, il giudizio era stato proposto il 6 novembre 2009, oltre il termine di decadenza triennale);

2. avverso tale sentenza B.M.F. (così indicata nell’intestazione del ricorso) ha proposto ricorso affidato ad un motivo, al quale ha opposto difese l’INPS, con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. deducendo violazione degli artt. 112,115,116 c.p.c., la parte ricorrente assume che l’appello è stato proposto dalla B. con riguardo alla sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda della B. e sottoscritto interamente dal difensore di primo grado; contesta, inoltre, la ritenuta decadenza;

4. ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso;

5. il ricorso non censura specificamente la statuizione sulla mancata sottoscrizione del gravame e, pur anteponendo integralmente, all’illustrazione dell’impugnazione di legittimità, il contenuto degli atti introduttivi, non incrina, tuttavia, la sentenza impugnata in ordine alla mancata sottoscrizione, da parte del difensore, dell’appello della B. e al rilievo della sottoscrizione del gravame in calce alle sole pagine riferite ad altra parte processuale e ad altra controversia e non anche in calce alle pagine inerenti all’impugnazione della decisione di rigetto resa nei confronti della predetta B.;

6. ulteriore profilo di inammissibilità risiede nella carenza di interesse a richiedere, con il mezzo d’impugnazione, il sindacato in ordine alla parte di motivazione resa ad abundantiam siccome ininfluente ai fini della decisione;

7. come già affermato da questa Corte, con la sentenza 4 gennaio 2017, n. 101, qualora il giudice, definito il giudizio con una statuizione, in rito, di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), inserisca nella decisione anche delle argomentazioni di merito rese ad abundantiam, la parte soccombente non ha l’onere, nè l’interesse, a richiedere, con il mezzo di impugnazione, un sindacato in ordine a tale parte di motivazione, siccome ininfluente ai fini della decisione;

8. ciò perchè viene aggredita un’argomentazione sovrabbondante, non coessenziale alla ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata, giacchè qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare;

9. conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2007, n. 3840);

10. conseguentemente diventano inammissibili, per difetto d’interesse, le censure rivolte avverso le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta, siccome ininfluenti ai fini della decisione (v. Cass. n. 101 del 2017 cit. ed i precedenti ivi richiamati);

11. le spese vengono regolate come da dispositivo;

12. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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