Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30439 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30439 Anno 2017
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CALAFIORE DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 24881-2011 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
SOCIALE

C.F.

80078750587,

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale
2017
3608

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 19/12/2017

PILKINGTON ITALIA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA S. GIOVANNI IN LATERANO 210, presso lo
studio dell’avvocato CARMELINA PAGANELLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO LABBATE,

– controricorrente nonchè contro

EQUITALIA PRAGMA S.P.A., già SOGET – SEDE CHIETI
S.P.A.;
– intimata-

avverso

la

sentenza

D’APPELLO di L’AQUILA,

n.

1141/2010

della

CORTE

depositata il 15/10/2010

R.G.N. 849/2009;
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

giusta delega in atti;

r.g.n. 24881/2011
Inps/Pilkington Italia s.p.a..

RILEVATO
Che l’INPS impugnava dinanzi la Corte d’Appello di l’Aquila la sentenza
del Tribunale di Chieti che aveva accolto l’opposizione proposta dalla
Pilkington S.p.A. avverso l’iscrizione a ruolo di sanzioni ed interessi di
cui le era stato intimato il pagamento con cartella esattoriale n.
03220030002078366 (dell’importo di Euro 37750,83), sanzioni di cui
l’INPS pretendeva il pagamento, per somme aggiuntive, interessi di

pagamento, con ritardo, dei contributi relativi al periodo compreso fra
il licenziamento di tre lavoratori ( Fanucci, Molino e Croce) e la
pronuncia della sentenza che ne aveva disposto l’annullamento
reintegrandoli nelle proprie mansioni: in sostanza il pagamento delle
dette somme era avvenuto dopo che i lavoratori erano stati reintegrati
nel posto di lavoro e non già alle scadenze previste per il loro
versamento;
che con sentenza depositata il 15 ottobre 2010, la Corte d’Appello di
l’Aquila respingeva l’appello considerando, per quanto qui interessa,
che non era configurabile un ritardo nell’adempimento dell’obbligazione
contributiva, sicché non erano dovute le sanzioni;
che per la cassazione di tale sentenza, l’I.N.P.S., anche quale
mandatario di S.C.C.I. s.p.a. propone ricorso affidato ad unico motivo
illustrato da memoria;
che Pilkington Italia s.p.a. resiste con controricorso e con memoria
con la quale comunica di aver prestato dichiarazione di definizione
agevolata ai sensi del d.l. 193/2016 conv. in I. 225/2016 con
assunzione di impegno a rinunziare ai giudizi pendenti relativi alla
cartella oggetto di causa;
che Equitalia Centro s.p.a. è rimasta intimata;
che all’udienza del 30 marzo 2017 è stato disposto rinvio a nuovo ruolo
in relazione alla pendenza della procedura di definizione agevolata;
che il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
Che il ricorso principale è infondato;
che, in particolare, l’Inps ha dedotto violazione e falsa applicazione
dell’art. 116 commi ottavo e nono della legge n. 388/2000 in

i

mora e compensi di riscossione, per avere la società provveduto al

r.g.n. 24881/2011
Inps/Pilkington Italia s.p.a..

connessione con l’art. 18 della legge n. 300/1970 in relazione alla
circostanza che la società contro ricorrente, non aveva provveduto al
pagamento delle sanzioni e degli interessi, dovuti per i contributi
versati in ritardo, così come del resto previsto dalla L. n. 389 del 1989,
art. 1, comma 1 ed L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8 e 9,
trattandosi di ritardo imputabile al datore di lavoro per avere intimato
licenziamenti illegittimi e considerato che qualora un licenziamento sia

quiescente sino alla pronuncia giudiziale, con conseguente obbligo di
corrispondere i contributi in caso di annullamento del recesso;
che,

come già deciso da questa Corte con sentenza n. 10971 del

2015 e con ordinanza n. 10679/2016, in conformità con l’arresto delle
Sezioni unite, n. 19665 del 2014, in tema di reintegrazione del
lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell’art. 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, anche prima delle modifiche introdotte
dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (nella specie, inapplicabile “ratione
temporis”), occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra
la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza
dichiarativa, e l’annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o
giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel
primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione
contributiva del lavoratore “ora per allora”, deve pagare le sanzioni
civili per omissione ex art. 116, comma 8, lett. a, della legge 23
dicembre 2000, n. 388; nel secondo caso, il datore di lavoro non è
soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina
della “mora debendi” nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il
periodo successivo all’ordine di reintegra, sussiste l’obbligo di versare i
contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende
vigore la disciplina ordinaria dell’omissione e dell’evasione contributiva;
che nella specie risulta dagli atti, e dalle deduzioni dell’INPS, che il
giudice
questione,

del

lavoro

annullò

entrambi i

licenziamenti

in

con pronunce, dunque, costitutive, con la conseguenza

applicazione della comune disciplina

della

mora debendi

obbligazioni pecuniarie ed esclusione della configurabilità di

2

nelle
un

stato impugnato il rapporto di lavoro non si estingue, ma rimane

r.g.n. 24881/2011
Inps/Pilkington Italia s.p.a..

ritardo

nel

versamento

dei contributi

previdenziali

successivamente alla sentenza di reintegrazione;
che risulta, pertanto, conforme a diritto la sentenza impugnata ;
che la rinunzia al giudizio comunicata dalla società contro ricorrente
non può produrre effetti sul presente giudizio che non è stato
promosso dalla stessa parte;
che sussistono

giustificati

motivi,

in considerazione

della

l’intervento delle Sezioni unite della Corte, in epoca successiva
al deposito del ricorso in esame, per la compensazione tra le parti
delle spese del giudizio;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso nella Adunanza camerale del 21 settembre 2017.
Il Presidente
Enric

‘Anton o

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Il Funzionario
Dott.ss

controvertibilità delle questioni dibattute tanto da richiedere

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