Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30438 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30438 Anno 2017
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
31.11 ricorso 11030-2012 proposto dd:

PULIZZI

FRANCESCO

C.F.

r1Z5NC701, 13F064A,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 53,
presso lo studio dell’avvocato CATALDO MARIA DE
BENEDICTIS, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE GRUPPUSO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3605

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Data pubblicazione: 19/12/2017

Avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO
RICCI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2236/2011 della CORTE
D’APPELLO di PALERMO, depositata il 29/11/2011 R.G.N.

1277/2010.

R.G. 14030 /2012

RILEVATO
1. che con sentenza in data 29 novembre 2011, la Corte di appello di
Palermo, decidendo sul gravame svolto dall’INPS e nella contumacia di
Pulizzi Francesco, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha
rigettato la domanda proposta dal predetto Pulizzi / volta ad ottenere
l’assegno di invalidità;

violazione degli artt. 149 c.p.c. e 8 legge n.890/1998, deducendo la
nullità della sentenza per nullità della notifica dell’atto di appello;

3. che l’ INPS ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO

4.

che, deducendo violazione degli artt. 149 cod.proc.civ., e 8 legge n.
890/1998, nullità della sentenza per nullità della notificazione dell’atto
di appello, il ricorrente si duole della mancata verifica, da parte della
Corte territoriale, della sussistenza degli elementi

prescritti per la

corretta instaurazione del contraddittorio, ed assume che l’INPS aveva
provveduto a depositare in giudizio soltanto un avviso di ricevimento
dal quale si evinceva la spedizione dell’atto e non anche i motivi per i
quali l’atto non era giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario ed
era risultato restituito, in originale, all’INPS;

5.

che ritiene il Collegio si debba accogliere il primo motivo del ricorso;

6.

che l’illustrazione della censura concerne, nella sostanza, un vizio da
ricomprendersi nella previsione dell’art. 360, primo comma, n. 4.
cod.proc.civ., come chiarito da Cass., Sez.0 n. 17931/2013, nel senso
che la prospettazione del vizio sotto il profilo della violazione di legge,
anziché dell’error in procedendo,

non comporta l’inammissibilità del

motivo nel caso in cui non si faccia esplicita menzione della ravvisabilità
della fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ.,
purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione
derivante dalla relativa omissione (v., fra le più recenti, Cass.
n. 24247/2016);

1

2. che avverso tale sentenza ricorre Pulizzi Francesco con due motivi, per

R.G. 14030/2012

7.

che, nel rito del lavoro, l’appello, pur tempestivamente proposto nel
termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del
ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia
avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un’interpretazione
costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta
ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. – al

termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma
dell’art. 291 cod. proc. civ. (v, Cass. Sez. U, 30 luglio 2008, n. 20604
e le numerose successive conformi);

8.

che, fra le tante in continuità con la decisione delle Sezioni unite della
Corte, Cass. 9 settembre 2013, n. 20613, sempre in tema di giudizio di
appello soggetto al rito del lavoro, ha ribadito che il vizio della
notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e
determina la decadenza dell’attività processuale cui l’atto è finalizzato
(con conseguente declaratoria, in rito, di chiusura del processo,
attraverso l’improcedibilità), non essendo consentito al giudice di
assegnare all’appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di
un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente;

9.

che, in tale cornice, da ultimo, le Sezioni unite della Corte hanno
chiarito, con riferimento, in genere, all’invalidità della notificazione, che
l’inesistenza non è un vizio dell’atto più grave della nullità, perché la
dicotomia nullità/inesistenza va ricondotta alla bipartizione tra l’atto e il
non atto e che l’inesistenza della notificazione, oltre al caso della totale
mancanza materiale dell’atto, va limitata al solo caso d’irriconoscibilità
di questo come atto di notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di
difformità dal modello legale nella categoria della nullità (v., in
motivazione, Cass. Sez.U. 20 luglio 2016, n. 14916);

10. che, nella vicenda notificatoria all’esame, il Collegio rileva che non
emerge, dalla sentenza impugnata, alcun accertamento operato dalla
Corte del gravame in ordine all’individuazione, con certezza, delle
modalità delle procedure notificatoria dell’appello;

11. che, come verificato dagli atti esaminati dal Collegio, per essere la Corte
di legittimità giudice del fatto processuale, la procedura notificatoria del

2

giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all’appellante un

R.G. 14030 12012

gravame, a mezzo del servizio postale, consta di un avviso di
ricevimento (la cartolina verde) dal quale risulta del tutto omessa
qualsivoglia segnalazione, barrando la relativa voce, delle ragioni per
cui, in assenza del destinatario, sarebbe stato necessario procedere a
secondo avviso, emettere la C.A.D. (comunicazione di avvenuto
deposito) e rispedire l’atto originale al mittente;

dell’appello e tale carenza è evidentemente decisiva ai fini del giudizio
di ammissibilità dell’impugnazione, per essere la certezza delle modalità
di notificazione requisito imprescindibile ai fini della valutazione degli
effetti processuali che ne conseguono;

13. che rimane assorbito il secondo motivo;
14. che la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altro
giudice, designato come in dispositivo, affinché proceda all’indicato
accertamento e, in caso di ammissibilità dell’appello, all’esame del
merito dell’impugnazione;

15. che al medesimo giudice di rinvio è demandata altresì la pronuncia sulle
spese del giudizio di cassazione;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa
la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di
legittimità, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso nella Adunanza camerale del 21 settembre 2017

12. che quanto appena detto connota di incertezza la notificazione

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