Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30437 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21307/2010 proposto da:

M.F. (OMISSIS) (in proprio) e quale

procuratore distrattario di M.D., elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1730/2009 del TRIBUNALE di MESSINA del 3.8.09,

depositata il 28/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“con la decisione ora impugnata per cassazione il Tribunale di Messina ha rigettato l’appello proposto dall’avv. M.F. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Messina che aveva accolto l’opposizione all’esecuzione proposta dall’INPDAP, nei cui confronti l’avv. M. aveva iniziato una procedura esecutiva nelle forme del pignoramento presso terzi, e per l’effetto aveva ordinato all’avv. M. la restituzione di tutte le somme riscosse a seguito della procedura esecutiva (che non era stata sospesa) ed aveva condannato l’opposto al pagamento delle spese del giudizio di opposizione; il giudice d’appello, a sua volta, ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado;

il primo motivo di ricorso (con cui si denuncia vizio di motivazione e nullità della sentenza impugnata), va accolto con riferimento alla censura ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, dal momento che il Tribunale, confermando la sentenza del primo giudice che aveva ritenuto corrisposta, col mandato di pagamento n. 6973 del 1998, una somma che avrebbe superato di L. 72.766 quella precettata, ha errato nel valutare detto mandato, in quanto il mandato di pagamento era riferito alle spese dovute al suo destinatario quale distrattario in forza di due distinte sentenze, sicchè la somma corrisposta per le spese legali in forza della sentenza del Pretore di Messina n. 2771/96 (relativa alla posizione dell’assistito M.D.), oggetto dell’atto di precetto, erano state si liquidate, ma senza che l’INPDAP avesse corrisposto l’ulteriore somma di L. 910.824, dovuta per l’attività difensiva successiva alla pronuncia della sentenza;

va parimenti accolto il secondo motivo di ricorso poichè risulta dagli atti che tale ultima somma venne determinata tenendo conto, quanto alle spese di precetto, del valore della procedura esecutiva, essendo state riferite al valore del credito del cliente – liquidato nella sentenza che pure aveva liquidato le competenze del procuratore quale distrattario – soltanto le voci relative all’attività difensiva successiva alla pronuncia della sentenza ma precedente l’esecuzione, quindi a quella svolta nell’interesse dello stesso cliente;

si propone quindi che la sentenza impugnata vada cassata e, potendo essere decisa la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., comma 2, vada rigettata l’opposizione proposta dall’INPDAP ex art. 615 cod. proc. civ., comma 2;

rimane assorbito il terzo motivo del ricorso, relativo alla statuizione sulle spese della pronuncia di primo grado”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte ricorrente.

Non sono state presentate conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Pertanto, il ricorso va accolto, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo. Il rigetto dell’opposizione all’esecuzione proposta dall’INPDAP nel procedimento n. 853/98 R.E. comporta che rimanga valida ed efficace l’ordinanza di assegnazione conclusiva di tale procedimento ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ..

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ritiene il Collegio che, invece, debbano essere compensate le spese dei due gradi di merito, dal momento che già con ordinanza del 26 aprile 1999 il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza di sospensione avanzata dall’Istituto esecutato e questo non aveva inteso riassumere il giudizio di opposizione all’esecuzione in sede di merito, così dimostrando sostanziale acquiescenza al rigetto dell’istanza di sospensione, cui peraltro era seguita anche, come detto, l’ordinanza di assegnazione; per di più, l’Istituto non si era costituito nemmeno dinanzi al Tribunale di Messina, – adito dalla parte opposta, ma soltanto dopo una seconda riassunzione effettuata dallo stesso avv. M. dinanzi al Giudice di Pace di Messina, seguita alla declaratoria di incompetenza del Tribunale, quando oramai era definita ogni questione in sede esecutiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione all’esecuzione proposta dall’INPDAP nel processo esecutivo n. 853/98 R.E.; compensa le spese dei gradi di merito. Condanna l’INPDAP al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore del ricorrente, complessivamente in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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