Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30437 del 21/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 21/11/2019), n.30437
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33190-2018 proposto da:
LONGO EUROSERVICE S.R.L., elettivamente domiciliata a Roma, via di
Sant’Angela Merici 96, presso lo studio dell’Avvocato PANZAROLA
ANDREA e rappresentata e difesa dall’Avvocato FORMICA FELICE, per
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
R.C., elettivamente domiciliato a Roma, largo Luigi
Antonelli 10, presso lo studio dell’Avvocato COSTANZO ANDREA e
rappresentato e difeso dall’Avvocato SARTO MARIANNA, per procura a
margine dell’atto di citazione;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI
CALTANISSETTA del 10/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO
GIUSEPPE.
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale, PEPE ALESSANDRO, il quale ha chiesto
che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria depositata dalla ricorrente.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. il tribunale di Caltanissetta, con l’ordinanza in epigrafe, ha ritenuto l’infondatezza dell’eccezione d’incompetenza sollevata dalla società convenuta, disponendo la prosecuzione del giudizio con l’assunzione delle prove ammesse;
2. il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che: – il convenuto, il quali eccepisca l’incompetenza territoriale proposta dal convenuta, ha l’onere di contestare ciascuno dei relativi criteri; – la società convenuta, nella specie, si è limitata ad evidenziare l’insussistenza del foro del convenuto (art. 19 c.p.c.) e del foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c., ma limitatamente al luogo in cui doveva eseguirsi l’obbligazione, senza offrire, invece, alcuna prova del fatto che il contratto era stato concluso (anche informalmente) in un luogo diverso dal Comune di San Cataldo; ha ritenuto che “in mancanza di prova, da parte del convenuto, della insussistenza del foro facoltativo rappresentato dal luogo in cui era sorta l’obbligazione, l’eccezione di incompetenza non potrà essere accolta” per cui, dopo aver ammesso le prove, ha fissato l’udienza per la loro assunzione;
3. la s.r.l. Longo Euroservice, con ricorso notificato in data 10/11/2018, ha impugnato, per un motivo, la predetta ordinanza con regolamento di competenza, deducendo, in particolare, che: a) il tribunale, senza aver invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni ed a procedere alla rimessione della causa in decisione, ha certamente affermato, in termini assolutamente inequivoci ed incontrovertibili, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, innanzi a sè, la questione di competenza; b) il tribunale di Caltanissetta è territorialmente incompetente, per essere, in realtà, competente il tribunale di Bari, evidenziando, al riguardo, che, come già dedotto nella comparsa di risposta e nelle memorie depositate a norma dell’art. 183 c.p.c., gli elementi di prova offerti sono sufficienti a dimostrare non solo l’insussistenza del foro del convenuto e del foro facoltativo limitatamente al luogo di esecuzione dell’obbligazione ma anche e soprattutto l’insussistenza del forum contractus, in relazione al luogo in cui l’obbligazione è sorta: la parte attrice, infatti, ha osservato la ricorrente, non ha mai prodotto alcuna copia del presunto contratto stipulato a San Cataldo; c) in realtà, ha osservato la ricorrente, il rapporto obbligatorio è sorto in forza dell’accettazione, da parte dell’attore, della proposta formulata dalla società convenuta, comprensiva della cd. scheda tecnica, la quale indica, quale luogo di esecuzione dell’obbligazione, la sede dell’azienda della Longo Euroservice, sita a (OMISSIS); del resto, la società convenuta ha ricevuto notizia dell’accettazione della proposta contrattuale da parte dell’attore presso la sua sede di (OMISSIS) e presso tale sede è avvenuta, in esecuzione del rapporto contrattuale, tanto la consegna dei mezzi, quanto il versamento del prezzo pattuito; d) manca, infine, la prova, ha concluso la ricorrente, che il contratto sia stato stipulato a San Cataldo in un’occasione conviviale presso l’abitazione dell’attore;
ritenuto, in linea di principio, che:
4. il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza – senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito – e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che lo stesso, nell’esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli art. 187 c.p.c., comma 3, e art. 177 c.p.c., comma 1, (Cass. n. 14223 del 2017; conf., Cass. n. 20608 del 2016; Cass. n. 1615 del 2017; Cass. SU n. 20449 del 2014).
Diritto
CONSIDERATO
quanto al caso specie, che:
5. l’ordinanza impugnata, come si evince dal riferimento ivi contenuto al fatto che – in mancanza di prova, da parte del convenuto, dell’insussistenza del foro facoltativo rappresentato dal luogo in cui è sorta l’obbligazione – l’eccezione di incompetenza “non potrà essere accolta”, ha implicitamente ma inequivocamente ammesso la necessità che l’eccezione stessa dovrà essere in futuro (sia pur con una prognosi non favorevole) nuovamente esaminata e decisa e non è, come tale, riconducibile al caso in cui il giudice, respingendola definitivamente, con una formale statuizione in dispositivo, abbia formalmente espresso sul punto una valutazione che reputa non più discutibile nel corso del giudizio;
6. il ricorso per regolamento di competenza è, pertanto, inammissibile;
7. le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del resistente;
8. occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la società ricorrente a rimborsare al resistente le spese di lite, che liquida in Euro. 3.200,00, di cui Euro. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019