Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30436 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8628/2011 proposto da:

M.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato RIENZI Carlo,

che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TARQUINIA SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MICHELE MERCATI 51,

presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO Antonio, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 1338/2011 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA del 25/11/10, depositata il 20/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso l’ordinanza Corte di Cassazione, sez. 6^, n. 1338 del 20.1.11:

“1. – M.V. ricorre, con atto spedito per la notifica il 30.3.11, per la revocazione dell’ordinanza di questa Suprema Corte indicata in epigrafe, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso, iscr. al n. 1881/10 r.g. di questa Corte, da lui proposto avverso la sentenza n. 3699/09 della Corte di appello di Roma nei confronti della Tarquinia srl, di declaratoria di improcedibilità del gravame. Resiste con controricorso l’intimata.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis cod. proc. civ., ed essendo esso oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis cod. proc. civ. – per essere ivi dichiarato inammissibile, per quanto appresso indicato.

3. – Va premesso che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore revocatorio si individua nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2008, n. 26022). In sostanza, la configurabilità dell’errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà obiettiva ed effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonchè posto a fondamento dell’argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità (Cass., ord. 15 luglio 2009, n. 16447). Ne resta esclusa quindi qualunque erroneità della valutazione di fatti storici o della loro rilevanza ai fini della decisione.

4. – Orbene, l’impugnata ordinanza dichiara l’inammissibilità del primo ricorso per due distinte e tra loro gradate ragioni: una prima, perchè l’errore denunciato doveva qualificarsi revocatorio e quindi inidoneo a fondare un ricorso ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ. (punto 3 del 1 dell’ordinanza, a pag. 4); una seconda, perchè, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, è mancata nel ricorso la specifica indicazione dell’attività compiuta dal ricorrente all’udienza del 24 giugno 2008 (punto 4 del medesimo 1, alla stessa pag. 4).

5. – L’odierno ricorrente censura per revocazione sia la prima che la seconda ratio decidendi; ma:

– la qualificazione di un errore come revocatorio anzichè di diritto è essa stessa – di norma e comunque nella fattispecie concreta, in rapporto alle doglianze effettivamente dispiegate – una valutazione di diritto e quindi inidonea a fondare una domanda di revocazione;

– l’inammissibilità della censura della prima ratio decidendi comporta l’irrilevanza della censura alla seconda, visto che la conseguita intangibilità di quella basterebbe di per se stessa a fondare la pronuncia impugnata e renderebbe inutile l’eventuale accoglimento della seconda censura (per un caso in parte analogo, di inammissibilità della revocazione di provvedimento di questa Corte per idoneità di altre rationes decidendi a fondarlo, v. Cass. 3 settembre 2005, n. 17745).

6. – In conclusione, si propone la declaratoria di inammissibilità della qui dispiegata revocazione¯”

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, il ricorrente ha presentato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, pur non essendo alcuno dei difensori comparsi in camera di consiglio per essere sentito.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, non giustificandosene il superamento alla stregua delle repliche contenute nella memoria del ricorrente.

In particolare, sono riproposte le ragioni già addotte a sostegno del ricorso per revocazione, prima fra tutte la tesi della sussistenza di un errore revocatorio nella qualificazione di revocatorio del vizio ravvisato da questa Corte nella qui gravata ordinanza: ma la qualificazione è, di per se stessa considerata e di norma (e comunque con riferimento alle concrete caratteristiche della fattispecie), con tutta evidenza una valutazione, quindi un giudizio e pertanto non – invece – una erronea percezione di un fatto, insuscettibile di estimazione o di diverso apprezzamento, nella sua ontologica esistenza. Di conseguenza, la qualificazione come revocatorio di un errore, operata dalla Corte di legittimità, non e essa stessa suscettibile di revocazione.

4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato inammissibile ed il soccombente ricorrente va condannato alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna M.V. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Tarquinia srl, in pers. del lcg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA