Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30436 del 28/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 28/10/2021), n.30436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22882/2015 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DE ROSA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO

PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2798/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/04/2015 R.G.N. 6251/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda di S.R., già dipendente dell’Atac iscritto al soppresso Fondo autoferrotranvieri, di riliquidazione della pensione sulla base di 35 anni di contributi comprensivo della maggiorazione di anzianità ai sensi della L. n. 11 del 1996, art. 4, con imputazione del beneficio della maggiorazione di cui all’art. 4 citato alla quota di pensione riferita all’anzianità contributiva maturata al 31/12/94 con il coefficiente di rendimento 2,50.

La Corte territoriale ha osservato che la pensione degli autoferrotranvieri era costituita dalla somma di una quota maturata fino al 31/12/1992 con aliquota fissa di rendimento pari a 2,50%, di altra quota dall’1/1/93 al 31/12/1994 con lo stesso coefficiente e infine della quota relativa al periodo successivo all’1/1/1995 soggetta all’aliquota di rendimento del 2% ed ha ritenuto corretto il criterio di calcolo affermato dall’Inps fondato sull’imputazione della maggiorazione contributiva di cui all’art. 4 citato alla quota di pensione riferita all’anzianità contributiva maturata nel periodo successivo con il coefficiente di rendimento del 2%.

2. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso S.R. con un unico articolato motivo. L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con l’unico motivo di ricorso lo S. deduce violazione e falsa applicazione del D.L. 25 novembre 1995, n. 501, art. 4, convertito in L. 5 gennaio 1996, n. 11, in relazione all’art. 12 disp. gen. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Rileva che si tratta di stabilire se chi ha avuto accesso alla pensione anticipata di vecchiaia abbia diritto alla commisurazione della pensione con l’accredito figurativo di cui ha beneficiato nella parte di contribuzione immediatamente precedente al 31/12/1994, oppure se il calcolo debba essere effettuato collocando l’accredito figurativo nella parte di contribuzione successiva a tale data come indicato dall’Inps e con il relativo coefficiente di rendimento del 2%.

4. Il motivo è infondato e va data continuità ai principi affermati da questa Corte con giurisprudenza costante (cfr. Cass. n. 20496 del 29 agosto 2017; Cass. n. 10946 del 26 maggio 2016ed altre) secondo cui in caso di pensionamento anticipato del personale dipendente da imprese pubbliche di trasporto previsto dal D.L. 25 novembre 1995, n. 501/1995, convertito nella L. 5 gennaio 1996, n. 11, la maggiorazione contributiva prevista dall’art. 4 L. cit. deve essere imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31/12/1994 e, pertanto, ad essa deve essere applicata l’aliquota annua di rendimento del 2% prevista dalle disposizioni in vigore a tale momento, e non invece l’aliquota del 2,5% applicabile sulla contribuzione maturata fino al 31/12/1994″ (cfr. Cass. n. 20496 del 29 agosto 2017; Cass. n. 10946 del 26 maggio 2016, alle cui motivazioni si rimanda anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.);

4. Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese di causa seguono la soccombenza. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di lite liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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