Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30436 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 23/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 23/11/2018), n.30436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27876-2014 proposto da:

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI n. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MORIN n.

27, presso lo studio dell’avvocato FABIO COLUCCIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LIVIA VERRILLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 297/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/05/2014, R.G.N.2908/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/09/2018 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Milano ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Monza che aveva dichiarato inefficace il licenziamento verbale intimato a G.S. dal dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale (OMISSIS) ed aveva condannato il Ministero al pagamento delle retribuzioni non percepite, del trattamento di fine rapporto maturato e del rateo di tredicesima mensilità, respingendo la domanda risarcitoria quanto al danno non patrimoniale.

2. La Corte territoriale ha premesso in punto di fatto che la G. era stata assunta con due distinti contratti a tempo determinato, entrambi con scadenza al 31 agosto 2010, dalla Direzione Didattica del (OMISSIS) e dall’Istituto Comprensivo Statale (OMISSIS) per svolgere presso gli stessi, rispettivamente, 13,50 e 11 ore settimanali di insegnamento della religione. In data 9 marzo 2010 il dirigente scolastico del primo istituto aveva disposto la risoluzione del contratto di lavoro, perchè la G. era stata dichiarata dalla Competente commissione medica inidonea all’insegnamento. In pari data e per le medesime ragioni l’Istituto Comprensivo (OMISSIS) aveva comunicato verbalmente alla docente la risoluzione del rapporto.

3. Il giudice d’appello ha ritenuto non fondata la tesi, sostenuta dal Ministero, dell’unicità del rapporto di lavoro ed ha evidenziato che l’appellata aveva sottoscritto due distinti contratti a tempo determinato ed aveva svolto l’attività lavorativa sottoposta al controllo, alla direzione ed al potere disciplinare dei due dirigenti i quali, in base all’autonomia organizzativa e didattica riconosciuta alle istituzioni scolastiche, avevano entrambi esercitato i poteri datoriali. La tesi dell’unitarietà del rapporto era smentita da tutta la documentazione in atti, da cui emergeva che l’Arcidiocesi di Milano aveva inviato la proposta di nomina ad entrambi i dirigenti degli istituti, i quali, oltre a predisporre distinti contratti, avevano emesso autonomi decreti per collocare d’ufficio in malattia la G., in ragione della sua inidoneità all’insegnamento.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MIUR sulla base di due motivi, ai quali G.S. ha opposto difese con tempestivo controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Ministero denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) con riferimento alla unitarietà del rapporto di lavoro intercorrente con il MIUR, alla luce del provvedimento dell’autorità ecclesiastica prot. n. 63/09 del 1.9.2009 e del D.M. n. 131 del 2007, art. 4, commi 1 e 2”. Sostiene il ricorrente che il rapporto di lavoro doveva essere considerato unitario, per i principi di trasparenza ed economicità che regolano l’attività della Pubblica Amministrazione e per quanto disposto dalla norma regolamentare, finalizzata a consentire al supplente il completamento dell’orario.

2. La seconda censura addebita alla sentenza impugnata la violazione della L. n. 604 del 1966, artt. 2 e 3 perchè, una volta ritenuto unitario il rapporto, non potevano nutrirsi dubbi sulla legittimità del licenziamento, intimato in considerazione della sopravvenuta inidoneità fisica della docente, accertata dalla competente commissione medica. Aggiunge il Ministero che la comunicazione del provvedimento adottato dalla direzione didattica di (OMISSIS) ha posto la dipendente in grado di conoscere i motivi del recesso del datore di lavoro dal contratto a tempo determinato, sicchè non vi era necessità alcuna di adottare un atto di contenuto analogo in relazione alle ore di insegnamento prestate presso l’istituto (OMISSIS).

3. Il primo motivo presenta profili di inammissibilità, perchè formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4.

Il ricorrente invoca a fondamento della censura documenti (nota dell’autorità ecclesiastica, contratti stipulati con gli istituti scolastici) il cui contenuto non risulta trascritto nel ricorso ed in relazione ai quali è omessa ogni indicazione in ordine al luogo ed al tempo della produzione nel giudizio di merito.

Occorre ribadire al riguardo che i requisiti imposti dall’art. 366 c.p.c. rispondono ad un’esigenza che non è di mero formalismo, perchè solo l’esposizione chiara e completa dei fatti di causa e la descrizione del contenuto dei documenti probatori e degli atti processuali rilevanti consentono al giudice di legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione impugnata, indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure.

Gli oneri sopra richiamati sono, altresì, funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini della decisione sicchè, se da un lato può essere sufficiente per escludere la sanzione della improcedibilità il deposito del fascicolo del giudizio di merito, ove si tratti di documenti prodotti dal ricorrente, oppure il richiamo al contenuto delle produzioni avversarie, dall’altro non si può mai prescindere dalla specificazione dell’esatta sede in cui il documento o l’atto sia rinvenibile (Cass. S.U. 7.11.2013 n. 25038).

3.1. Il motivo è inoltre infondato nella parte in cui, al di là dell’errata formulazione della rubrica, nella sostanza addebita alla sentenza impugnata la violazione del D.M. n. 131 del 2007, art. 4.

Occorre premettere che con la L. n. 124 del 1999, il legislatore ha delegato il Ministro della Pubblica Istruzione ad adottare, nel rispetto della procedura prevista dalla L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4, il regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee.

A detto adempimento il Ministero ha provveduto con il decreto che qui viene in rilievo che ha, quindi, natura regolamentare, perchè espressione di potestà normativa attribuita all’amministrazione, secondaria rispetto a quella legislativa, e perchè disciplina in astratto tipi di rapporti giuridici, con precetti aventi caratteri della generalità e dell’astrattezza (Cass. n. 5062/2007).

Ne discende che le disposizioni dettate dal decreto contengono norme subprimarie e, pertanto, possono essere direttamente interpretate da questa Corte e costituire il parametro del sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 3.

3.2. Ciòòpremesso rileva il Collegio che il richiamato D.M. n. 131 del 2007, art. 4 già nella rubrica (Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico), smentisce la tesi sostenuta dal Ministero dell’unicità del rapporto di lavoro.

La disciplina dettata in tema di completamento dell’orario di lavoro è, infatti, assolutamente chiara nel prevedere che, in caso di supplenze ad orario ridotto, il raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo “è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia” (comma 2, art. 4).

La norma va letta in combinato disposto con l’art. 1, comma 7 stesso decreto, secondo cui “il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato”.

Ciascuna supplenza, quindi, instaura un distinto rapporto a tempo determinato con l’amministrazione scolastica, tanto che, non a caso, è prevista la stipula di separati contratti e la sottoscrizione di ognuno di essi è riservata, nel rispetto dei principi in tema di autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche, al dirigente dell’istituto presso il quale l’insegnamento dovrà essere svolto.

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale, premessa l’autonomia di ciascun rapporto rispetto all’altro, ha escluso che l’atto adottato dal dirigente del (OMISSIS) potesse produrre anche l’effetto di risolvere il rapporto instaurato presso l’Istituto Comprensivo (OMISSIS) ed ha ritenuto, di conseguenza, che il rifiuto della prestazione da parte del dirigente di quest’ultimo integrasse un licenziamento intimato verbalmente, come tale inefficace.

4. Il secondo motivo, nella parte in cui insiste nel sostenere che l’accertata inidoneità all’insegnamento integrava giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non avendo il datore di lavoro l’obbligo di mantenere in servizio il docente per assegnarlo a mansioni diverse, è inammissibile perchè manca della necessaria specifica attinenza al decisum.

Come evidenziato nello storico di lite, infatti, la Corte milanese non ha ritenuto che nella fattispecie non potesse, in astratto, sussistere un motivo idoneo a giustificare il recesso, bensì ha fondato la decisione sulla mancanza della necessaria forma scritta, evidenziando che il licenziamento doveva essere intimato, nel rispetto delle formalità imposte dal legislatore, anche dal dirigente dell’Istituto (OMISSIS).

Per il resto le ragioni di infondatezza del primo motivo si riflettono anche sulle doglianze sviluppate nel secondo, che presuppongono, erroneamente, l’unicità del rapporto di lavoro.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per competenze professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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