Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30436 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 21/11/2019), n.30436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32611-2018 proposto da:

CED TRE PI S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Simon

Boccanegra 8, presso lo studio dell’Avvocato GIULIANI FABIO, che la

rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

STOLLAGLI CARNI S.R.L.;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI

ROMA del 12/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO

GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale, TASSONE KATE, la quale ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

Che:

1.1. il tribunale di Roma, con l’ordinanza in epigrafe, ha dichiarato a propria incompetenza, per essere territorialmente competente il tribunale di Rieti;

1.2. il tribunale, in particolare, dopo aver premesso: – che la s.r.l. CED TRE PI ha convenuto in giudizio la s.r.l. Stollagli Carni chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 11.244,85, oltre interessi, quale corrispettivo per l’attività di assistenza contabile e aziendale prestata in suo favore; – che la società convenuta ha eccepito l’incompetenza per territorio del tribunale di Roma, ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. e dell’art. 1182 c.c., per essere, in realtà, competente il tribunale di Rieti; ha ritenuto che l’eccezione d’incompetenza territoriale fosse fondata;

1.3. la documentazione prodotta, infatti, ha osservato il tribunale, innanzitutto, dimostra che la società convenuta ha la sede legale a (OMISSIS), per cui, non emergendo che la stessa società abbia una sede secondaria a Roma e/o un rappresentante autorizzato a rappresentarla in giudizio, deve ritenersi esclusa la competenza del tribunale di Roma ai sensi dell’art. 19 c.p.c.;

1.4. non risulta, inoltre, ha aggiunto il tribunale, che sia stato sottoscritto alcun contratto o lettera di incarico che preveda quale foro esclusivo il tribunale di Roma ovvero che consenta di individuare in Roma il luogo di conclusione del contratto;

1.5. deve escludersi, infine, ha concluso il tribunale, che a Roma sia collocato il luogo in cui dev’essere adempiuta l’obbligazione che, in caso di debito pecuniario illiquido, dev’essere individuato a norma dell’art. 1182 c.c., comma 4, e coincide, quindi, con la sede legale della parte debitrice, pacificamente non compresa nel circondario del tribunale di Roma;

2.1. la s.r.l. CED TRE PI, con ricorso notificato in data 8/11/2018, ha impugnato la predetta ordinanza con regolamento di competenza, articolando due motivi;

2.2. la ricorrente, in particolare, con il primo motivo, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 42 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 2, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha omesso di considerare che la società convenuta, nella comparsa di risposta, aveva sollevato l’eccezione d’incompetenza territoriale senza fare alcun riferimento al criterio concorrente, previsto dall’art. 20 c.p.c., costituito dal luogo in cui è sorta l’obbligazione;

2.3. la ricorrente, inoltre, con il secondo motivo, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 42 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 2, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale, dopo essersi ampiamente soffermato sui criteri di collegamento relativi al forum destinatae solutionis ed al foro generale delle persone giuridiche, si è limitata, per ciò che riguarda il criterio del forum contractus, ad affermare che non era risultato sottoscritto alcun contratto o lettera di incarico che preveda come foro esclusivo il tribunale di Roma ovvero che consenta di individuare in Roma il luogo di conclusione del contratto, senza, tuttavia, considerare che i contratti, che come quello del caso di specie hanno ad oggetto prestazioni di servizi di elaborazione dati, non sono sottoposti ad alcuna forma particolare, per cui, diversamente da quanto ritenuto dall’ordinanza impugnata, la mancata sottoscrizione di un contratto o lettera di incarico non costituisce affatto un elemento idoneo ad escludere la competenza del tribunale di Roma; d’altra parte, ha aggiunto la ricorrente, spetta al convenuto l’onere di fornire la prova degli elementi costitutivi dell’eccezione d’incompetenza per cui, ove abbia contestato che un contratto sia stato stipulato in un luogo rientrante nella competenza territoriale del giudice adito, deve provare le circostanze di fatto che ne determinino l’incompetenza territoriale: nel caso di specie, non essendo stato contestato che la società attrice ha sempre avuto la sua sede legale a Roma, la convenuta avrebbe dovuto provare che il contratto è stato stipulato in un luogo diverso dalla sede della società attrice; la competenza, del resto, ha concluso la ricorrente, dev’essere risolta alla luce della prospettazione dell’attore con la conseguenza che sulla determinazione del forum contractus ai sensi dell’art. 20 c.p.c., non può rilevare l’eccezione del convenuto che neghi l’esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo;

ritenuto, in linea di principio, che:

3.1. nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto che intende eccepire l’incompetenza per territorio, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 28 c.p.c., ha l’onere, secondo quanto è dato desumere dall’art. 38 c.p.c., comma 1, non solo di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., ma anche di indicare il giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi (cfr. Cass. n. 21769 del 2016);

3.2. la mancata contestazione (alla quale è da equiparare la contestazione formulata senza una motivazione articolata ed esaustiva: Cass. n. 5725 del 2013) della sussistenza di uno dei due criteri di collegamento indicati dall’art. 20 c.p.c. (come, in particolare, quello del luogo in cui è sorta l’obbligazione) comporta, pertanto, l’incompletezza e, quindi, l’inefficacia dell’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata, con il conseguente radicamento della competenza del giudice inizialmente adito (cfr. Cass. n. 20597 del 2018; Cass. n. 26094 del 2014; Cass. n. 5725 del 2013; Cass. n. 3989 del 2011).

Diritto

CONSIDERATO

quanto al caso di specie, che

4.1. la società convenuta, come si evince dalla comparsa di risposta (p. 2-4) depositata nel giudizio innanzi al tribunale di Roma (a nulla, evidentemente, rilevando le precisazione sul punto fornite nelle memorie depositate a norma dell’art. 183 c.p.c., comma 6, e, tanto meno, negli atti difensivi conclusionali), non ha sollevato alcuna specifica contestazione in ordine alla competenza dello stesso sotto il profilo del luogo in cui è sorta l’obbligazione dedotta in giudizio;

4.2. l’eccezione è, pertanto, incompleta e dev’essere considerata, quindi, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del tribunale di Roma e l’illegittimità della declinatoria di competenza che quest’ultimo ha pronunciato.

P.Q.M.

la Corte così provvede: accoglie il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Roma innanzi al quale dispone la riassunzione del giudizio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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