Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30435 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30135/2010 proposto da:

S.A. (OMISSIS), I.M.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato ESPOSITO

Vincenzina giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59,

presso lo studio dell’avvocato DI AMATO ASTOLFO, rappresentato e

difeso dall’avvocato STANGA Domenico giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2686/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

4/06/2010, depositata il 06/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2686/10, pubbl. il 6.7.10: “1. – I.M.S. ed S. A. ricorrono per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di S. Maria Capua Vetere – s.d. di Caserta, è stata rigettata la loro opposizione avverso il precetto loro intimato da V.B. per Euro 249.581,51, fondato su atto notarile di surroga per pagamento.

Resiste con controricorso il V..

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis cod. proc. civ., ed essendo esso oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis cod. proc. civ. – per essere ivi dichiarato inammissibile, per quanto appresso indicato.

3. – Le ricorrenti sviluppano due motivi: un primo, di violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per falsa applicazione delle norme di diritto dei contratti, con il quale contestano la qualificazione di titolo esecutivo data – in opposto avviso rispetto al tribunale – dalla corte di appello alla scrittura posta a base dell’opposto precetto; un secondo, di mancata decisione e motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., con cui si dolgono dell’omesso esame di due questioni ulteriori, cioè l’azionamento del credito di garanzia per intero nei confronti dei confideiussori in violazione dell’art. 1954 cod. civ., nonchè l’entità degli interessi maturati a causa dell’intervenuto pagamento da parte del V. stesso al creditore originario e del loro carattere usurario.

4. – Il contro ricorrente sostiene l’inammissibilità del primo motivo per la sua generica formulazione e comunque la sua infondatezza, essendo nella scrittura posta a base del precetto contenuti tutti gli elementi di identificazione del credito azionato come certo, liquido ed esigibile; quanto al secondo motivo, egli ne adduce l’inammissibilità, per confusione tra omessa pronuncia e violazione di norme di diritto, nonchè l’infondatezza in ordine alla richiesta dell’intero a ciascun confideiussore.

5. – In via preliminare, va ricordato che l’impugnante, venendo a contestare la lettura data dal giudice di merito di documenti od atti difensivi od elementi istruttori, ha l’onere, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di riportare con esattezza il contenuto sensibile degli atti o documenti od elementi suddetti, indicandone con precisione anche la sede processuale, così rendendo immediatamente ostensibile a questa Corte l’oggetto della doglianza e di consentirne lo stesso esame (in generale, cfr.: Cass. 5 maggio 2010, n. 10853; Cass. 11 febbraio 2009, n. 3340; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4490). Il ricorso per cassazione deve infatti contenere infatti in sè, senza la necessità della disamina di atti ad esso esterni se non nel momento successivo del riscontro di quanto in esso affermato, tutti gli elementi necessari per la decisione ed in particolare la riproduzione integrale quanto meno delle conclusioni e dei passaggi degli atti del processo da cui desumere la fondatezza delle tesi propugnate (tra le molte: Cass. 30 aprile 2010, n. 10605; Cass. ord. 23 marzo 2010 n. 6937). Un tale principio va applicato a maggior ragione dopo la riforma di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, come reso manifesto dalla consolidata giurisprudenza formatasi anche successivamente, che ha anzi riconosciuto in quella una sorta di codificazione o positivo riconoscimento del principio stesso; e la violazione di tale principio priva di rilevanza, per l’impossibilità di pervenire al loro esame nel merito, le valutazioni ulteriori sulla fondatezza o meno delle altre doglianze (tra le molte, v. Cass., sez. 4^, ord. 17 agosto 2011, n. 17322).

6. – In violazione del principio di autosufficienza del ricorso, peraltro, le ricorrenti non riproducono, trascrivendoli integralmente (oltre ad indicarne la precisa sede processuale), gli atti indispensabili per la decisione e, segnatamente: quanto al primo motivo, il tenore testuale del documento su cui si fonda il precetto opposto, sebbene la sua lettura ed interpretazione siano state diametralmente opposte tra il primo ed il secondo grado di merito;

quanto al secondo motivo, il tenore testuale degli atti del giudizio di primo grado in cui le doglianze che si assumono tralasciate sono state dispiegate.

7. – Tale carenza, non superabile con l’esame diretto degli atti e tanto meno con i riassunti o i meri stralci contenuti nel ricorso o nella gravata sentenza, impedisce a questa Corte la disamina dei due motivi di impugnazione: e, pertanto, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè memorie, nè alcuna delle parti ha chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra trascritta relazione, il cui contenuto fa quindi proprio, del resto nessuna obiezione avendo alla stessa mosso le parti.

4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato inammissibile e le soccombenti ricorrenti, in solido per l’evidente comunanza della posizione processuale, vanno condannate alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna I.M. S. ed S.A., tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di V.B., liquidate in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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