Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30435 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 21/11/2019), n.30435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28024-2018 proposto da:

Q.E., rappresentato e difeso dall’Avvocato FERRIOLO

GIOVANBATTISTA e dall’Avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, presso il

cui studio in Roma, via Golametto 4, elettivamente domicilia, per

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza della CORTE

D’APPELLO DI ROMA, depositata il 31/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale, SGROI CARMELO, il quale ha concluso

per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che la corte di appello di Roma, con decreto depositato il 31/7/2018 (emesso all’esito di opposizione avanzata ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter), aveva dichiarato la sua incompetenza a provvedere su un ricorso proposto per l’ottenimento dell’equa riparazione relativo ad un giudizio presupposto – anch’esso diretto a conseguire l’equo indennizzo per l’eccessiva durata di altro procedimento introdotto – come ha evidenziato dal p.g. – nel 2009 dinanzi alla stessa Corte di appello di Roma ed, a seguito di dichiarazione di incompetenza della stessa, svoltosi dinanzi alla Corte di appello di Perugia e dalla medesima definito con decreto del maggio 2016;

considerato che, avverso il suddetto provvedimento di incompetenza adottato dalla Corte capitolina, Q.E. ha proposto, con ricorso ritualmente notificato il 27/9/2018, regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c. riferito ad un unico motivo, con il quale hanno dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, con riferimento agli artt. 38 e 50 c.p.c., sul presupposto che, nel caso di specie, poichè il giudizio presupposto era stato incardinato dinanzi alla corte di appello di Roma, quest’ultima non avrebbe potuto dichiarare la sua incompetenza;

ritenuto che il formulato ricorso risulta basato su argomenti giuridici riferiti al pregresso testo della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, sulla scorta del quale, in effetti, la competenza avrebbe dovuto radicarsi presso la corte di appello in cui aveva avuto inizio il cd. processo presupposto, con riguardo al previsto criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 c.p.p., laddove, nella fattispecie, trova applicazione “ratione temporis” (poichè il ricorso per equa riparazione è stato depositato il 6/12/2017) il nuovo disposto dello stesso art. 3, comma 1, come modificato dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, lett. g), in vigore dal 1/1/2016.

Diritto

CONSIDERATO

che quest’ultima disposizione normativa (come, per l’appunto, novellata) pone riferimento – ai fini della determinazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione – al distretto della corte di appello in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del giudizio presupposto, in tal senso dovendosi intendere – sul piano giuridico rilevante ai fini in questione – che il nuovo criterio di radicamento della competenza del giudice deve coincidere con quello della sede del distretto della corte di appello dinanzi al quale si è celebrata la trattazione del processo presupposto ed è stata emanata la conseguente decisione, se del caso anche a seguito di riassunzione per intervenuta dichiarazione di incompetenza del giudice originariamente adito);

considerato, dunque, che per la controversia in questione, essendosi pacificamente svolto – nei precisati termini – il giudizio presupposto dinanzi alla corte di appello di Perugia, che lo ha definito nel merito con l’adozione di relativo decreto, la competenza territoriale inderogabile a conoscere del procedimento di cui trattasi appartiene alla stessa, come correttamente ritenuto dalla corte laziale nell’impugnato decreto (Cass. n. 9721 del 2019: ai fini dell’individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, L. n. 89 del 2001, ex art. 3, come modificato dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, deve aversi riguardo al distretto della corte d’appello in cui ha sede il giudice avanti al quale si è svolto il giudizio presupposto e che lo ha definito nel merito, anche, eventualmente, a seguito di riassunzione per intervenuta dichiarazione di incompetenza del giudice originariamente adito, e non, come in precedenza, il giudice dinanzi al quale il giudizio è stato introdotto);

ritenuto, quindi, che, per effetto di detta statuizione, il ricorso per regolamento di competenza deve essere respinto, senza alcuna pronuncia sulle spese non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva ma con l’assegnazione del termine di cui all’art. 50 c.p.c. per la conseguente riassunzione dinanzi al suddetto giudice dichiarato competente.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; conferma la competenza della corte di appello di Perugia, dinanzi alla quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio, fissando il termine di legge per la relativa riassunzione; spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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