Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30435 del 19/12/2017
Civile Ord. Sez. L Num. 30435 Anno 2017
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: RIVERSO ROBERTO
ORDINANZA
sul ricorso 12868-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA
CAPANNOLO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
2017
contro
3597
PILISI DOMENICO PIETRO, elettivamente domiciliato in
ROMA,
PIAZZALE
CLODIO
14,
presso
lo
studio
dell’avvocato MASSIMO DI CELMO, che lo rappresenta e
Data pubblicazione: 19/12/2017
difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 772/2011 della CORTE D’APPELLO
DI CAGLIARI SEZ.
DIST. DI SASSARI, depositata il
19/12/2011 R.G.N. 11 6/2011.
. R.G. 12868/2012
RITENUTO
che la Corte d’Appello di Cagliari ha rigettato il gravame dell’Inps avverso la sentenza
che aveva dichiarato Pilisi Domenico Pietro invalido in misura superiore ai 2/3
che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo
lamentando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 della legge n. 222 del 12
giugno 1984, nonché il vizio di motivazione in relazione all’articolo 360 n. 3 e 5 c.p.c.
atteso che la sentenza impugnata si era limitata a considerare, in conformità alla CTU
medico legale, soltanto l’attività di muratore svolta dal Pilisi, senza minimamente
esaminare la possibilità per l’assicurato di svolgere attività diverse non usuranti ma
pur sempre confacenti alle sue attitudini;
che si è costituito l’intimato con controricorso;
CONSIDERATO
che il ricorso è inammissibile atteso che esso mira a proporre una questione di fatto
nuova preclusa nel giudizio di cassazione, posto che come risulta dalla sentenza
impugnata – che non tratta in alcun modo della stessa questione – con i motivi di
impugnazione l’INPS si era limitato a contestare solamente
che il ctu non aveva
precisato le specifiche mansioni che quale muratore era chiamato a svolgere Pilisi e
soprattutto aveva ricavato la percentuale di invalidità in riferimento alle tabelle
previste per l’invalidità civile, senza nulla opporre in merito alla diversa questione
della possibilità per l’assicurato di svolgere altre attività diverse non usuranti ma pur
sempre confacenti alle sue attitudini;
che anche dalla censura esposta in ricorso risulta che la critica sollevata in appello
avverso la ctu fosse del tutto generica e comunque inidonea allo scopo, essendosi
l’INPS limitato ad affermare in appello che “poco è stato descritto nell’ elaborato
riguardo l’attività lavorativa prestato dalla ricorrente e quella a lui confacente”;
con
una doglianza che si pone pure in contraddizione con la odierna censura nella quale si
sostiene invece che il ctu non si sarebbe “minimamente” curato di esaminare la
possibilità per l’assicurato di svolgere altre attività confacenti alle sue attitudini;
condannando l’Inps al pagamento dell’assegno di invalidità ex legge 222 del 1984;
R.G. 12868/2012
che il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e l’Inps va condannato al pagamento
a spese processuali secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara l’Inammissibilità del ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle
spese processuali liquidate in complessivi C 2200 di cui C 2000 per onorari, oltre al
Roma, così deciso nella adunanza camerale del 21.9.2017
15% di spese generali ed oneri accessori.