Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30434 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30010/2010 proposto da:

P.E. (OMISSIS) in proprio e quale

procuratrice generale della figlia R.G.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320/D/4, presso

lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato IANNARELLI Pasquale, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA (OMISSIS) in persona del Direttore Centrale della

Direzione Centrale Legale e Contenzioso, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 27, presso lo studio dell’avvocato CAROLEO

Emma, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per atto

notaio Leonardo Milone di Roma, in data 30.12.2010, n. rep. 63629,

che viene allegata in atti;

– controricorrente –

e contro

C.G., T.A., C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 950/2 010 della CORTE D’APPELLO di BARI del

22.9.2010, depositata il 05/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO,

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 950/10, pubbl. il 5.10.10:

“1. – P.E., in proprio e quale procuratrice generale della figlia R.G.A., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la loro condanna al risarcimento dei danni patiti da T.A., C.M. e C.G. per la morte del loro congiunto C.G. in un sinistro stradale cagionato dal dante causa delle ricorrenti, R.A., con esclusione della corresponsabilità dell’ANAS. Questa resiste con controricorso, mentre le altre parti non svolgono attività difensiva in questa sede.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis cod. proc. civ. – per essere ivi rigettato per manifesta infondatezza, per quanto appresso indicato.

3. – La ricorrente sviluppa due motivi: un primo, di violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 1223 e 2697 cod. civ. e art. 14 C.d.S., in tema di principi sul nesso di causalità tra la cosa in custodia e danno ed in tema di onere della relativa prova; un secondo, di vizio di motivazione sulla valutazione delle prove espletate, sia di quelle orali e documentali che delle conclusioni del c.t.u..

4. – La contro ricorrente esclude qualunque sua corresponsabilità nell’evento e nega il dedotto vizio di motivazione, rimarcando l’ampiezza delle motivazioni in forza delle quali la Corte territoriale si è discostata dalle conclusioni del consulente di ufficio.

5. – Quanto al primo motivo, l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte è univoca nel ribadire che la norma dell’art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia (anche nei termini affermati da questa Corte, quale avente natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento e tale da prescindere dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussistere in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito: per tutte, v. Cass. 22 marzo 2011, n. 6550, Cass. 7 aprile 2010, n. 8229, Cass. 5 dicembre 2008, n. 28811), non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass., 6^ sez., ord. 11 marzo 2011, n. 5910); pertanto, una volta motivato dal giudice del merito che solo la violazione concomitante di numerose regole da parte del R. ha provocato il grave incidente stradale, di cui il guard-rail costituì l’occasione e non la causa, è invece positivamente escluso proprio il nesso causale, invocato dagli aventi causa del danneggiante al fine di prospettare una corresponsabilità della ANAS spa, indispensabile perchè si possa ascrivere a questa – quale proprietaria della strada con quelle determinate caratteristiche – una responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ..

6. – Quanto al secondo motivo, poi, la Corte territoriale non si è affatto limitata a discostarsi dalle conclusioni e dalle valutazioni del consulente tecnico di ufficio, ma ha ampiamente motivato sulle ragioni della mancata loro – oltretutto parziale – condivisione;

inoltre, con il ricorso per cassazione non è consentita una rilettura critica del materiale istruttorio già raccolto, al fine di giungere a conclusioni diverse da quelle cui perviene il giudice del merito con ragionamento scevro da vizi metodologici, soprattutto allorquando – come nel caso in esame – sono stati puntualmente esposti i motivi per i quali si perviene alla ricostruzione del fatto ed alla sua esclusiva ascrivibilità, nonostante lo stato dei luoghi, alla condotta del danneggiarne R. (tra le molte, v., Cass. 7 giugno 2011, n. 12272).

7. – Così negata la fondatezza di entrambi i motivi, si propone il rigetto del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; la ricorrente ha poi presentato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, ma nessuno dei difensori delle parti è comparso in camera di consiglio per essere sentito.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, non potendo giustificarsi il suo superamento alla stregua delle repliche contenute nella memoria depositata dalla ricorrente.

In particolare, il punto decisivo della controversia resta l’esclusione, chiara e netta, da parte della corte territoriale del nesso causale tra la cosa e l’evento, mercè l’identificazione di una serie di omissioni del solo R.: esclusione che gli argomenti svolti nella memoria non possono scalzare, attesa l’assenza di vizi motivazionali palesi o di evidenti incongruità logiche nella gravata sentenza, con conseguente intangibilità in questa sede di una consimile valutazione di fatto ivi operata, raggiunta all’esito di una complessiva considerazione di tutte le circostanze. La questione del diverso peso da attribuirsi, ad avviso della ricorrente, all’uno piuttosto che all’altro degli elementi probatori impinge poi in una tipica valutazione di fatto, vietata a questa Corte di legittimità.

4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va rigettato e la soccombente ricorrente, in proprio e nella richiamata qualità, va condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della sola controricorrente ANAS, non avendo gli altri intimati qui svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna P.E., in proprio e quale procuratrice generale della figlia R.G. A., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’ANAS spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA