Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30433 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29418/2010 proposto da:

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato

FIORELLI Stefano, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GUCCIONE FRANCESCA giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FINVEST SRL, in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PANTELLERIA 14 (rec. Ing.

S.V.) presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CANCARO,

giusta madandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato

FIORELLI STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GUCCIONE FRANCESCA giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

FINVEST SRL, in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PANTELLERIA 14 (rec. Ing.

S.V.) presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CANCARO,

giusta madandato in calce al ricorso successivo;

– ricorrente successivo –

avverso la sentenza n. 1532/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

2/10/9, depositata il 27/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Guccione Francesca che si riporta agli scritti;

udito il P.G. Dott. Carlo Destro;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1532/09, pubblicata il 27.10.09:

“1. – Con un primo ricorso, notificato il 10.12.10, C. L. chiede la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, lamentando, con unitario motivo, la nullità di quella per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4: e sostanzialmente dolendosi della mancata pronuncia sulle eccezioni e poi sulle domande di risoluzione del contratto di locazione di immobile, già intercorso con la Finvest srl, per inadempimento della locatrice e su quelle consequenziali.

Resiste con controricorso la Finvest srl.

2. – Con un secondo ricorso, notificato lunedì 13 dicembre 2010, quest’ultima – deducendo la pendenza in Cassazione del ricorso n. 19288/07 r.g. avverso precedente sentenza tra le stesse parti (la n. 309/07 della Corte di appello di Palermo) – invoca la cassazione della medesima sentenza per cinque motivi, lamentando, in ordine al capo di quella che ricostruisce l’entità del canone di locazione in Euro 800,00 mensili comprensivi di IVA: 1) vizio di motivazione per travisamento delle risultanze istruttorie; 2) nullità della sentenza, ritenendo avere quella sostituito la motivazione della sentenza di primo grado in violazione dei limiti del devoluto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per l’esclusione della debenza dell’IVA nel silenzio del contratto; 4) omessa pronuncia e vizio di motivazione sulla mancata condanna al pagamento integrale dei debiti, per inidoneità degli adempimenti parziali, offerti oltretutto mediante assegni scaduti e legittimamente rifiutati; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disposta compensazione integrale delle spese, dinanzi alla soccombenza totale della sua controparte. Il C. resiste con controricorso.

3. – I due ricorsi, che vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto rivolti contro la medesima sentenza, può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis cod. proc, civ., soggetto oltretutto alla disciplina dell’art. 360 bis cod. proc. civ. – per essere ivi rigettati per manifesta infondatezza, per quanto appresso indicato.

4. – Il ricorso del C. è infondato:

– la gravata sentenza (pie di pag. 11 e pag. 12) motiva, sia pur sobriamente, nel senso di escludere la rilevanza dei dedotti inadempimenti una volta che il conduttore, accettando la cosa nello stato in cui si trovava al momento della consegna, ha così e per implicito rinunziato a far valere ogni tipo di diritto da quelli derivanti: tra cui, evidentemente, anche quello di invocare l’inadempimento per le condizioni di fatto del bene ed ogni altra condotta ad esse relativa della locatrice, successiva alla consegna;

– quanto al rifiuto di consentire le opere necessarie alla eliminazione dei vizi, in tale peculiare connotazione la circostanza di fatto non risulta ritualmente introdotta nel thema decidendum entro la maturazione delle preclusioni assertive di primo grado, non adducendo – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso – il ricorrente in quale atto del giudizio di primo grado la generica adduzione dell’eccezione ex art. 1460 cod. civ., abbia riguardato in modo specifico tale aspetto (mancata autorizzazione);

– del resto, anche stavolta in violazione del principio di autosufficienza, non viene riportata per intero la risposta della confitente legale rappresentante della Finvest in ordine alle opere riguardo alle quali sarebbe stata negata l’autorizzazione, con conseguente impossibilità di verificare se tale ammissione si riferisse appunto ad opere indispensabili per la stessa agibilità del bene locato;

– ed il principio di autosufficienza del ricorso non è derogato neppure in caso di dedotto vizio ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, perchè il potere di esaminare direttamente gli atti in ipotesi di error in procedendo presuppone pur sempre un ricorso ammissibile secondo i canoni generali elaborati al riguardo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.

5. – Il ricorso della Finvest è del pari infondato:

5.1. in violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente – a pag. 4 del ricorso – richiama le denunce avanzate con un precedente ricorso a questa Corte avverso altra pronuncia di merito intercorsa tra le stesse parti e con un ricorso per revocazione;

5.2. dalla lettura degli stessi stralci del ricorso e comunque della motivazione della sentenza gravata risulta chiaramente che la Corte palermitana ha tenuto presente, per concludere che la pattuizione contrattuale si riferisse ad un importo onnicomprensivo e quindi relativo anche all’IVA – che l’assegno era stato consegnato e solo successivamente restituito: nel ricorso stesso si evince che, sia pure con l’esplicitazione di perplessità sulla satisfattività della somma consegnata ….) e senza il rilascio della ricevuta, l’assegno fu trattenuto – almeno nell’immediatezza – contestualmente alla consegna delle chiavi al locatario; pertanto, non è stato omesso di considerare alcun elemento, ma solo vi è stata una valutazione dall’esito non corrispondente a quello voluto dalla parte; infine, la disamina della fattura quietanzata (descritta al terzo paragrafo di pag. 5 del ricorso Finvest) è preclusa, non essendo sufficiente il richiamo alla sede processuale in cui essa sarebbe reperibile, essendo invece necessaria – in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso – la sua trascrizione integrale (o quanto meno relativa ai punti ritenuti decisivi);

5.3. il secondo motivo di gravame è inammissibile, perchè prospetta come nullità della sentenza la decisione sull’ambito della clausola contrattuale e poi perchè, pur lamentando la violazione del devolutimi, omette di riprodurre integralmente nel ricorso per cassazione i passaggi degli atti del giudizio di merito dalla cui comparata disamina – senza possibilità di integrarlo con la loro lettura diretta ed essendo ammesso il controllo degli atti solo dinanzi ad un ricorso ammissibile – evincere la lamentata non corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

5.4. il terzo motivo di gravame è inammissibile e comunque infondato: inammissibile, perchè confonde i profili di vizio di motivazione e violazione di legge; infondato, perchè la gravata sentenza non nega affatto l’autonoma spettanza dell’IVA, ma piuttosto interpreta le clausole contrattuali nel senso che quelle comprendessero, nell’enunciare l’importo complessivo del canone, anche quest’ultima;

5.5. il quarto motivo di gravame è inammissibile: anche in questo caso in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, esso omette di riprodurre testualmente – e di indicare le rispettive sedi processuali – i passaggi degli atti del giudizio di merito in cui le domande e le difese poi indicate nel motivo sono state dispiegate, come pure le statuizioni delle sentenze di primo grado confermate in appello: in tal modo, si priva questa Corte della possibilità di un esame diretto degli atti, consentito certo in caso di error in procedendo, ma pur sempre dinanzi ad un ricorso ammissibile;

5.6. il quinto motivo di gravame è infondato: il tenore della pronuncia della gravata sentenza è chiaramente di soccombenza reciproca, la quale è di per sè sola idonea a giustificare la disposta compensazione, oltretutto limitata al giudizio di appello.

6. – Pertanto, si propone il rigetto dei ricorsi, all’esito della loro riunione”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, entrambe le parti hanno presentato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, ed il difensore del ricorrente C. è comparso in camera di consiglio per essere sentito.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, non potendo giustificarsi il suo superamento alla stregua delle repliche di cui alle memorie depositate dalle parti.

In particolare, una volta disposta la riunione dei ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza, ritiene preliminarmente il Collegio che, vuoi in dipendenza del tenore della decisione prospettata, vuoi in mancanza di decisivi elementi – utilmente acquisibili solo con i ricorsi o i controricorsi – sulla causa oggetto del ricorso 19288/07 r.g., non sussistono i presupposti per un rinvio della trattazione del presente per consentirne la trattazione in uno all’altro. E tanto meno può disporsi la sospensione invocata dalla Finvest srl, visto che tali carenze impediscono perfino di verificare la sussistenza dei rigorosissimi presupposti previsti dall’art. 295 cod. proc. civ., per la sospensione necessaria.

4. Non rileva che il vizio dipendente dal mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso del C. possa essere stato oggetto di richiesta di rigetto, visto che:

– la giurisprudenza di legittimità riconosce la necessità di una tale ultima pronuncia quando siano inammissibili singoli motivi (ad es., Cass. 22 maggio 2006, n. 11938), ovvero quando coesistano profili di inammissibilità e profili di infondatezza, come appunto si verifica nel caso di specie e secondo quanto si evince dal confronto del primo con i successivi alinea del paragrafo 4 della relazione;

– i vizi comunque sussistono, per il carattere limitato e frammentario dei richiami o degli stralci degli atti, operati comunque in modo tale da non consentire un’adeguata ricostruzione delle questioni coinvolte o del tenore degli atti indispensabili per la soluzione di queste (ad esempio e tra gli altri, quanto alla risposta della confitente, si fa riferimento ad un capo articolato altrove e si isola dal contesto un richiamo al contenuto di un altro atto non immediatamente percepibile), non conseguibile neppure con l’esame della sentenza gravata, stando alla rigorosa applicazione del principio di autosufficienza.

Ancora, permane la validità del rilievo, di cui alla trascritta relazione, dell’esistenza comunque di una sia pur sobria motivazione sull’irrilevanza dei dedotti inadempimenti: rilievo che comporta un ulteriore e separato profilo per giungere a disattendere il motivo.

Le conclusioni circa il ricorso principale del C. vanno quindi definitivamente fatte proprie da questo Collegio.

5. Quanto al ricorso della Finvest srl, ribadito il rigetto dell’istanza di riunione e di sospensione e in disparte che tale ricorrente continui a richiamare motivi di altro ricorso (ad es. v.

pag. 5 della memoria ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.), va ribadito che le rilevate carenze di trascrizione di atti decisivi (quand’anche si volesse espungere ogni riferimento anche alla fattura quietanzata, che per la verità non è decisivo nè nell’impostazione della gravata sentenza, nè negli argomenti svolti nella sopra trascritta relazione) impediscono di ritenere insufficiente od inadeguata la valutazione e quindi la motivazione in fatto operata dalla corte territoriale, sia pure talvolta con richiamo ad altra decisione (ma non essendo impugnata la qui gravata sentenza sotto lo specifico profilo dell’impiego di una tale tecnica motivazionale e rimanendo allora onere del ricorrente quello di fornire gli elementi presupposti o richiamati); ed inoltre nella memoria la ricorrente Finvest srl non si fa carico di tutte le rationes decidendi via via prospettate quanto a ciascuno dei motivi del suo ricorso nella trascritta relazione.

6. Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., i ricorsi, una volta riuniti perchè dispiegati contro la medesima sentenza, vanno respinti e la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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