Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30433 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 23/11/2018, (ud. 18/09/2018, dep. 23/11/2018), n.30433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23166/2016 proposto da:

DUFERDOFIN NUCOR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PLATONE, 21,

presso lo studio dell’avvocato MARCELLA LOMBARDO, rappresentata e

difesa dagli avvocati BIAGIO CARTILLONE, ETTORE CHITI, giusta della

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

PEPOLI 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO COLUZZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato OTTAVIO OCCHIPINTI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 282/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/08/2016 r.g.n. 213/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/09/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per: rinvio per accertamento

dell’esito sentenza Tribunale Barcellona Pozzo del Del Gotto del

28/7/2015, in subordine accoglimento;

udito l’Avvocato MARCELLA LOMBARDO per delega verbale Avvocato Biagio

Cartillone;

udito l’Avvocato ALESSANDRO COLUZZI per delega Avvocato OTTAVIO

OCCHIPINTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza nr. 282 del 2016, respingeva il reclamo, ai sensi dell’art. 1 c.p.c. e segg., di Duferdofin Nucor srl avverso la sentenza del locale Tribunale (nr. 411 del 2016) che, a sua volta, rigettava l’opposizione della società proposta contro l’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso depositato dalla Duferdofin Nucor srl.

2. Per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale dichiarava inammissibile l’azione di accertamento della legittimità del licenziamento proposta dalla parte datoriale nelle forme di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e segg. (cd. rito Fornero).

2.1. A sostegno del decisum, i giudici di merito richiamavano argomenti di carattere letterale ed in particolare che, in base all’art. 1, comma 48, cit., si propongono “le domande aventi ad oggetto l’impugnativa di licenziamento”: tali sono le sole azioni promosse dal lavoratore che affermi di essere stato illegittimamente licenziato.

2.2. La Corte di appello osservava, poi, come la prescelta interpretazione della normativa fosse confermata anche da dati di ordine sistematico; a tale riguardo, considerava che, qualora ammessa l’azione di accertamento datoriale, al lavoratore sarebbe stata preclusa, nell’intrapreso giudizio sommario, la domanda riconvenzionale per l’applicazione delle tutele ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, con ricadute sul piano processuale, contrarie alle finalità della nuova normativa, dovendo il lavoratore proporre un autonomo giudizio, come, del resto, avvenuto nel caso di specie.

3. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione la Duferdofin Nucor srl affidato ad un unico ed articolato motivo.

4. Ha resistito con controricorso il lavoratore.

5. Il ricorso, inizialmente fissato per la decisione in adunanza camerale, è stato rinviato per essere trattato in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo la società ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione o falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47 e dell’art. 100 c.p.c., per aver la Corte di merito escluso la “fruibilità” del cd. rito Fornero da parte del datore di lavoro.

1.1. Secondo la società, l’interpretazione della Corte territoriale non sarebbe sorretta dagli argomenti testuali e sistematici riportati in sentenza ed inoltre condurrebbe ad un’inammissibile disparità di trattamento.

2. E’ opportuno premettere le circostanze di fatto, pacifiche in causa:

in data 21.7.2014, la società ricorrente intimava a M.S. licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica;

– in data 25.7.2014, Duferdofin Nucor srl proponeva, dinanzi al Tribunale di Brescia, azione di accertamento della legittimità del licenziamento; il procedimento è oggetto dell’odierno giudizio;

– in data 8.8.2014, il lavoratore presentava ricorso dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto; il giudizio risulta, all’attualità, in fase di merito, per come concordemente dichiarato dai difensori in sede di discussione orale.

3. La questione sottoposta all’attenzione della Corte attiene, dunque, all’ammissibilità o meno, nelle forme di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e segg., dell’azione datoriale di accertamento della legittimità del licenziamento.

4. La tesi patrocinata dai giudici di merito muove da un argomento di carattere testuale: della L. n. 92 del 2012, art. 1, il comma 47, stabilisce che le disposizioni dei commi da 48 a 68 (ovvero quelle che recano la disciplina del rito) si applicano alle “impugnative di licenziamento nelle ipotesi regolate dalla L. n. 300 del 1970, art. 18” (l’art. 18, come noto, regola le conseguenze del licenziamento “illegittimo”, stabilendo, in ragione del vizio accertato, la reintegrazione nel posto di lavoro e/o il risarcimento del danno); la previsione, dunque, escluderebbe che in tale alveo (id est “impugnative nelle ipotesi regolate dal 18”) possa rientrare la domanda di accertamento della legittimità del licenziamento proposta dal datore, che non è un’impugnativa del licenziamento e non è finalizzata alla tutela dell’art. 18 cit..

4.1. In via più generale, a sostegno della tesi – per così dire – “negativa”, si assume che, oggi, non sarebbe più giustificabile, sul piano dell’interesse ad agire, l’azione datoriale “in prevenzione”; ciò perchè al datore di lavoro sarebbe sufficiente attendere il decorso di un doppio termine (60 + 180 giorni della L. n. 604 del 1966, ex art. 6 e successive modificazioni) per la certezza del provvedimento espulsivo; in altre parole, in presenza del nuovo meccanismo decadenziale, l’inerzia del lavoratore, successiva al licenziamento, darebbe luogo alla formazione di una fattispecie secondaria (costituita appunto dal licenziamento + l’inerzia del dipendente) idonea a produrre gli stessi effetti di un licenziamento valido ed efficace.

4.2. Si afferma, anche, che l’interpretazione estensiva del rito speciale (che ne consenta cioè l’attivazione anche da parte del datore di lavoro) contrasterebbe con la funzione acceleratoria propria del procedimento, dovendosi, in tal caso, riconoscere al lavoratore la facoltà di proporre una domanda riconvenzionale nella stessa fase sommaria, in contrasto con la previsione normativa che contempla tale possibilità (nei limiti di cui all’art. 1, comma 56) solo nella successiva, e meramente eventuale, fase del giudizio di opposizione a cognizione piena.

5. Ritiene la Corte che la sentenza impugnata non resista alle critiche mosse dalla ricorrente e che la questione meriti una diversa soluzione interpretativa.

5.1. Occorre partire dalla affermazione secondo cui il rito introdotto con L. 28 giugno 2012, n. 92, è un rito obbligatorio, come emerge dal chiaro tenore delle disposizioni che lo disciplinano:

comma 47: “Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 e successive modificazioni (…)”;

comma 48: “la domanda avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento di cui al comma 47 si propone con (…)”.

5.2. Come già osservato da questa Corte, la disciplina contenuta nell’art. 1, commi 48 e segg., tratteggia un procedimento caratterizzato da precise cadenze temporali che assicura alle controversie in essa individuate una corsia di trattazione preferenziale (v. art. 1, comma 65), con il dichiarato fine, di interesse generale, di pervenire alla celere definizione di una situazione sostanziale di forte impatto sociale ed economico, che attiene a diritti primari dell’individuo (così, in motivazione, Cass. nr. 17326 del 2016).

5.3. E’ manifesta sin della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 1, la finalità della normativa intesa “a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico” anche adeguando “la disciplina del licenziamento, con previsione (…) di un procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie (art. 1, comma 1, lett. c)”.

5.4. Il cd. “rito Fornero” è, dunque, sottratto alla disponibilità delle parti, perchè funzionale non al vantaggio di una di esse ma alla certezza, in tempi ragionevolmente brevi, dei rapporti giuridici di lavoro.

5.5. Se tale è la ratio, discende coerente il riconoscimento, ad entrambe le parti del rapporto sostanziale, della medesima tutela giurisdizionale, in base al principio costituzionale di equivalenza nell’attribuzione dei mezzi processuali esperibili.

5.6. Nel processo civile, in cui per definizione le parti si contrappongono in posizione paritaria, il principio sancito dall’art. 3, primo comma, della Costituzione implica necessariamente la piena uguaglianza delle parti stesse dinanzi al giudice ed impone al legislatore di disciplinare la distribuzione di poteri, doveri ed oneri processuali secondo criteri di pieno equilibrio (cfr. Corte Cost. nr. 253 del 1994), a meno che non sussista una ragione che legittimi una tutela differenziata e che, dunque, con riferimento alla fattispecie concreta, giustifichi, a monte, l’esclusione di un’azione datoriale di accertamento della legittimità del licenziamento.

6. La giurisprudenza di legittimità, prima della introduzione del nuovo rito, ha sempre affermato la sussistenza di un interesse ad agire, anche del datore di lavoro, ogni qualvolta ricorresse una pregiudizievole situazione d’incertezza, in relazione al rapporto di lavoro, non eliminabile senza l’intervento del giudice (Cass. nr. 5889 del 1993); in particolare, questa Corte ha ritenuto ammissibile la domanda del datore di lavoro diretta all’accertamento della legittimità del licenziamento (Cass. nr. 279 del 1996), ancorchè questo risultasse essere già stato impugnato dal lavoratore con l’instaurazione di un (precedente) giudizio, salva in ogni caso l’applicabilità della disciplina della continenza delle cause ex art. 39 cod. proc. civ. (cfr. Cass 14.7.1998 n. 6891; Cass. nr. 7096 del 2012).

6.2. Ritiene il Collegio che il citato orientamento meriti di essere confermato, pur in presenza, all’attualità, della nuova fattispecie decadenziale di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6; l’introduzione di termini di decadenza ed inefficacia (per effetto della L. n. 183 del 2010, art. 32 e successive modifiche della L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 38) in precedenza non previsti e funzionali, in aderenza con l’art. 111 Cost., all’esigenza di consolidamento e certezza delle situazioni giuridiche (cfr. in motivazione Cass. nr. 16591 del 2018 e Cass. nr. 22824 del 2015) se idonea, sul piano concreto, a limitare le ipotesi di iniziativa datoriale, non vale ad escludere, in via assoluta e generale, la sussistenza di un interesse, degno di tutela, del datore di lavoro a rimuovere giudizialmente l’incertezza di un provvedimento di recesso, al fine di organizzare stabilmente la propria azienda.

6.3. Il rischio paventato che, in tal modo, sarebbe rimessa al datore di lavoro la scelta del foro meno conveniente al lavoratore non ha ragione di porsi se non nella misura in cui doveva porsi prima della novella.

6.4. Le controversie promosse con le forme del cd. rito Fornero, qualunque sia la parte che attivi il procedimento, sono regolate, ai fini della competenza, dai criteri stabiliti dall’art. 413 c.p.c., così come lo è l’azione ordinaria ai sensi dell’art. 414 c.p.c..

7. Corollario della persistenza di un interesse datoriale all’azione di accertamento della legittimità del recesso intimato è l’affermazione per cui tutte le controversie aventi ad oggetto i licenziamenti che ricadono nell’ambito di tutela della L. n. 300 del 1970, art. 18 (anche dunque su impulso di parte datoriale) sono assoggettate alla disciplina della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e segg., ratione temporis applicabile.

7.1. Diversamente opinando, dovrebbe ammettersi, in relazione al medesimo licenziamento, la possibilità di due giudizi; l’uno, intrapreso dalla parte datoriale, con rito ordinario di lavoro e l’altro, dal lavoratore, con il rito speciale della L. n. 92 del 2012, ex art. 1; soluzione, all’evidenza, contraria ai principi di unitarietà della giurisdizione e di economia delle risorse giudiziarie.

8. Le considerazioni che precedono valgono per superare anche le resistenze alla ammissibilità di una domanda riconvenzionale (id est: di accertamento dell’illegittimità licenziamento, con applicazione di tutela ex art. 18 cit.) da parte del lavoratore nel giudizio intrapreso, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48, dal datore di lavoro per l’accertamento della legittimità del recesso.

8.1. Sebbene la L. n. 92 del 2012, art. 1, preveda espressamente, nella sola fase di opposizione (comma 56), la possibilità di una domanda riconvenzionale se “fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale”, sarebbe del tutto incongruo, da un lato, ammettere che il datore di lavoro possa agire in via di mero accertamento nelle forme del rito della L. n. 92 del 2012, ex art. 1 e, dall’altro, negare al lavoratore, nella fase sommaria, la facoltà, non solo di paralizzare l’azione datoriale, ma di richiedere, con specifica domanda contenuta nella memoria di costituzione, le tutele derivanti dall’accertamento di illegittimità del licenziamento.

8.2. Si tratta, d’altronde, di situazione del tutto peculiare ove al vaglio giudiziario è posta la medesima vicenda, da un punto di vista storico-fenomenologico, sia pure nella prospettiva di soggetti portatori di interessi contrapposti; tanto l’azione proposta dal datore di lavoro quanto quella speculare del lavoratore hanno, infatti, ad oggetto il medesimo licenziamento.

8.3. A fronte dell’evenienza di una domanda riconvenzionale idonea ad allargare il tema di indagine (si pensi al caso in cui, alla domanda di accertamento della legittimità del licenziamento per giusta causa e/o giustificato motivo, il lavoratore opponga un licenziamento nullo), sarà il giudice di merito a garantire l’effettività del contraddittorio, con ogni strumento che riterrà più idoneo (per esempio, con un breve differimento dell’udienza), in coerenza con la natura sommaria della fase, concentrata e deformalizzata.

9. Qualora, poi, all’esito della fase sommaria la domanda riconvenzionale del lavoratore venga accolta solo parzialmente, l’instaurazione dell’eventuale giudizio di opposizione ad opera del datore di lavoro consentirà al lavoratore, con la memoria difensiva, di riproporre la (parte della) domanda non accolta, e ciò anche nella ipotesi in cui per esso sia spirato il termine per proporre un autonomo atto di opposizione (cfr., sul punto, in motivazione, Cass. nr. 3836 del 2016, paragr. 2.2.). Resta fermo il principio secondo cui, per rimettere in discussione il thema decidendum della fase sommaria, sarà sufficiente che la parte opposta “riproponga, nella memoria difensiva, le questioni sollevate nella fase sommaria in qualità di ricorrente e/o di resistente” (in motivazione, Cass. nr. 21156 del 2018, paragrafo 6.1).

10. A questi principi non si è attenuta la Corte di appello che, prescindendo da qualsiasi indagine concreta in merito all’interesse ad agire, ha ritenuto, in radice, inammissibile la domanda di accertamento della legittimità del licenziamento proposta dalla parte datoriale.

11. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, che, nel riesaminare la fattispecie di causa, applicherà il seguente principio di diritto: “Tutte le controversie aventi ad oggetto i licenziamenti che ricadono nell’ambito di tutela della L. n. 300 del 1970, art. 18, anche se su impulso di parte datoriale, sono assoggettate alla disciplina della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e segg., ratione temporis applicabile. In caso di azione del datore di lavoro di accertamento della legittimità del recesso intimato, il lavoratore, nella fase sommaria, può proporre, con la memoria di costituzione, domanda di tutela ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18; in tale evenienza, spetta al giudice di merito garantire l’effettività del contraddittorio”.

12. Al giudice del rinvio è rimessa la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA