Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30432 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29373/2010 proposto da:

EDILGESS SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE XIII n. 460,

presso lo studio dell’avvocato CAMPILONGO Sandro, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato POGGI ANGELA, giusta procura

speciale alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IGECO SRL (OMISSIS) in persona dell’amministratore unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II n. 33, presso lo

studio dell’avvocato LUDINI Elio, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARIANI NERINO, MARIANI MARCO, MASTRETTA

MASSIMILIANO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2619/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

13.10.09, depositata il 21/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2619/09, pubblicata il 21.10.09:

“1. – La Edilgess srl ricorre, con atto passato per la notifica il 4.12.10, avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Busto A., la Corte ambrosiana ha ritenuto malamente pronunciata la declaratoria di estinzione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra essa ricorrente e la IGECO srl; in particolare, non correttamente pronunciata il 17.7.02 la cancellazione dal ruolo per essere mancata la comunicazione ad entrambe le parti del rinvio ai sensi dell’art. 309 cod. proc. civ., soltanto il 15.10.04 era depositato ricorso per riassunzione, benchè nelle more fosse intervenuta una revoca (5.1.04) della cancellazione, a sua volta revocata (il 22.4.04).

Resiste con controricorso la IGECO srl.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis cod. proc. civ. – per essere ivi accolto per manifesta fondatezza, per quanto appresso indicato.

3. La ricorrente dispiega tre motivi: un primo (di violazione del combinato disposto degli artt. 177, 181, 307 e 309 c.p.c. – disapplicazione dell’art. 307 c.p.c., penultimo ed ultimo comma), con il quale essa sostiene che, una volta – quand’anche non correttamente – disposta la cancellazione della causa dal ruolo, l’unico rimedio è la riassunzione tempestiva, non potendo rilevarsi in altra sede la conformità a legge dell’ordinanza di cancellazione; un secondo (di vizio di motivazione), con cui essa censura la contraddittorietà tra l’affermazione dell’irrevocabilità dell’ordinanza di cancellazione e la possibilità di verificarne i presupposti anche in sede di esame dell’eccezione di estinzione; un terzo (di violazione degli artt. 24 e 111 Cost.), per l’incostituzionalità dell’assenza di limiti temporali alla rilevabilità della nullità dell’ordinanza di cancellazione.

4. – La controricorrente, dal canto suo, sostiene la correttezza dell’interpretazione data nella gravata sentenza, in conformità alla giurisprudenza ivi richiamata (Cass. 28 maggio 1966, n. 1408; Cass. 14 marzo 1974, n. 717; Cass. 4 novembre 1980, n. 5918; Cass. 4 ottobre 1993, n. 10397).

5. – E’ ben vero che tale giurisprudenza sostiene che l’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, pronunciata nonostante l’omessa comunicazione ad una delle parti del provvedimento di fissazione dell’udienza successiva a quella di mancata comparizione viola il principio del contraddittorio, con conseguente nullità sua e del provvedimento di estinzione del processo, che sia emanato successivamente, in caso di riassunzione proposta dopo il decorso di un anno dalla cancellazione della causa; e che ammette la deducibilità deirillegittimità della cancellazione in sede di replica all’eccezione di estinzione.

6. – E tuttavia effettivamente la più recente giurisprudenza di legittimità approda a conclusioni diverse, riconoscendo al provvedimento di cancellazione, quand’anche illegittimo, l’idoneità a fare decorrere il termine di riassunzione e negando al giudice, richiesto di pronunciare l’estinzione per tardività della riassunzione, il potere di verificarne la legittimità (Cass. 26 gennaio 1995, n. 913): insomma, il termine perentorio di un anno per la riassunzione della causa, ai sensi dell’art. 307 cod. proc. civ., comma 2, a seguito della cancellazione della causa dal ruolo, decorre in ogni caso dalla data dell’ordinanza di cancellazione, anche se essa sia nulla per mancata comunicazione del rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 181 cod. proc. civ. (Cass. 9 luglio 2003, n. 10796, che puntualizza pure come l’ordinanza con cui il giudice dispone, ai sensi degli artt. 309 e 181 cod. proc. civ., la cancellazione della causa dal ruolo, non sia impugnabile nè revocabile, con la conseguenza che, quand’anche emessa in carenza delle condizioni di legge, non è suscettibile di rimedio diverso dalla riassunzione).

7. – Di tale più recente orientamento, non più contraddetto da circa diciotto anni, non si fa efficacemente carico il contro ricorrente, che insiste sulle pregresse opzioni interpretative di questa Corte; e, pertanto, per la vista contrarietà al primo della gravata sentenza, si propone l’accoglimento del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, la contro ricorrente ha presentato memoria, ai sensi del terzo comma dell’art. 380 bis cod. proc. civ.; nessuno dei difensori è peraltro comparso in camera di consiglio per essere sentito.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, non potendo giustificarsi il suo superamento alla stregua delle repliche contenute nella memoria depositata dalla controricorrente. La fattispecie, come cristallizzata in ricorso e controricorso, non viene inficiata dalla circostanza che sia stato presentato un atto di “concreta e/o sostanziale riassunzione”: sia perchè tale attività è stata compiuta una volta elasso il termine per la riassunzione, che comunque – in virtù della giurisprudenza più recente, richiamata nella sopra trascritta relazione – aveva continuato a decorrere fin dalla pronuncia della pure non legittima ordinanza di cancellazione;

sia perchè l’oggetto del presente gravame attiene all’individuazione dei mezzi per reagire avverso i vizi di questa e segnatamente all’omessa comunicazione delle ordinanze di rinvio ai sensi dell’art. 181 cod. proc. civ. nel testo al tempo vigente.

4. Ritiene pertanto il Collegio di dare continuità alle rigorose scelte interpretative raggiunte più di recente da questa Corte e relative appunto al regime anteriore alla riforma della norma in commento (operata da ultimo con il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 50, convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2008, n. 133;

applicabile ai giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore, vale a dire dal 25.6,08, ai sensi del suo art. 56); ma senza pregiudizio della verifica della persistente correttezza di tali scelte alla stregua delle ben più gravi conseguenze, rispetto al regime previgente ed applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, introdotte dalla richiamata riforma del 2008 e consistenti nell’immediata pronuncia di estinzione del processo, allorquando verrà in considerazione l’applicazione della nuova disciplina.

5. Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va accolto, con cassazione della gravata sentenza; e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto una volta rilevata la non correttezza della ritenuta illegittimità della declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione, può procedersi ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, ultima parte, rigettandosi definitivamente l’appello avverso il provvedimento in data 18/21 ottobre 2004 del Tribunale di Busto Arsizio in causa n. 868/01 r.g., dichiarativo dell’estinzione dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 412/01 del 6.6.01; quanto alle spese del grado di appello e del giudizio di legittimità, peraltro, la sussistenza di un precedente opposto indirizzo interpretativo integra, ad avviso del Collegio, un giusto motivo di integrale compensazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’appello avverso il provvedimento in data 18-21 ottobre 2004 del Tribunale di Busto Arsizio in causa n. 868/01 r.g., di declaratoria di estinzione dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 412/01 del 6.6.01 di quell’ufficio; compensa tra le parti le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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