Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30432 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 21/11/2019), n.30432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26411/2018 R.G. proposto da:

C.N., rappresentato e difeso dall’avv. Marescalco Francesco,

con domicilio eletto in Roma, alla Via Puccini n. 9, presso l’avv.

Ruvituso Antonio;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante

p.t.;

– intimata –

e

PREFETTURA DI CASERTA, in persona del Prefetto p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.

898/2018, depositata in data 12.3.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

10.10.2019 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.N. ha proposto opposizione dinanzi al giudice di pace di Napoli avverso la cartella n. 071071201401007707129000, riguardante il pagamento di Euro 4068,05 a titolo di sanzione per violazioni del C.d.S..

A parere dell’opponente, l’amministrazione aveva annullato in autotutela i verbali di contestazione, in accoglimento dell’istanza con cui il C. aveva sollecitato la restituzione della patente, temporaneamente sospesa a titolo di sanzione accessoria della violazione principale.

Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione, con pronuncia confermata in appello.

Secondo il tribunale, la comunicazione inviata dalla Prefettura a C.N. era del tutto generica e priva di ogni indicazione utile per ricondurla ad un eventuale annullamento del verbale di contravvenzione.

La cassazione della sentenza è chiesta da C.N. sulla base di due motivi di ricorso.

Le altre parti non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente darsi atto che il ricorso risulta irritualmente notificato all’Agenzia delle entrate riscossione presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 1, convertito con L. n. 225 del 2016, a decorrere dal primo luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte/ ad esclusione di Equitalia Giustizia Spa, e, al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”, il quale, dalla medesima data, “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.

Ai sensi del comma 8 della disposizione, Agenzia delle Entrate-Riscossione è autorizzata “ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale”.

Trattasi quindi non di patrocinio obbligatorio, ma autorizzato, e di conseguenza l’impugnazione andava notificata presso la sede dell’ente, in quanto non costituitosi in nessuno dei gradi di merito (come si rileva dalla sentenza e dal corpo del ricorso; cfr., Cass. 10690/2001).

Analogamente, il ricorso alla Prefettura, che è parimenti rimasta contumace, risulta irritualmente notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato (Cass. 16950/2006; Cass. 28848/2005; Cass. 118/2000).

Non occorre tuttavia regolarizzare il contraddittorio, poichè dato l’esito del giudizio, la rinnovazione si tradurrebbe in un adempimento inutile, in contrasto con le esigenze di durata ragionevole del giudizio (Cass. 16141/2019; Cass. 12515/2018).

2. Con un unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli

artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, dovendosi interpretare la comunicazione prefettizia relativa alla restituzione della patente di guida in base ai canoni di ermeneutica contrattuale, la sentenza sarebbe giunta a conclusioni illogiche nel negare che tale documento comprovasse l’annullamento del verbale di contestazione.

La comunicazione dava atto esplicitamente dell’accoglimento dell’istanza proposta dal C., istanza che non poteva che riguardare l’impugnazione della sanzione principale, non essendo altrimenti consentita la restituzione della patente, oggetto del provvedimento di sospensione adottato a titolo di sanzione accessoria.

Il motivo non merita accoglimento.

Le conclusioni cui è giunto il giudice di merito riposano sulla valorizzazione dell’elemento testuale della comunicazione prodotta in giudizio, con la quale la Prefettura aveva dato atto – del tutto genericamente – dell’accoglimento dell’istanza proposta dal C., senza tuttavia specificare quale contenuto avesse detta istanza.

Il ricorrente era stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza e, unitamente alla sanzione pecuniaria per la violazione principale, gli era stata applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente da tre a sei mesi.

Il verbale di contestazione era stato elevato in data 5.10.2012, mentre l’istanza di restituzione era stata presentata a distanza di più di un anno, quando era ormai cessati gli effetti della sospensione.

In questo contesto la sentenza ha rilevato che la comunicazione prefettizia si limitava a dar atto dell’accoglimento della richiesta formulata dal C., senza far menzione di alcun ricorso amministrativo nè – occorre soggiungere – dell’annullamento del verbale di contestazione, sicchè non era affatto implausibile ritenere, in ossequio ai criteri di interpretazione letterale e logica del documento, che quest’ultimo costituisse una mera comunicazione di accoglimento della sola istanza di restituzione della patente, in mancanza di elementi ulteriori che consentissero di accertare che anche la sanzione principale fosse stata annullata.

Oltre al chiaro tenore testuale, deponeva in tal senso la mancanza di consequenzialità logica tra la restituzione del titolo abilitativo e l’annullamento del verbale, ben potendo la prima discendere dalla mera scadenza della sospensione (essendo ormai decorso circa un anno dalla contestazione), tanto più in mancanza di una chiara esplicitazione – da parte del sanzionato – del contenuto dell’istanza da egli rivolta all’amministrazione.

Il ricorso è quindi respinto.

Nulla sulle spese, non avendo le controparti svolto difese.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA