Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30432 del 19/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 30432 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 29776-2015 proposto da:
MAIORANO VALERIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 134, presso lo studio degli avvocati
LUIGI FIORILLO e RAFFAELE RICCARDI, che la
rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente 2017
3511

contro

CONSORZIO DI BONIFICA VELIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio
dell’avvocato ARCANGELO GUZZO, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 19/12/2017

difende unitamente all’avvocato CLAUDIO MARTINO,
giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1311/2014 della CORTE
D’APPELLO di SALERNO, depositata il 22/12/2 r.g.n.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato RAFFAELE RICCARDI;
udito l’Avvocato CLAUDIO MARTINO.

1876/2011;

RG 29776/15

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa in data 17.11.2010 il giudice del lavoro presso il
Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento delle domande formulate
da Maiorano Valeria nei confronti del Consorzio Velia per la Bonifica del
Bacino dell’Alento, dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimato
alla ricorrente con lettera del 23.6.2005, con effetto dal 18.3.2005,

decorrenza dal 18.3.2005 al 28.7.2005, oltre agli accessori di legge,
rigettando, di contro, la domanda di reintegrazione della ricorrente nel
posto di lavoro precedentemente occupato.
Nella motivazione della sentenza il giudicante, premesso che la
Maiorano era stata licenziata una prima volta con lettera del
23.6.2005, con effetto dal 18.3.2005 (data in cui era stata sospesa in
via cautelare dal lavoro e dalla retribuzione in attesa della definizione
del procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti) e che il
giudice della fase cautelare aveva respinto la domanda di
reintegrazione avanzata ex art. 700 cod. proc. civ., avendo ritenuto
che la ricorrente avesse svolto funzioni dirigenziali e che, quindi, la
tutela di cui all’art. 18 legge n. 300 del 1970 non fosse applicabile nei
suoi confronti, rilevava che tale assunto non era affatto condivisibile, in
quanto dall’espletata prova orale era emerso che la Maiorano, dopo la
revoca dell’incarico di dirigente, intervenuta nel febbraio del 2005,
aveva svolto solo “mansioni di tipo esecutivo, provvedendo alla
compilazione delle buste paga e dei mandati di pagamento”.
Acclarata, quindi, la applicabilità, nei confronti delta ricorrente, della
disciplina prevista dal citato art. 18, il primo giudice evidenziava che le
contestazioni mosse alla predetta con la lettera del 18.3.2005 non
avevano trovato nessuna conferma in sede istruttoria, sicché l’intimato
licenziamento del 23.6.05 doveva ritenersi illegittimo.
Quanto, poi, alle conseguenze di tale declaratoria, osservava che il
Consorzio, in data 27.7.2005, aveva provveduto ad emettere un
secondo provvedimento espulsivo (per giustificato motivo oggettivo),
che non era stato impugnato dalla Maiorano.

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condannava il convenuto al pagamento delle retribuzioni maturate con

RG 29776/15

Di conseguenza, non potendo ordinare la reintegra nel posto di lavoro
(essendosi il rapporto lavorativo definitivamente estinto per effetto
della mancata impugnativa del secondo provvedimento di recesso), il
giudice di prime cure condannava il Consorzio al pagamento, in favore
della ricorrente, delle retribuzioni maturate nel periodo compreso tra il
18.3.2005 ed il 28.7.2005, “da determinarsi sulla base della qualifica di
impiegata amministrativa in relazione alle mansioni di fatto svolte,

dei crediti al soddisfo”.
Il giudicante respingeva, invece, la domanda di risarcimento dei danni
non patrimoniali formulata dalla Maiorano, ponendo in rilievo che non
era stato provato che tali danni fossero conseguenza, anche indiretta,
dell’intimato licenziamento, “e ciò anche in considerazione della
genericità della richiesta medesima articolata in ricorso”.
Avverso tale sentenza Maiorano Valeria proponeva appello,
lamentando, innanzitutto, la “erronea ed insufficiente pronuncia in
ordine alla richiesta di risarcimento del danno biologico e morale” ed
evidenziando, in particolare, che “tutto il ricorso introduttivo era
improntato all’accertamento dell’illegittimità, sotto vari aspetti, della
condotta datoriale, iniziata con il demansionamento ed isolamento della
dott.ssa Maiorano da parte del Presidente del Consorzio e terminato
con il licenziamento”.
Quanto, poi alle ritenute (dal primo giudice) carenze probatorie, la
Maiorano asseriva di aver depositato una articolata relazione medica
che riassumeva il complesso quadro clinico successivo al licenziamento
e dimostrava la sussistenza di patologie direttamente riconducibili
all’illegittimo comportamento posto in essere dal Presidente del
Consorzio, che era stato fonte di ulteriori danni, di carattere non
patrimoniale, subiti ingiustamente da essa appellante.
Precisava, ancora, che il primo giudice aveva erroneamente stabilito
che l’indennità risarcitoria, commisurata alle retribuzioni maturate nel
periodo 18.3.2005 – 28.7.2005, dovesse essere determinata “sulla

quúlifica di impiegata amministrativa in relazione alle
mansioni di fntt0 svolte” e non già sulla base della retribuzione globale
base della

di fatto percepita all’atto del recesso.
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oltre agli accessori come per legge decorrenti dalla data di insorgenza

RG 29776/15

Rimarcava, da ultimo, che il primo giudice aveva erroneamente
ritenuto che il rapporto di lavoro si fosse risolto per effetto del secondo
licenziamento intimato il 27.7.2005, omettendo di considerare che,
secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità,
in presenza di un’impugnativa di licenziamento per mancanza di giusta
causa e\o giustificato motivo, fino a quando non intervenga una
sentenza che, in accoglimento dell’azione, lo annulli, il recesso produce

conseguenza che un ulteriore licenziamento, intimato in corso di causa
e prima della sentenza di accoglimento, doveva considerarsi privo di
effetti per l’impossibilità di adempiere alla sua funzione.
Concludeva, quindi, per l’accoglimento dell’appello.
Resisteva il Consorzio, proponendo, altresì, appello incidentale,
chiedendo che la Corte, accertata e dichiarata la natura dirigenziale del
rapporto di lavoro intercorso con la Maiorano e, in ogni caso,
riconosciuta la legittimità del licenziamento intimato con missiva del 23
giugno 2005, rigettasse le domande avanzate dalla stessa.
Con sentenza depositata il 22.12.14, la Corte d’appello di Salerno
rigettava entrambi i gravami.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Maiorano, affidato
a tre motivi. Resiste il Consorzio con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo ed il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione
e\o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 6 della L. n. 604\66, nonché
dell’art. 18 L. n. 300\70 in ordine alla sussistenza di un secondo valido
licenziamento, oltre all’errata applicazione retroattiva di un radicale
mutamento giurisprudenziale.
Lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per aver escluso il suo
diritto alla reintegra nel posto di lavoro stante il secondo licenziamento
intimatole dalla datrice di lavoro, deducendo in particolare che tale
statuizione si basava sul nuovo orientamento della S.C. al riguardo,
configurante un ‘overruling’, secondo cui sarebbe valido ed ammissibile
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regolarmente l’effetto di far cessare il rapporto di lavoro, con la

RG 29776/15

un secondo licenziamento (nella specie dopo l’intimazione del primo del
18.3.15), laddove il precedente indirizzo di legittimità (Cass.
n.10394\05, ex aliis) escludeva, per difetto di causa, un secondo
licenziamento laddove un primo fosse già stato intimato al dipendente
e sino a quando esso non fosse stato dichiarato illegittimo.
I motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono
infondati.

unicamente i revirement in materia processuale (Cass. n.26188\16, n.
15530\16, ex plurimis),

deve precisarsi che il nuovo e condiviso

orientamento di legittimità è stato inaugurato da Cass. n.6055\08, e
dunque all’epoca dello svolgimento del giudizio di merito.
Deve dunque ribadirsi che i principi in tema di “prospective overruling”
presuppongono un mutamento imprevedibile della giurisprudenza su
una regola del processo, e non già sull’interpretazione di una norma di
carattere sostanziale e dunque ad una scelta interpretativa di merito,
necessariamente retroattiva, in ordine al contenuto di norme
sostanziali (cfr.ex aliis, Cass. n.6862\14).
Difettano dunque i presupposti dell’overruling giurisprudenziale tanto
nel caso di prima interpretazione di una nuova norma (come tale, di
per sé, insuscettibile di mutare un pregresso “diritto vivente”), quanto
nel caso di progressivo affinamento dell’interpretazione già proposta,
giacché nessun mutamento di indirizzo, tantomeno repentino e
inatteso, è apprezzabile in questa ipotesi (Cass. n.18918\13).
Né può certamente ritenersi che nella specie tale evoluzione
interpretativa giurisprudenziale del diritto sostanziale abbia impedito
alla ricorrente di azionare il suo diritto all’impugnazione del secondo
licenziamento del 27.705, sia `ratione temporis’, sia in quanto, anche
alla luce del precedente orientamento, nulla impediva alla Maiorano di
impugnare il secondo recesso.
3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt.
1226, 2043, 2059 e 2607 c.c. in ordine al risarcimento del danno
biologico e morale, evidenziando che la corte di merito avrebbe errato
nel ritenere non dimostrato il pregiudizio lamentato.

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Premesso che in materia non può parlarsi di ‘overruling’, riguardante

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Il motivo è inammissibile in quanto diretto ad una diversa valutazione
delle circostanze di fatto al riguardo dedotte ed esaminate dalla Corte
d’appello, ivi compresa la relazione medica prodotta in quella fase (ma
non nel presente giudizio, in contrasto con l’art. 369 c.p.c.), nel regime
di cui al novellato n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.
Deve al riguardo evidenziarsi che in tema di ricorso per cassazione, il
vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi

dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto
e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est:
del processo di sussunzione), sicché quest’ultimo, nell’ambito del
sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto,
presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata
(ipotesi non ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai
sensi dell’art. 360, primo comma n. 5 c.p.c. (oggetto della recente
riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale”
del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. sez.un. 7 aprile
2014, n. 8053), coinvolge un fatto ancora oggetto di contestazione tra
le parti (ipotesi ricorrente nel caso in esame). Ne consegue che mentre
la sussunzione del fatto incontroverso nell’ipotesi normativa è soggetta
al controllo di legittimità, l’accertamento del fatto controverso e la sua
valutazione (rimessi all’apprezzamento del giudice di merito, cfr. Cass.
n. 8293\12, Cass. n. 144\08, Cass. n. 21965\07, Cass. n. 24349\06; q
Cass. n. 1788\11, Cass. n. 7948\11) ineriscono ad un vizio motivo, pur
qualificata la censura come violazione di norme di diritto, vizio
limitato al generale controllo motivazionale (quanto alle sentenze
impugnate depositate prima dell’11.9.12) e successivamente
all’omesso esame di un fatto storico decisivo, in base al novellato art.
360, comma 1, n. 5. c.p.c.
Deve allora rimarcarsi che “..II nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 cod.
proc. civ. introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne
l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui
esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che
abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere
decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito

dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere

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diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non
integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto
storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione
dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le
risultanze probatorie. La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso
rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e
all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia

l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto
sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto
stesso” (Cass. sez.un. 22 settembre 2014 n. 19881).
Il ricorso non rispetta il dettato di cui al novellato n. 5 dell’art. 360,
comma 1, c.p.c., limitandosi in sostanza a richiedere un mero ed
inammissibile riesame delle circostanze di causa, ampiamente valutate
dalla Corte di merito.
4.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per
esborsi, €.4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali
nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n.
228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis dello stesso art.13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 settembre 2017

stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti

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