Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30431 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 23/11/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 23/11/2018), n.30431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20292-2013 proposto da:

D.S.M.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

RIZZO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

STRADA DEI PARCHI S.P.A., C.F. (OMISSIS), FINANZIARIA PARTECIPAZIONI

INVESTIMENTI S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

– FINANZIARIA PARTECIPAZIONI INVESTIMENTI S.P.A., P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio

dell’avvocato MARCO MUSELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato

EMILIO CARLO MARIA MAGNONI, giusta delega in atti;

STRADA DEI PARCHI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dall’avvocato ANDREA PATRIZI, che

la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

D.S.M.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

RIZZO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 5756/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/09/2012, R.G.N. 6158/2008.

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.S.M.A. adiva il Tribunale di Roma e deduceva di aver lavorato alle dipendenze della SARA s.p.a. poi denominata Autostrade dei Parchi nonchè alle dipendenze della Strada dei Parchi s.p.a. in virtù di dodici contratti a termine stipulati fra il 23/6/1999 ed il 10/1/2005, per una pluralità di causali ritenute iliegittirne; chiedeva quindi accertarsi la sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 1999, in via principale, nei confronti della s.p.a. Strada dei Parchi ai sensi dell’art. 2112 c.c. ed in via subordinata, nei confronti della s.p.a. Autostrade dei Parchi; instava per la riammissione al lavoro e la condanna delle convenute ai pagamento delle retribuzioni spettanti, dalla cessazione dell’ultimo rapporto ovvero dalla data di messa in mora.

Ritualmente instaurato il contraddittorio ed espletata attività istruttoria, il Tribunale dichiarava nullo il termine apposto al contratto stipulato con la s.p.a. Autostrade dei Parchi ii 15/3/2002, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 18/3/2002 e la prosecuzione del rapporto a decorrere dal 1/1/2003 con la s.p.a. Strada dei Parchi, nei cui confronti ordinava la riammissione in servizio, emettendo sentenza di condanna al pagamento del risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni maturate dal 2/3/2006 ai 16/7/2006, dal 26/9/2006 al 16/12/2006 e dal 17/1/2007 sino alla sentenza, oltre accessori di legge.

Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte distrettuale che, con sentenza resa pubblica in data 4/9/2012, rigettava le domande proposte dalla lavoratrice nei confronti della s.p.a. Strada dei Parchi, condannava la s.p.a. Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti già Autostrade dei Parchi s.p.a. a riammettere nei posto di lavoro la D.S.; quest’ultima veniva, infine, condannata a restituire alla s.p.a. Strada dei Parchi le somme percepite a titolo risarcitorio per il periodo anteriore alla sentenza impugnata nonchè a titolo di rimborso spese del primo grado.

Avverso tale pronuncia la lavoratrice interpone ricorso per cassazione sostenuto da otto motivi successivamente illustrati da memoria.

Resistono con controricorso la s.p.a. Strada dei Parchi e la s.p.a. Finanziaria di Partecipazionie Investimenti che propongono ricorso incidentale affidato a due motivi. (…) D.S. ha a propria volta opposto difese con controricorso.

Entrambe le società hanno depositato memoria illustrativa”.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg. dell’art. 2697 c.c. nonchè degli artt. 101,115 e 116 c.p.c. Si duole che la Corte territoriale sia pervenuta al rigetta della domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituito con la s.p.a. Autostrade dei Parchi in relazione al contratto del 18/3/2002, alla stregua di un’errata interpretazione dell’accordo sindacale del 4/12/2002, destinato a disciplinare il passaggio del personale di esazione dalla società predetta, alla nuova concessionaria s.p.a. Strada dei Parchi, con decorrenza 1/1/2003. Secondo la Corte territoriale, il citato accordo sindacale recava l’espresso impegno della cessionaria, di assumere i personale che risultasse in forza della cedente sin dai 29/11/2000, nel cui ambito certamente non era ricompresa la D.S..

Argomenta, per contro, la ricorrente, che il tenore dell’accordo sindacale in oggetto, non recava affatto tale specifica previsione, non contenendo alcuna restrizione in merito al novero dei dipendenti destinati a transitare presso la società concessionaria; le parti sociali si erano infatti limitate a prevedere il beneficio descritto in favore di tutto il personale dipendente della s.p.a. Autostrade dei Parchi, alla data del 1/1/2003. Nè alcuna limitazione poteva desumersi dal bando di gara cui il giudice del gravame aveva fatto richiamo, per non esser stato mai depositato da alcuna delle parti, sicchè il relativo contenuto non poteva essere considerato elemento idoneo a fondare la decisione.

2. Con il secondo motivo si denuncia motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si deduce che nessuna logica considerazione è idonea a supportare la statuizione della Corte territoriale secondo cui i beneficiari del diritto alla prosecuzione del rapporto con la società Strada dei Parchi sarebbero stati solo i dipendenti della s.p.a. Autostrada dei Parchi assunti in epoca anteriore alla pubblicazione del bando di gara per la concessione delle Autostrade (OMISSIS), che invera una ingiustificata discriminazione fra dipendenti.

3. Il terze ed il quarto motivo prospettano rispettivamente, nullità della sentenza per omessa pronuncia su questione decisive, per i giudizio, omessa valutazione delle domande di prosecuzione del rapporto con la società Strada dei Parchi ex artt. 2112-1406 c.c. e art. 55 c.c.n.l. di settore ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La ricorrente lamenta che la Corte distrettuale abbia omesso di pronunciarsi sulla espressa domanda volta a conseguire l’accertamento della intervenuta cessione del ramo d’azienda in favore della predetta società con effetto dal 1/1/2003.

4. Con il quinto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 2 e art. 1, comma 3 e degli artt. 1175,1375 e 2697 c.c. nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ci si duole che la Corte distrettuale abbia ritento legittima la proroga del contratto stipulato il 23/6/1999 per sopperire all’assenza di personale assente per ferie, ritenendola giustificata da esigenze insorte successivamente. In realtà la proroga in oggetto sarebbe stata disposta per le medesime ragioni che avevano giustificato l’originaria assunzione a termine, mancando il requisito della differenza ontologica rispetto alla ragione dell’iniziale contratto, che avrebbe giustificato la legittimità della proroga, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

5. Con il sesto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto non violati i limiti di contingentamento. Si deduce che a prova della violazione di detti limiti ricadeva sulle società ai sensi della citata disposizione codicistica.

6. Il settimo motivo denuncia vizio di motivazione omessa o insufficiente e contraddittoria, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si censura la statuizione con la quale il giudice del gravame ha rigettato l’appello incidentale concernente il contratto a termine 1/4/2001-30/9/2001 presso la barriera di Avezzano, per sostituire un dipendente in aspettativa con diritto alla conservazione del posto, con motivazione ritenuta lacunosa.

7. Con l’ultimo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 con riferimento alla accertata validità dei contratti a termine stipulati per sostituzione di lavoratori assenti per ferie. La ricorrente deduce la nullità dei termini apposti a detti contratti sotto il profilo della mancata indicazione dei nomi dei sostituti e delle cause della loro sostituzione.

9. Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica inducono ad esaminare con priorità il quinto motivo di ricorso.

Il motivo è fondato e va accolto.

E’ bene rammentare, per un ordinato iter motivazionale, che con la L. n. 230 del 1962, art. 2, comma 1, applicabile alla fattispecie ratione temporis, – ed in base al quale il termine del contratto a tempo determinato può essere, col consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale – la possibilità di prorogare il contratto oltre la scadenza pattuita, è preclusa quando la proroga non sia resa necessaria da esigenze imprevedibili e contingenti, ovvero da un evento insuscettibile di essere tenuto in considerazione al momento della conclusione del contratto.

Sulla base di tale disposizione, la legittimità della proroga del termine apposto al contratto di lavoro è pertanto subordinata al concorrere di due condizioni, tra di loro connesse, costituite dall’identità dell’attività lavorativa rispetto a quella per la quale il contratto è stato stipulato, e dalla ricorrenza di esigenze contingenti ed imprevedibili, comunque diverse da quelle che costituivano la ragione dell’iniziale contratto.

Tali concetti sono stati elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento ad una nozione di programmazione dell’attività di impresa, fondata su criteri di probabilità statistica, contingente, e di natura “ontologicamente” diversa da quello che ebbe ad originare l’originaria apposizione dei termine (cfr. Cass. 21/5/2003 n.8015). Nel solco del ricordato insegnamento, si è declinata la nozione di esigenze contingenti ed imprevedibili, diverse nella loro essenza da quelle che costituivano la ragione dell’iniziale contratto, con riferimento a situazioni che, al momento della stipulazione del contratto a termine, l’imprenditore possa, anche in via di mera probabilità, rappresentarsi secondo l’id quod plerumque accidit, quale sviluppo della situazione esistente (vedi Cass. 23/11/2006 n. 24886; Cass. 16/04/2008 n.9993).

Una tale interpretazione della L. del 1962; art. 2, del tutto consolidata nella giurisprudenza di questa Corte va ribadita nella presente sede.

9. In applicazione di tale condivisa regola, la proroga del contratto a tempo determinato del 23/6/1999 intercorso fra la s.p.a. Autostrada dei Parchi e la ricorrente – stipulato far fronte alle particolari esigenze del servizio di esazione pedaggi in concomitanza delle assenze per ferie del personale in forza con contratto a tempo indeterminato” – andava ritenuta illegittima, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale; detta proroga era infatti connessa al mero protrarsi delle esigenze poste alla base della originaria ragione dell’apposizione del termine, essendo stato il relativo contratto del 31/8/1999, stipulato nei seguenti termini: “Con riferimento alla precedente nostra del 22/6/1999 Le comunichiamo che, persistendo le condizioni per le quali è stato con Lei stipulato il contratto a termine di cui sopra con scadenza 31/8/1999, il medesimo viene prorogato a tutto il 30/9/1999”.

In tal senso gli approdi ai quali è pervenuta la Corte territoriale non appaiono conformi a diritto, perchè, trascurando i dettami del contratto di proroga intercorso fra le parti – che riproduceva esattamente la causale posta a base dell’originario contratto a termine – e valorizzando gli esiti della prova testimoniale, ritenuta indicativa di una sopravvenuta manifestazione della esigenza di godimento ferie da parte del personale, hanno vulnerato i summenzionati principi espressi in tema di legittimità della proroga contrattuale nella vigenza della L. n. 230 del 1962.

Non vale in contrario, rispetto ai richiamati e condivisi dicta della Corte di legittimità, la considerazione fatta propria dalla Corte distrettuale, di una presunta sopravvenienza delle esigenze sostitutive, trattandosi di esigenze assolutamente prevedibili, e facilmente rappresentabili ai momento della stipula del contratto a termine; una tale prospettiva porterebbe indubbiamente alla elusione della normativa richiamata pro tempore vigente, che – diversamente dalla più elastica previsione della successiva disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, recante il riferimento a “ragioni obiettive” ed alla “stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato” – come già precisato, fa leva sulla diversità ontologica della proroga rispetto alla causale propria dell’iniziale contratto a termine, per introdurre con disposizione imperativa, rigide imitazioni alla applicabilità al contratto a termine, dell’istituto della proroga medesima.

10. Alla stregua delle superiori argomentazioni, il motivo va accolto, restando assorbiti i restanti, tutti successivi al quinto in ordine logico, nonchè entrambi i ricorsi incidentali con i quali le società, sotto il profilo della motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e della erronea valutazione delle risultanze probatorie, hanno criticato la statuizione dichiarativa dell’illegittimità del contratto stipulato per il periodo 18/3-15/6/2002, invocando comunque in via subordinata, l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata alla Corte distrettuale designata in dispositivo – cui è rimessa anche la relazione delle spese del presente giudizio – la quale procederà alla delibazione della questione devoluta, attenendosi ai principi innanzi enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri nonchè i ricorsi incidentali. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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