Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30430 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29024/2010 proposto da:

S.G. (OMISSIS), S.M.

(OMISSIS), C.G. (OMISSIS), S.

A. (OMISSIS) quali eredi di S.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso

lo studio dell’avvocato LOY Gianluigi, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DALL’IGNA PAOLO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

LIGURIA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) in persona del procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso

lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI Giordano, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato DE MURI GIOVANNI BATTISTA, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 850/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

15.10.08, depositata il 15/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Enrica Fasola (per delega

avv. Tommaso Spinelli Giordano) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 850/10, pubbl. il 15.4.10: “1. – C.G., S. G., S.M. e S.A., nella dedotta qualità di eredi di S.S., ricorrono per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata solo parzialmente accolta la domanda del loro dante causa – in riforma della sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa n. 70/00 – di condanna della Liguria ass.ni al pagamento di un indennizzo per assicurazione contrattuale contro le malattie.

L’intimata resiste con controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis cod. proc. civ. – per essere ivi rigettato per manifesta infondatezza, per quanto appresso indicato.

3. – I ricorrenti sviluppano due motivi: un primo, di violazione e falsa applicazione di norme di legge e dei principi di diritto, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla determinazione del quantum debeatur, con particolare riferimento alla mancata applicazione della clausola di cui alla lett. n), dolendosi del fatto che la Corte territoriale avrebbe preso a fondamento della sua decisione elementi fattuali non corrispondenti al vero e dell’erronea interpretazione della ripetuta clausola; un secondo, di violazione e falsa applicazione di norme di legge e dei principi di diritto, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla determinazione del quantum debeatur, con particolare riferimento alla erronea applicazione della franchigia di cui alla lett. m) del foglio intercalare n. 3 delle condizioni di polizza, per asserita non operatività della applicata franchigia.

4. – La controricorrente si duole preliminarmente dell’inammissibilità dei motivi, in quanto privi dell’indicazione delle norme di legge violate e siccome aventi ad oggetto l’interpretazione di clausole contrattuali, ma poi ne contesta anche il merito.

5. – In primo luogo, in entrambi i motivi, pur formulati con riferimento alla violazione di norme di legge e dei principi di diritto, manca l’indicazione delle une e degli altri. In secondo luogo, i motivi stessi si risolvono piuttosto nella critica alla concreta valutazione di fatti ed all’interpretazione od applicazione di clausole contrattuali operata dai giudici del merito: eppure l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche; ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati (per tutte, v. Cass. 27 marzo 2007, n. 7500, ovvero – sulla prima parte – Cass. 4 maggio 2009, n. 10232).

6. – Quanto al primo motivo, è evidente – quanto al primo profilo (individuazione della data della cessazione dal servizio) – che la Corte territoriale abbia fatto riferimento, per individuare la data di cessazione del servizio, alle asserzioni di uno dei suoi consulenti di parte, anzichè ad altri elementi: da un lato, nel ricorso per cassazione ed in violazione del principio della sua autosufficienza, gli eredi dello S. non indicano in quale sede processuale il loro dante causa abbia prospettato le ragioni – sviluppate appunto solo in ricorso – per preferire le asserzioni di altro suo c.t.p., o di quello di controparte o per ancorare la valutazione dell’invalidità ad un tempo successivo alla richiesta di indennizzo; d’altro lato, risponde ad un criterio logico apprezzabile – salva la specifica adduzione di elementi contrari (che però non si è documentato o allegato essere avvenuta nel corso del giudizio di merito) – la prevalenza alla più sfavorevole delle affermazioni formulate dalla parte. Quanto al secondo profilo (individuazione del momento in cui rileva l’invalidità), va premesso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interprelazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. 20 novembre 2009, n. 24539); pertanto, benchè effettivamente non sia stata esplicitata la ragione del riferimento dell’invalidità al momento della richiesta di indennizzo, tale soluzione corrisponde ad un corretto, criterio ermeneutico generale, rilevando di norma la situazione di fatto al momento della richiesta di attivazione di un diritto; e, di conseguenza, non è censurabile – nè è in effetti censurata – la conclusione di attribuire rilevanza all’invalidità al momento della richiesta, con il che è esclusa – anche in tal caso correttamente, sia pure all’esito di una motivazione molto più articolata (pag. 16 della sentenza) – la spettanza dell’indennizzo.

7. – Quanto al secondo motivo, dell’interpretazione sull’operatività della franchigia viene censurata l’incongruità, anche con una comparazione con altre clausole, ma non si indica quale canone ermeneutico sia stato violato: risultando la denunciata omissione di motivazione piuttosto una mancata presa in considerazione di altri elementi, dinanzi a quelli reputati prevalenti ed esplicitati; ma in tal modo l’esplicitazione della ratio decidenti è piena e valida, non correndo al giudice l’obbligo di motivare espressamente su ciascuno degli argomenti disattesi, ove sia comprensibile – come avviene nel caso di specie – il percorso logico seguito. Anche per tale motivo vale quanto sopra osservato in ordine ai limiti precisi del sindacato di legittimità sull’interpretazione di clausole contrattuali: di conseguenza, la conclusione cui giunge la Corte territoriale non è affetta da quei vizi che soli possono rilevare in Cassazione.

8. – Così negate ammissibilità o fondatezza di entrambi i motivi, si propone il rigetto del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè memorie ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3; e, dei difensori delle parti, solo quello della contro ricorrente è comparso in camera di consiglio per essere sentito.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra trascritta relazione, il cui contenuto fa quindi proprio, del resto nessuna obiezione avendo alla stessa mosso le parti.

4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va rigettato, con condanna dei ricorrenti, tra loro in solido per l’evidente comunanza della posizione processuale, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in relazione al non modesto valore della controversia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna C.G., S. G., S.M. e S.A., tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Liguria ass.ni spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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