Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30430 del 28/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 28/10/2021), n.30430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23943-2019 proposto da:

D.L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO A.

FOCHETTI, 29, presso lo studio dell’avvocato CARLO ROMANO, Che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO LONGOBARDI,

GIANLUIGI BIZIOLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 545/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 05/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 3946/17, sez. 3, accoglieva il ricorso proposto da D.L.C., quale “trustee” della Greyhound Trust, avverso l’avviso di liquidazione (OMISSIS) per imposta di successione e donazione 2014 concernente l’atto costitutivo del trust in questione ed al relativo conferimento di beni.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia che, con sentenza n. 545/2019, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza il Trust ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.

L’Agenzia ha depositato atto di costituzione.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la D.L. sostiene che l’Erario ha erroneamente applicato all’atto di costituzione del trust l’imposta di registro in misura proporzionale mentre doveva essere applicata in misura fissa poiché non vi era stato alcun trasferimento di proprietà essendo la trustee tenuta soltanto ad amministrare i beni nell’interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito.

Con il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza per apparente motivazione in ordine alle ragioni per cui la costituzione di un fondo in trust determinerebbe un trasferimento di ricchezza.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha espresso l’ormai consolidato orientamento secondo cu il trasferimento dal “settlor” al “trustee” di beni, avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del “trust”. Detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale. (Cass. 975/18, Cass. 21614/16; Cass. 25478/15).

Tale principio è stato anche molto di recente riconfermato da questa Corte che ha statuito che in tema di “trust”, l’imposta sulle successione e donazioni, prevista dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, (conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. (Cass. 19167/19)

Alla luce della citata giurisprudenza appare del tutto infondata e senza alcun riferimento alla fattispecie in esame, l’affermazione della sentenza secondo cui, poiché nel caso di specie vi è stato affidamento di immobili al trust, vi sarebbe stato un effetto traslativo.

Come, infatti, chiarito dalla citata giurisprudenza, detto affidamento non comporta alcuna attribuzione definitiva ma solo una disponibilità transitoria in attesa del ritrasferimento dei beni agli effettivi beneficiari.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La sentenza infatti argomenta, ancorché in modo errato, le ragioni per cui l’istituto del trustee sarebbe assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni facendo riferimento anche ad una massima giurisprudenziale.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui in motivazione con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito, si accoglie il ricorso introduttivo del giudizio. Si compensano le spese della fase di merito e si condanna l’Ufficio al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio; compensa le spese della fase di merito e condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese della presente fase liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese forfettarie 15% ed accessori.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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