Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3043 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3043 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: DI FLORIO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso 27492-2015 proposto da:
MAURO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
V. GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato
SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MICHELE SPERANZA giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente contro
2017
2554

GENERALI ITALIA SPA , in persona del sig. GIOVANNI
DIGITO,

elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA

LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato
VALENTINO FEDELI, che la rappresenta e difende
unicamente all’avvocato GIUSEPPINA PELUSO giusta

1

Data pubblicazione: 08/02/2018

procura in calce al controricorso;
– controricorrente –

avverso

la

sentenza

n.

4058/2014

della

CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del

15/12/2017

dal

Dott.

ANTONELLA DI FLORIO;

Consigliere

2

ritenuto in fatto che :
1. Mauro Francesco ha convenuto dinanzi al Tribunale di Noia la”Generali
Ass.ni Spa”, in qualità di impresa designata dal FGVS per sentirla
condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro
stradale, occorso il 22.2.2000, in cui il veicolo antagonista che lo aveva
violentemente tamponato si era successivamente

dileguato senza

soccorso.
2. Il Tribunale adito, ritenuta la esclusiva responsabilità del conducente
della vettura rimasta sconosciuta, accoglieva parzialmente le richieste
dell’attore condannando la compagnia convenuta al pagamento della
somma complessiva di C 141.312,50 per i titoli dedotti, oltre accessori
e spese.
3. La Corte d’Appello di Napoli, adita dal Mauro
sentenza con esclusivo riferimento al

per la riforma della

quantum debeatur liquidato,

respingeva il gravame proposto,condannandolo alle spese di lite.
4. Per la cassazione della sentenza d’appello sono stati proposti quattro
motivi supportati da memoria difensiva.
La compagnia di assicurazione intimata ha presentato controricorso
nonché memoria ex art.380 bis 1cpc.
Considerato che:
1. Con il primo motivo, deducendo ex art. 360 n° 3 cpc la violazione degli
artt. 1226, 2056 e 2059 c.c ed artt. 3 e 32 Cost, il ricorrente censura la
sentenza impugnata lamentando che la Corte d’Appello aveva ritenuto
congrua la liquidazione del primo giudice, violando in tal modo quanto
disposto dall’art. 2059 c.c. così come interpretato da questa Corte che
aveva indicato le Tabelle del Tribunale di Milano come parametro per la
liquidazione del danno biologico: lamenta che la quantificazione
confermata era fondata su un criterio equitativo puro, privo di parametri,
e che era stata omessa qualsiasi valutazione delle poste di danno
specificamente richieste.
Il motivo è inammissibile.
3

consentire la sua identificazione ed omettendo di prestare il dovuto

Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello, confermando acriticamente
la decisione del Tribunale di Noia, aveva avallato una determinazione
del danno biologico contraria alla corretta interpretazione degli artt.
1226,2056 e 2059 c.c. e fondata sull’equità pura, nonostante che, sulla
base del noto arresto portato da Cass. 12408/2011, fosse stato
affermato che, al fine di garantire l’uniformità delle liquidazioni sull’intero

Milano e che la mancata applicazione di esse avrebbe comportato il vizio
di violazione di legge. Inoltre,pur dando atto che la determinazione del
quantum era stata commisurata ad un punto base indicato in C 3335,00,
si duole del fatto che la Corte d’appello avesse ritenuto congrua la
quantificazione.
Al riguardo – rilevato che le tabelle del Tribunale di Milano non sono mai
state prodotte dal ricorrente nel grado d’appello – si osserva che la
censura proposta non tiene conto della ormai consolidata giurisprudenza
di questa Corte ( cfr. fra le tante

Cass. 24205/2014; Cass. 3015/2016 e Cass.

12397/2016 ) che ha affermato che “nella liquidazione del danno non
patrimoniale,

criteri

l’applicazione di

diversi

da

quelli

risultanti

dalle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano può essere fatta valere in
sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, soltanto quando in
grado di appello il ricorrente si sia specificamente doluto della mancata
liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle milanesi ed abbia
altresì versato in atti dette tabelle”.
Il motivo, pertanto, non può trovare ingresso in questa sede non
potendosi neanche configurare il vizio lamentato.
2. Con il secondo motivo, richiamando l’art. 360 n° 3, il ricorrente deduce
la violazione e falsa applicazione dell’art. 1226, 2056 e 2059 c.c ed artt.
3 e 32 Cost. oltre che dell’art. 2727 c.c e dell’art. 115 cpc: lamenta, al
riguardo, che la Corte d’Appello aveva omesso di considerare il
pregiudizio da lui complessivamente subito e la sussistenza del”danno
biologico da lucro cessante” quale autonoma posta risarcitoria da
liquidarsi secondo equità, ed aveva erroneamente ritenuto che il CTU
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territorio nazionale, dovesse farsi riferimento alle tabelle del Tribunale di

avesse ricompreso tale voce nella percentualizzazione del danno alla
salute: assumeva che,invece, l’ausiliare aveva dato chiaramente atto,
nella sua relazione, della sussistenza di ripercussioni sul danno
patrimoniale e, conseguentemente, della evidente perdita di chances
derivante dal complesso patologico riportato.
Il motivo è inammissibile perché, oltre a partire da una erronea ed

gli aspetti patrimoniali della riduzione della capacità lavorativa generica
con quelli non patrimoniali collegati a presumibili perdite di chances
connesse al danno alla salute residuato, chiede a questa Corte una
rivalutazione del merito della decisione in punto di “quantum” non
consentita nel giudizio di legittimità, formulando una censura generica e
non fornendo alcun parametro idoneo ad una statuizione diversa da
quella che, sulla base della domanda formulata, la Corte d’Appello ha
correttamente assunto.
3. Con il terzo motivo, sempre richiamando l’art. 360 n° 3 cpc, e la
violazione dell’art. 1226, 2056 e 2059 c.c ed artt. 3 e 32 Cost. oltre che
dell’art. 2727 c.c e dell’art. 115 cpc, ha dedotto l’incongrua
quantificazione
condivisa

del “danno morale”effettuata dal

dalla Corte d’Appello, liquidazione

35.000,00), effettuata

in via equitativa e priva

primo giudice e
insufficiente ( C
di una idonea

personalizzazione rispetto alle peculiari vicende del caso concreto, tenuto
conto delle complessive

ripercussioni

(alla vita di relazione ed

all’equilibrio psichico) derivanti dal grave complesso patologico
residuato, nel quale doveva ricomprendersi anche la perdita del visus di
un occhio.
Il

motivo è inammissibile perché con esso il ricorrente contesta la

valutazione che la Corte d’Appello, condividendo

la sentenza del

Tribunale di Nola,ha confermato in ordine alla quantificazione degli
aspetti morali del danno che, considerata la motivazione resa nei gradi
di merito,risulta congrua e riferita adeguatamente, in termini di
proporzionalità, al danno biologico riscontrato: e tanto premesso in
5

ambigua definizione ( “danno biologico da lucro cessante”), confondendo

ordine alla adeguatezza della motivazione rispetto alle censure proposte,
il rilievo mosso alla sentenza impugnata postula una rivalutazione di
merito della questione in esame, non consentita al giudice di legittimità.
Con il quarto motivo, richiamando l’art. 360 n° 4, il ricorrente deduce la
nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 cpc ed art. 91 cpc :
lamenta, al riguardo, che la Corte d’Appello aveva dichiarato

della notula prodotta, che l’unico limite del giudice nella liquidazione
delle spese di lite consisteva nell’osservanza dei limiti minimi e massimi
delle tariffe vigenti, non avvedendosi , pertanto, che il primo giudice le
aveva determinate d’ufficio con determinazione indistinta e globale , in
quanto tale illegittima.
4. Il quarto motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza e
conseguente violazione dell’art. 366 n° 6 cpc: non è stata riportata,
infatti, nel corpo del ricorso la notula che il ricorrente asserisce di aver
prodotto né è stata indicata la sede ( processuale ) nella quale essa può
essere rinvenuta ( cfr. Cass. 8569/2013 ; Cass. 22607/2014 ) dalla
quale, soltanto, potrebbe desumersi una illegittima decurtazione dei
diritti ed una liquidazione degli onorari al disotto dei minimi, posto che la
motivazione resa sul punto dalla Corte d’Appello descrive una carenza di
allegazione e prove che risulta immune da possibili censure e quindi non
rientrante nel vizio ( nullità della sentenza ) dedotto nel motivo in
esame.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Le spese del grado di legittimità sono poste a carico del ricorrente e sono
liquidate in relazione al valore indeterminabile della controversia.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma ibis dello stesso art. 13.

6

inammissibile il gravame sulle spese, affermando erroneamente, a fronte

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere alla Generali Ass.ni Spa le spese del grado
che liquida in complessivi C 10.200,00 oltre accessori e rimborso forfettario

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile del
15.12.2017 .
IL PRESIDE E

Il Funzionari
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spese generali nella misura di legge.

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