Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3043 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 08/02/2011), n.3043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PULI-COOP di Franco Gaporilli & G s.a.s., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Umberto Biancamano n. 25, presso lo studio dell’avv. Boccafresca

Renato, che la rappresenta e difende assieme all’avv. Paolo Fiori per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1119/2006 della Corte d’appello di Genova,

depositata in data 14/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 23.11.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di La Spezia, G.A. A. chiedeva che fosse dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare irrogatogli dalla PULI-COOP soc. coop. rl, preannunziato da telegramma inviatogli e ricevuto il 31.10.02 e disposto con lettera datata lo stesso 31.10.02, ma ricevuta il 5.11.02.

2 – Rigettata la domanda, G. proponeva appello in via principale contestando l’esistenza della giusta causa; chiedeva il rigetto dell’impugnazione principale e proponeva appello incidentale PULI- COOP di C.F. e C. sas, subentrata alla precedente società cooperativa, la quale nel merito ribadiva che il recesso era stato tardivamente impugnato.

La Corte d’appello di Genova con sentenza pubblicata il 14.11.06 accoglieva l’impugnazione principale e rigettava l’incidentale.

Rilevato che il G. era stato in rapporto di subordinazione con la società cooperativa senza ricoprire la qualità di socio e ritenuto, pertanto, incongruo il recesso della società dal rapporto sociale (telegramma 31.10.02), il giudice riteneva che il licenziamento fosse stato intimato con la lettera raccomandata dello stesso 31.10.02 ricevuta dal dipendente il 5.11.02, il che rendeva tempestiva l’impugnazione del licenziamento, avvenuta con atto scritto del dipendente ricevuto dal datore il 3.1.03.

Riteneva, invece, tardiva la contestazione dell’illecito disciplinare, atteso che, a fronte di un comportamento posto in essere il 5 agosto 2002, il datore aveva contestato l’addebito solo il 17 ottobre 2010 (con lettera raccomandata in pari data ricevuta il 22 successivo), senza che si presentasse la necessità di effettuare accertamenti circa la condotta oggetto di contestazione.

Il giudice, pertanto, riteneva illegittimo il licenziamento e disponeva la reintegrazione del lavoratore, oltre il risarcimento del danno determinato in misura pari alla retribuzione globale di fatto dal recesso a quello dell’effettiva reintegra.

3.- Propone ricorso per cassazione PULI-COOP s.a.s..

Non svolge attività difensiva il G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.

5.- Con il primo motivo è dedotta violazione dell’art. 414 c.p.c., in quanto la Corte di merito sarebbe andata extra petita in quanto, pur riconoscendo che il G. mai aveva chiesto di accertare la natura esclusivamente subordinata del rapporto, ha rilevato di ufficio la questione, così escludendo che il predetto fosse legato alla Cooperativa da rapporto sociale.

Il motivo è infondato.

Deve premettersi che la L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 1, comma 3, (recante norme in materia di revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, sotto il vigore del quale cade la presente controversia) prevede che “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma … con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali”. La norma, dunque, consente che il rapporto tra Cooperativa e lavoratore sia improntato alla subordinazione non solo nel caso di assunzione del lavoratore stesso con rapporto di lavoro subordinato, ma anche nel caso che il medesimo sia legato alla Cooperativa dal rapporto sociale e per pattuizione espresso svolga l’attività lavorativa in regime di subordinazione.

Oggetto della controversia odierna non è l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato (che entrambe le parti danno per scontata) ma la richiesta di declaratoria dell’illegittimità del licenziamento.

Tuttavia, la domanda formulata – articolata con la richiesta non solo di detta declaratoria, ma anche di reintegrazione nel posto di lavoro e di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 18 dello statuto del lavoratori -postula la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non collegato al rapporto sociale, atteso che la L. n. 142, art. 2, prevede che “ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la L. 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell’art. 18, ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo”.

E’, dunque, implicito che il G. nel proporre la domanda avesse sostenuto la natura esclusivamente subordinata del rapporto fin dal ricorso introduttivo, fermo restando in ogni caso che (secondo quanto riferito dal giudice di appello, pag. 6) fin dall’inizio lo stesso espressamente negasse l’esistenza del rapporto sociale che, invece, controparte affermava.

L’accertamento della qualità di dipendente subordinato della società in alternativa a quello di socio-lavoratore con rapporto subordinato, si è rivelato passaggio strategico ai fini dell’impugnazione del licenziamento da parte del G. (avvenuta con atto scritto ricevuto dalla Cooperativa il 3.1.03), la quale – secondo la ricostruzione del giudice, non contestata dalla ricorrente – sarebbe tardiva se riferita al telegramma 31.10.02 con cui la Cooperativa comunicava il recesso dal contratto sociale, ma tempestiva se riferita alla lettera di licenziamento anch’essa del 31.10.02, ma ricevuta dal dipendente il 5.11.02.

La Corte d’appello, in relazione alle posizioni assunte in causa e in particolare della esistenza di una contestazione disciplinare mossa ai sensi dell’art. 7 dello statuto dal datore, dando per scontato che entrambe le parti assegnassero natura subordinata al rapporto di lavoro, ha ritenuto opportuno affrontare preliminarmente la questione se il G. svolgesse ruolo subordinato in forza di una rapporto associativo, quale socio lavoratore, o di un rapporto di lavoro dipendente.

Nel rispondere a questo interrogativo la Corte di merito non è, dunque, andata extra petita, ma ha compiuto un essenziale accertamento preliminare, strumentale alla soluzione della controversia.

6.1.- Con il secondo motivo è dedotta carenza di motivazione a proposito dell’esclusione del rapporto societario tra G. e Puli- Coop soc. c.r.L, contestandosi quella parte della sentenza che, per le modalità con cui era stato attuato il recesso (contestazione disciplinare, termine a difesa, presentazione di giustificazioni, licenziamento e richiesta di reintegra), dava per scontata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Il G., invece, rivestiva la qualità di socio-lavoratore subordinato e, come tale, era destinatario delle norme dello statuto dei lavoratori, che la L. 3 aprile 2001, n. 142, di revisione della legislazione in materia di cooperative, ad eccezione dell’art. 18, rendeva allo stesso applicabile. A riprova della carenza di motivazione e della erronea esclusione della qualità di socio lavoratore la ricorrente deduce una lunga serie di dati probatori, documentali e testimoniali, dedotti in giudizio e non presi in considerazione dal giudice di merito, il quale invece ha fondato l’inesistenza del rapporto sociale solo su un dato estrinseco quale la mancata produzione della domanda di ammissione del G..

6.2.- Con il terzo motivo è dedotta violazione della L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 2, in quanto il giudice di merito non ha considerato che la Puli-Coop era una società cooperativa di produzione e lavoro che aveva adottato, in adempimento alle disposizioni di legge, un regolamento inerente la posizione dei soci- lavoratori, in forza del quale al G. era stata riconosciuta anche la qualità di dipendente. Nè il giudice ha tenuto conto che, prima dell’adozione di tale regolamento, il G. (che rivestiva fino ad allora solo la qualità di socio) era stato già soggetto a richiami per inadempienze svolte nello svolgimento della prestazione, ma non era mai stato fatto oggetto di procedimento disciplinare; il che era avvenuto solo dopo l’adozione del detto regolamento.

La pronunzia, dunque, violerebbe la L. n. 142 non avendo considerato che con il recesso la società-datore di lavoro aveva inteso concludere sia il rapporto sociale che quello di lavoro subordinato.

6.3.- Entrambi i motivi, da trattare in unico contesto per evidente consequenzialità logica, cono infondati.

La Corte d’appello di Genova, premesso che l’onere probatorio della qualità di socio competeva all’eccipiente società, ha ritenuto essenziale, a fini probatori, la produzione della richiesta di ammissione quale socio del G., ritenendo insufficiente la sola delibera di accettazione del consiglio di amministrazione, essendo essa atto interno di formazione esclusiva della parte onerata, mai comunicata all’interessato. Non è, pertanto, perfezionato il negozio tra G.-richiedente e Cooperativa-accettante, non avendo mai il primo avuto conoscenza dell’accettazione.

A sostegno la Corte di merito ha preso in esame vari documenti e l’esito delle prove testimoniali, traendo le sue conclusioni da argomentazioni congrue e logicamente articolate.

Il secondo mezzo di impugnazione in esame (6.1) contesta il mancato o insufficiente esame di altri documenti, indicandone genericamente la natura ma non il contenuto specifico (che non è riportato neppure per estratto), pur sostenendo che da essi – che pure si assumono non presi in considerazione dal giudice – avrebbe potuto trarsi la prova diretta della qualità di socio-lavoratore dello stesso G.. E’ questa una carenza espositiva del motivo che non solo rende in buona parte inammissibile la censura per mancanza di autosufficienza, ma impedisce anche alla Corte di valutare la rilevanza e la pertinenza della documentazione richiamata, nonchè la denunziata incongruità della loro interpretazione da parte del giudice.

La stessa carenza si rileva a proposito del contenuto delle prove testimoniali che si assumono malamente considerate. Trattasi di dichiarazioni rese da colleghi di lavoro da cui il giudice ha tratte la conferma che l’attribuzione della qualità di socio avesse un tenore solo formale senza consentire l’esercizio delle prerogative statutarie. I brevi stralci delle dichiarazioni riportati nel motivo in esame non sono certo sufficienti a ricostruire il tenore complessivo delle testimonianze.

Deve, quindi, concludersi per l’inidoneità del motivo a contrastare l’affermazione del giudice che, in mancanza di prova del rapporto associativo, il ricorrente deve essere considerato un lavoratore subordinato puro e semplice.

Quanto al terzo motivo (6.2), deve rilevarsi che l’esclusione del rapporto associativo esclude la possibilità di assegnare al G. la qualità di socio-lavoratore subordinato e di configurare la sua posizione lavorativa sulla base del successivo art. 2 della legge n. 142 (che regola appunto i “diritti individuali e collettivi del socio lavoratore”).

Questo terzo motivo deve essere, dunque, ritenuto assorbito.

7 – Con il quarto motivo, è dedotta carenza di motivazione in punto di tempestività dell’impugnativa del licenziamento, nonchè violazione degli artt. 1362 e 1367 c.c. e della L. 15 luglio 1966, n. 604, artt. 2 e 6, contestandosi l’affermazione del giudice di merito secondo cui il telegramma 31.10.02 costituisce atto risolutivo del solo rapporto societario e non anche del rapporto di lavoro subordinato e, in particolare, l’interpretazione data al telegramma in questione. Con tale atto, invece, si sostiene che la società comunicava due statuizioni del Consiglio di amministrazione: a) l’esclusione dallo status di socio con effetto immediato; b) la cessazione di ogni rapporto (e, quindi, anche il rapporto di lavoro subordinato) con la cooperativa; preannunziando l’invio della successiva raccomandata. Il G., che nel ricorso introduttivo aveva ammesso il contenuto anticipatorio del telegramma, avrebbe dovuto, pertanto impugnare il recesso entro 60 giorni dal 31.10.02, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 2.

Al riguardo deve osservarsi che il giudice di merito ha ritenuto che il telegramma 31.10.02 (testualmente recante: “Il Consiglio di amministrazione ha deliberato la sua esclusione da socio con effetto immediato. Con medesimo effetto cessa ogni rapporto con questa cooperativa. Segue raccomandata”) si riferisse alla cessazione del (peraltro inesistente) rapporto sociale e non anche del rapporto di lavoro, nulla dicendo esso in ordine al rapporto di lavoro ed alla causa della sua risoluzione. Il licenziamento, invece, era comunicato formalmente solo con la lettera raccomandata inviata lo stesso 31.10.02, attesi il preciso riferimento alla contestazione disciplinare ivi inserito e l’esplicita formulazione della volontà solutoria. In ragione del suo carattere ricettizio, il giudice fa decorrere gli effetti solutori della comunicazione solo dalla data della sua ricezione da parte dell’interessato (avvenuta il 5.11.02), il che rende tempestiva l’impugnazione stragiudiziale ricevuta dalla Cooperativa il 3.1.03, essendo essa intervenuta prima della decorrenza del termine di decadenza fissato dalla L. n. 604, art. 6.

Questo esauriente percorso argomentativo, strettamente collegato alle premesse in punto di inesistenza del rapporto associativo più volte richiamate, è contestato sotto il profilo della carenza di motivazione e della disapplicazione delle norme di ermeneutica negoziale, senza tuttavia che siano proposti argomenti tali da superare la mera contestazione del contenuto di merito dell’operazione interpretativa del giudice. L’argomento che parte ricorrente assume decisivo, ovvero avere il G. nei suoi atti difensivi assegnato “carattere anticipatorio” al telegramma, così riconoscendo allo stesso effettiva volontà solutoria del rapporto (pg. 19 del ricorso), è frutto di una soggettiva lettura di una frase estrapolata dall’atto introduttivo della causa, che non è assolutamente idonea ad alterare il piano percorso argomentativo sopra riportato.

E’, dunque, infondato anche questo quarto mezzo di impugnazione.

8.- Con il quinto motivo è dedotta carenza di motivazione in ordine alla ritenuta intempestività della contestazione (contestazione del 17.10.02 in relazione a comportamento posto in essere il 5.8.02), non avendo il giudice considerato che dal ritardo in questione al G. non era derivato (nè era stato dedotto) alcun pregiudizio di carattere difensivo. Il giudice avrebbe dovuto procedere, quindi, all’esame della fondatezza della contestazione e della legittimità del licenziamento.

La giurisprudenza di legittimità individua la ratio del principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare (desumibile dall’art. 7 dello statuto dei lavoratori) nell’obbligo di osservare le regole della buona fede e della correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro, e ritiene che non sia consentito all’imprenditore- datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l’incertezza sulla sorte del rapporto; nel licenziamento l’immediatezza della contestazione si configura dunque quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro.

Il criterio di immediatezza va inteso peraltro in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell’illecito disciplinare, nonchè del tempo occorrente per l’espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l’organizzazione aziendale. La relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (giurisprudenza costante, v. per tutte Cass. 20.06.06 n. 14113).

Sul punto il giudice di merito, dopo aver meticolosamente ricostruito il comportamento della parti successivamente all’accertamento del fatto addebitato al lavoratore, è giunto alla conclusione che la contestazione disciplinare avvenuta dopo oltre due mesi dal fatto è ingiustificata e deve essere considerata tardiva. La questione che da tale ritardo non potesse derivare al G. alcun pregiudizio sul piano della difesa non è presa in considerazione dalla sentenza impugnata e, quindi, in mancanza di diversa indicazione della ricorrente, deve ritenersi non dedotta prima del giudizio di legittimità. In ogni caso, quello della non violazione del diritto di difesa rappresenta, come appena osservato, solo uno degli obiettivi cui è diretto il principio dell’immediatezza, di modo che nel caso specifico l’integrità del diritto di difesa, comunque non legittimerebbe il riscontrato ritardo, rimanendo intatta l’esigenza di rispettare gli altri obiettivi cui il requisito dell’immediatezza della contestazione è preposto.

Deve essere, dunque, rigettato anche l’ultimo motivo.

9.- In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Nulla deve statuirsi in punto di spese, non avendo il G. svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla disponendo in punto di spese.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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